CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05338/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n.2913/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato in atti: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 313/23/13 depositata il 28 novembre 2013 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Lecce dell’Agenzia delle Entrate notificava all’[OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di fornitura di arredamenti ad enti pubblici e privati con il sistema dei depliants, avviso di accertamento con il quale venivano rideterminati i ricavi della predetta società relativi all’anno d’imposta 2003, mediante l’applicazione di una percentuale di ricarico netto del 30%, e disposto il recupero a tassazione del costo di 26.000 euro dalla stessa indebitamente portato in deduzione. Il ricorso giurisdizionale successivamente proposto dalla contribuente contro tale avviso di accertamento veniva accolto solo in parte dalla C.T.P. di Lecce, che con sentenza n. 202/5/10 del 20 maggio 2010 annullava l’atto impositivo impugnato limitatamente al recupero a tassazione del costo di 26.000 euro. La decisione veniva confermata dalla C.T.R della Puglia, sezione staccata di Lecce, che con sentenza n. 313/23/13 depositata il 28 novembre 2013 respingeva il gravame spiegato dall’[OSCURATO:SOCIETA].. Avverso quest’ultima sentenza la prefata società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nelle more la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. ”Rottamazione cartelle“), ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, comportante l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. Conformemente all’impegno assunto, ha rinunciato al presente giudizio con atto sottoscritto dal suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale ad hoc , chiedendo di dichiararne l’estinzione, con compensazione delle spese processuali. Deve farsi luogo all’invocata declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità, essendo la rinuncia avvenuta entro il termine all’uopo stabilito dall’art. 390, comma 1, c.p.c. e nelle forme contemplate dal comma successivo del medesimo articolo. Va disposta l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratiodella definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 10198/2018, Cass. n. 24083/2018). Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; spese interamente compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA]