CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05037/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29071/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E MANFREDI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 499/2019 depositata il27/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Messina, con sentenza 499/2019, resa pubblica il 27.6.2019 dichiarava improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c. l’appello avverso la sentenza di primo grado proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto interessa in questa sede, la Corte di merito osservava che, nonostante la rituale comunicazione del rinvio dell’udienza di prima comparizione (in cui nessuno era comparso), nessuno era comparso neppure alla successiva udienza del 27.6.2019. Ha proposto ricorso per cassazione la Zumbino con un unico motivo, denunziando la violazione dell’art. 348 c.p.c. e dolendosi della declaratoria di improcedibilità del gravame, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, il rinvio della prima udienza non risultava comunicato alle parti, come certificato dal cancelliere. Hanno resistito al ricorso i Procopio. A seguito del coevo ricorso per revocazione proposto dalla Zumbino avanti la Corte d’Appello di Messina, all’udienza del 3 dicembre 2021, questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento di legittimità, ai sensi dell’art. 398 comma 4° c.p.c. Con sentenza n.343 del 24 aprile 2023, la Corte d’appello di Messina revocava la sentenza n. 499/2019 ed, in riforma della sentenza n. 446/2018 del Tribunale di Patti, “riconosce e dichiara che [OSCURATO:PERSONA] e i suoi aventi diritto, in rapporto al fabbricato sito in S. Salvatore in Fitalia- via Grazia n. 75/A hanno acquistato, per intervenuto possesso ultraventennale, la servitù di passaggio che, attraversando il fondo di [OSCURATO:PERSONA], oggi dei convenuti Procopio, consentiva l’accesso alla via [OSCURATO:PERSONA]; conseguentemente ordina agli appellati di porre in essere quanto necessario a consentire l’esercizio agevole del passaggio attraverso il loro fondo”. Il giudizio è stato dunque nuovamente fissato per la camera di consiglio del 14 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] Secondo l’indirizzo unanime di questa Suprema Corte, la revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso percassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo -e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere, a sua volta, impugnata per cassazione, giacché la suddettarevocazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto (Sez. U., n. 10553 del 28 aprile 2017; Sez. 3, n. 9201 del 2 aprile 2021). Conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese del giudizio di cassazione devono essere integralmente compensate. Trattandosi, inoltre, di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. U., n. 28383 del 14 dicembre 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassa