CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25228/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12078/2016 R.G. proposto da 2363 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (cessata), [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex socio della -2c2Z [OSCURATO:SOCIETA]. di Mat,tei Iyano & C. (cessata), rappresentati e difesi ,(k‘( ;A‘vu T 9 ,A 12,1-0,1 dpll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 7BoiVfìcóh-clornicilio eletto in Roma, via presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - intimata - avverso la sentenza n. 2293/14/15, della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 16/4/2015. 21- oe Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del gg mese anno dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., avverso altra sentenza n. 228/06/12 della stessa CTR, depositata il 12/12/2012, non notificata, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello della società per tardività del ricorso introduttivo in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato il 18/9/2007 ed il ricorso era stato spedito il 10/3/2008. Ad avviso della CTR, considerato quanto previsto dagli artt. 64 e 65, d.lgs. n. 546 del 1992, l'impugnante "non dice nulla circa il motivo di revocazione nel giudizio rescindente" e neppure "ha indicato e presentato i documenti decisivi da cui avrebbe potuto giustificare la causa di forza maggiore o il fatto avverso per cui il ricorso per revocazione è inammissibile". [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex soci della cassata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, 395, comma 1, n.4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n.3, c.p.c., perché la CTR non ha ritenuto sussistente un vizio revocatorio, nonostante si fosse dinanzi ad una sentenza, quella resa dai giudici di secondo grado, che aveva omesso di considerare l'avvenuta presentazione delle istanze di accertamento con adesione per ognuno dei tre avvisi di accertamento impugnati e così supposto l'inesistenza di un fatto la cui esistenza era, invece, incontrovertibilmente dimostrato dalle relative ricevute di presentazione , ritualmente depositate in atti. Con il secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 65, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., perché la CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione per mancata specifica indicazione del motivo revocatorio, nonostante dalle risultanze processuali apparisse evidente come fossero stati, di contro, rispettati i dettami normativi e fosse stato chiaramente evidenziato il motivo revocatorio consistente nel prospettato errore di fatto risultante dagli atti di causa (art. 395, comma 4, c.p.c.). Con il terzo motivo denunciano nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione ali'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., perché la CTR ha ritenuto ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per revocazione in ragione della mancata allegazione dei documenti atti a dimostrare la sussistenza della causa di forza maggiore o del fatto avverso, riguardanti i presupposti di cui all'art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., senza considerare che l'impugnazione era stata proposta ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, ovvero per errore di fatto.Giova premettere, per una migliore comprensione dei fatti di causa, che la controversia trae origine dall'avviso di rettifica di valore operata dall'Agenzia delle Entrate, dell'azienda commerciale ceduta a titolo oneroso da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (per brevità OASIS) a [OSCURATO:PERSONA], con atto registrato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sul maggior valore accertato ai fini dell'imposizione indiretta, oggetto di apposito avviso, l'Ufficio procedeva anche a determinare la plusvalenza realizzata dalla società cedente, pari a Lire 93.000.000, nonché i redditi da partecipazione in proporzione agli utili della società, ed a notificare a OASI (il 18/9/2007) ed ai soci Mattei e Fabbro (21/9/2007) appositi avvisi di accertamento, senza neppure allegare ad essi l'avviso di rettifica di valore dell'azienda ceduta. I contribuenti presentavano, in data 8/11/2007, distinte istanze di accertamento con adesione e, dopo un primo rinvio, le parti venivano convocate dall'Agenzia delle Entrate il giorno 14/1/2008, come da verbale di contraddittorio redatto nell'occasione e poi versato in atti. Proponevano, quindi, con consegna a mano in data 13/2/2008, distinti ricorsi, successivamente depositati presso la Segreteria della CTP in data 10/3/2008, per far valere l'illegittimità, sotto vari profili, dei predetti atti impositivi. L'adita CTP di Roma, riuniti i giudizi, accoglieva parzialmente le doglianze dei contribuenti e riduceva la plusvalenza a Lire 41.000.000, compensando le spese di lite. La CTR del Lazio, investita dell'appello principale dei contribuenti e di quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, rilevava l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato il 18/9/2007 ed il ricorso spedito alla Segreteria della CTP di Roma il 10/3/2008. Avverso la sentenza i contribuenti proponevano, allora, ricorso per revocazione, deducendo che risultava palesemente dagli atti di causa la tempestività del ricorso introduttivo del giudizio e che il giudice di appello non aveva tenuto conto dell'istanza di accertamento con adesione che sospende per 90 giorni i termini per la proposizione del ricorso, nonché riproponendo le doglianze precedentemente formulate avverso l'operato dell'Amministrazione finanziaria. In via preliminare, il Collegio rileva che i contribuenti con istanza notificata all'Agenzia delle Entrate e depositata in prossimità dell'adunanza camerale, hanno chiesto di rinunciare al ricorso per cassazione a seguito di definizione agevolata ex art. 3, d.l. n. 119 del 2018, convertito con modifiche nella I. n. 136 del 2018 (c.d. "rottamazione ter"), con compensazione delle spese processuali, essendo venuto meno l'interesse alla decisione del giudizio. Assumono i ricorrenti che è venuto meno l'interesse all'impugnazione della sentenza della CTR del Lazio che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., avverso altra sentenza (n. 228/06/12) della stessa CTR, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello della società per tardività del ricorso introduttivo (in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato il 18/9/2007 ed il ricorso era stato spedito il 10/3/2008), stante l'intervenuto pagamento di 12 delle 18 rate della definizione agevolata della sottostante lite fiscale, come da documentazione versata in atti. La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell'estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, così Cass. n. 28675/2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. n. 23840/2008 e n. 3971/2015). Nel caso di specie, tuttavia, in assenza di attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate, parte intimata, non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giud