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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29307/2025

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sul ricorso iscritto al n. 12675/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1533/2021 depositata il 20 dicembre 2021 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Ufficio di Prato dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento relativo all’anno 2002 mediante il quale disconosceva l’agevolazione fiscale ex art. 4 della L. n. 383 del 2001 (cd.

Tremonti-bis ) di cui la stessa società aveva beneficiato in occasione dell’acquisto di un immobile di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., sito nel predetto Comune toscano; ne derivavano le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEG e l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge.

2. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Prato, la quale respingeva il suo ricorso, con pronuncia successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Toscana, che rigettava l’appello della parte privata.

3. Tale ultima decisione veniva, però, cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 5799/2020 del 3 marzo 2020, in accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso ex artt. 360 e seguenti c.p.c. e 62 del D. Lgs. n. 546 del 1992 proposto dalla soccombente.

4. Il susseguente giudizio di rinvio, svoltosi dinanzi alla stessa CTR toscana, in diversa composizione, esitava nella sentenza n. 1533/2021 del 20 dicembre 2021, con la quale l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. veniva nuovamente respinto sul rilievo che l’immobile innanzi indicato non era stato «oggetto di interventi di ristrutturazione radicale nei 5 anni precedenti l’atto di acquisto», sicchè la contribuente non aveva diritto di fruire dell’agevolazione per nuovi investimenti prevista dalla legge Tremonti-bis .

5. Contro detta sentenza la prefata società ha spiegato ulteriore ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

6. Con i primi quattro, formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è stata denunciata la nullità dell’impugnata sentenza: (1)per motivazione apparente, con conseguente violazione degli artt. 36, 61 e 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonchè dell’art. 111 Cost.; (2)per inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c.; (3)per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. e dell’art. 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992; (4)per violazione e falsa applicazione della regola di giudizio iuxta alligata et probata partium di cui all’art. 115 c.p.c..

7. Con gli altri due, ricondotti al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono state lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 383 del 2001.

8. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

9. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

10. In data 17 luglio 2025 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, segnalando che la sentenza qui impugnata è stata nel frattempo revocata in accoglimento del ricorso ex artt. 395 n. 4) c.p.c. e 64, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 da essa proposto dinanzi alla CTR toscana.

11. In accoglimento della predetta istanza, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

12. Come, infatti, emerge dalla documentazione ad essa allegata -da ritenersi producibile ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c., in quanto volta ad evidenziare il venir meno dell’interesse all’impugnazione, e quindi l’esistenza di una causa sopravvenuta di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 10602/2025, Cass. Sez.

Un. n. 272/2023, Cass. n. 3934/2016, Cass. n. 14657/2009)-, la gravata pronuncia della CTR toscana n. 1533/2021 del 20 dicembre 2021 è stata nelle more revocata dallo stesso giudice con sentenza n. 1576/2022 del 19 dicembre 2022, in accoglimento del ricorso ex artt. 395 n. 4) c.p.c. e 64 e seguenti del D. Lgs. n. 546 del 1992 proposto dalla contribuente.

13. Con quest’ultima sentenza, passata in giudicato, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, ha anzitutto riconosciuto che l’impugnata decisione risultava affetta da errore revocatorio, fondandosi sulla supposizione di un fatto -essere la stipula dell’atto di compravendita fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuta nell’anno 2007- la cui verità era incontrastabilmente esclusa dagli atti e documenti di causa e che nemmeno costituiva un punto controverso.

14. Indi il collegio regionale, pronunciando in sede rescissoria, ha annullato l’avviso di accertamento oggetto di causa.

15. Ciò posto, va osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità, la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione comporta la cessazione della materia del contendere, la quale dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto del requisito prescritto dall’art. 100 c.p.c., dovendo l’interesse ad agire, e dunque anche ad impugnare, sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche in quello della decisione (cfr., ex multis, Cass. n. 20824/2024, Cass. n. 5037/2024, Cass. Sez.

Un. n. 19565/2023, Cass. Sez.

Un. n. 25293/2022).

16. Alla stregua del surriferito insegnamento nomofilattico, il presente giudizio deve essere, pertanto, definito, in senso conforme alla richiesta avanzata dalla parte impugnante, con una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

17. Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata.

18. Non ricorrono i presupposti processuali per il cd.

«raddoppio del contributo unificato», essendo questo espressamente previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia) nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e «lato sensu»sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez.

Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 12675/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1533/2021 depositata il 20 dicembre 2021 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Ufficio di Prato dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento relativo all’anno 2002 mediante il quale disconosceva l’agevolazione fiscale ex art. 4 della L. n. 383 del 2001 (cd. Tremonti-bis ) di cui la stessa società aveva beneficiato in occasione dell’acquisto di un immobile di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., sito nel predetto Comune toscano; ne derivavano le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEG e l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge. 2. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Prato, la quale respingeva il suo ricorso, con pronuncia successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Toscana, che rigettava l’appello della parte privata. 3. Tale ultima decisione veniva, però, cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 5799/2020 del 3 marzo 2020, in accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso ex artt. 360 e seguenti c.p.c. e 62 del D. Lgs. n. 546 del 1992 proposto dalla soccombente. 4. Il susseguente giudizio di rinvio, svoltosi dinanzi alla stessa CTR toscana, in diversa composizione, esitava nella sentenza n. 1533/2021 del 20 dicembre 2021, con la quale l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. veniva nuovamente respinto sul rilievo che l’immobile innanzi indicato non era stato «oggetto di interventi di ristrutturazione radicale nei 5 anni precedenti l’atto di acquisto», sicchè la contribuente non aveva diritto di fruire dell’agevolazione per nuovi investimenti prevista dalla legge Tremonti-bis . 5. Contro detta sentenza la prefata società ha spiegato ulteriore ricorso per cassazione affidato a sei motivi. 6. Con i primi quattro, formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è stata denunciata la nullità dell’impugnata sentenza: (1)per motivazione apparente, con conseguente violazione degli artt. 36, 61 e 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonchè dell’art. 111 Cost.; (2)per inosservanza del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c.; (3)per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. e dell’art. 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992; (4)per violazione e falsa applicazione della regola di giudizio iuxta alligata et probata partium di cui all’art. 115 c.p.c.. 7. Con gli altri due, ricondotti al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono state lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 383 del 2001. 8. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. 9. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. 10. In data 17 luglio 2025 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, segnalando che la sentenza qui impugnata è stata nel frattempo revocata in accoglimento del ricorso ex artt. 395 n. 4) c.p.c. e 64, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 da essa proposto dinanzi alla CTR toscana. 11. In accoglimento della predetta istanza, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 12. Come, infatti, emerge dalla documentazione ad essa allegata -da ritenersi producibile ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c., in quanto volta ad evidenziare il venir meno dell’interesse all’impugnazione, e quindi l’esistenza di una causa sopravvenuta di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 10602/2025, Cass. Sez. Un. n. 272/2023, Cass. n. 3934/2016, Cass. n. 14657/2009)-, la gravata pronuncia della CTR toscana n. 1533/2021 del 20 dicembre 2021 è stata nelle more revocata dallo stesso giudice con sentenza n. 1576/2022 del 19 dicembre 2022, in accoglimento del ricorso ex artt. 395 n. 4) c.p.c. e 64 e seguenti del D. Lgs. n. 546 del 1992 proposto dalla contribuente. 13. Con quest’ultima sentenza, passata in giudicato, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, ha anzitutto riconosciuto che l’impugnata decisione risultava affetta da errore revocatorio, fondandosi sulla supposizione di un fatto -essere la stipula dell’atto di compravendita fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuta nell’anno 2007- la cui verità era incontrastabilmente esclusa dagli atti e documenti di causa e che nemmeno costituiva un punto controverso. 14. Indi il collegio regionale, pronunciando in sede rescissoria, ha annullato l’avviso di accertamento oggetto di causa. 15. Ciò posto, va osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità, la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione comporta la cessazione della materia del contendere, la quale dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto del requisito prescritto dall’art. 100 c.p.c., dovendo l’interesse ad agire, e dunque anche ad impugnare, sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche in quello della decisione (cfr., ex multis, Cass. n. 20824/2024, Cass. n. 5037/2024, Cass. Sez. Un. n. 19565/2023, Cass. Sez. Un. n. 25293/2022). 16. Alla stregua del surriferito insegnamento nomofilattico, il presente giudizio deve essere, pertanto, definito, in senso conforme alla richiesta avanzata dalla parte impugnante, con una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 17. Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata. 18. Non ricorrono i presupposti processuali per il cd. «raddoppio del contributo unificato», essendo questo espressamente previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia) nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e «lato sensu»sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella cam