CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34092/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 15533/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rapp.te pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 70/3/2020, depositata in data 16.1.2020, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.12.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza n. 70/3/2020 la Commissione Tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 225/3/2017 della Commissione tributaria provinciale di Prato, che aveva accolto i ricorsi proposti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dai suoi soci avverso l'avviso di accertamentorelativo ad IRAP, IRES, IVA dell’anno Oggetto: definizione agevolata ex d.l. 197/2022 – estinzione – rinuncia al ricorso –estinzione. di imposta 2014 e gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci, con i quali veniva accertato un maggior reddito di partecipazione. 2. Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci indicati in epigrafe, sulla base di un unico motivo. 3. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. 4. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. In data 5.10.2023 la società [OSCURATO:SOCIETA]., i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].(oggi s.a.s.), per il tramite del loro difensore, hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, per aver aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 1, commi da 186 a 202 della legge n. 197/2022. 6. In data 14.2.2024, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato , tramite il difensore,dichiarazione di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo ed unico motivo le parti ricorrenti hanno lamentato la «violazione e falsa applicazione degli articoli 56, 61, 96 e 170 del D.P.R. N. 917/86, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» da parte della C.T.R., la quale aveva a loro dire erroneamente escluso la riportabilità in capo alla trasformata [OSCURATO:SOCIETA]. dell’eccedenza degli interessi passivi maturati nel periodo di imposta in cui la suddetta società operava come soggetto passivo IRES. 2. In pendenza del presente procedimento, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 197/2022, la società e i soci, tranne [OSCURATO:PERSONA], hanno aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022, depositando ciascuno istanza di definizione accompagnata dalla quietanza di pagamento della prima rata. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha invece depositato, tramite il suo difensore, dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata personalmente e notificata all’Agenzia delle Entrate, avendo presentato una proposta di accordo del consumatore, accettata dall’Agenzia delle Entrate e omologata dal Tribunale ordinario di Prato. 4. L’art. 12 bis del d.l. n. 84/2025 ha disposto che il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 5. Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente (in tal senso, Cass. 23/06/2021, n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535), in ogni caso pronunciando la cessazione della materia del contendere solo ove risulti il pagamento integrale di quanto dovuto. 6. Pertanto, verificata la regolare sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197/2022, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, non essendovi prova dell’estinzione integrale del debito rateizzato, con riguardo alla posizione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].( oggi s.a.s.) e [OSCURATO:SOCIETA].. 7. In conseguenza della dichiarata estinzione, le spese dell’intero giudizio rimangono a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992. 8. Per quanto riguarda invece il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in proprio, va pronunciata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese processuali possono essere integralmente compensate. 9. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate tra [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate; spese irripetibili relativamente al