CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17701/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6727/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), da cui è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP . , elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1857/2022 depositata il 27dicembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Per quanto qui interessa, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 1262/2018, accogliendo domanda ex articolo 2901 c.c., dichiarava inefficace nei confronti dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. la compravendita della nuda proprietà di determinati immobili stipulata il 30 giugno 2010 da [OSCURATO:PERSONA] quale alienante con gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo il Cuomo creditore della compagnia assicurativa. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui la compagnia resisteva, mentre non si costituivano il Covelli e la Fanelli. La Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame con sentenza n. 1857/2022. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di due motivi. Cattolica si è difesa con controricorso. In data 23 gennaio 2025 il ricorrente ha depositato un’“istanza di estinzione” del giudizio essendo venuta meno la materia del contendere, ed essendo quindi venuto meno pure l’interesse delle parti. Il ricorrente ha poi depositato il 13 febbraio 2025 memoria in cui dichiara che la controversia è stata transatta dalle parti chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse delle parti. Risulta effettivamente la sopravvenuta carenza di interesse delle parti come base della richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere; ne consegue dichiarazione di sopravvenuta inammissibilità del ricorso, stimandosi equa la compensazione delle spese per quanto verificatosi in questa sede Non è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato nel presente caso, appunto, di sopravvenuto difetto di interesse, quale causa di inammissibilità (v. da ultimo S.U. ord. 19 luglio 2024 n. 19976: “Nell’ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.”; cfr. pure Cass. 31732/2018 e Cass.14782/2018). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa tra le parti le spese del giudi