CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 09241/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 22996/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 49 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato in ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 1630/2016 depositata il 23 febbraio 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sul presupposto del mancato pagamento delle somme portate da due cartelle esattoriali di cui il predetto contribuente lamentava l’omessa notificazione. [OSCURATO:PERSONA] adìta respingeva il ricorso con decisione successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, la quale, con sentenza n. 1630/2016 del 23 febbraio 2016, rigettava l’appello spiegato dalla parte privata soccombente. Contro questa sentenza il Maffei ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo articolato in due distinti profili di censura, così rubricato: Art. 360, nr. 3 e nr. 5: A)violazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, del Dpr 600/73, come modificato dall’art. 37, comma 27, del D.L. n. 223 del 4.7.2006, in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c.; B)omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha resistito con controricorso spedito per la notificazione a mezzo a mezzo del servizio postale in data 30 giugno 2017, ben oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 369, comma 1, e 370, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, essendo la notificazione del ricorso avvenuta il 27 settembre 2016. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine stabilito dal predetto articolo, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso. Anteriormente alla data fissata per l’adunanza camerale, rendendo noto e documentando di aver ottenuto dall’Agenzia delle Entrate lo sgravio delle cartelle di pagamento poste a base dell’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, il Maffei ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali fra le parti. La controricorrente nulla ha osservato sul punto. Rileva la Corte che l a cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr., ex multis, Cass. n. 22725/2022, Cass. n. 21757/2021, Cass.n. 25625/2020, Cass. n. 14546/2019). Nel caso di specie, la descritta situazione non ricorre, non avendo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. aderito all’istanza formulata dalla controparte. Fermo quanto precede, è però indubbio che con l’avanzata richiesta il Maffei abbia manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. Alla luce di ciò, il presente giudizio va, pertanto, definito in rito con una pronuncia di inammissibilità del ricorso in conseguenza del constatato venir meno del requisito di cui all’art. 100 c.p.c., costituente una delle condizioni dell’azione (per analoghe fattispecie si vedano Cass. 34544/2021, Cass. n. 13923/2019, Cass. n. 21732/2018). Non deve provvedersi in ordine alle spese processuali, non avendo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. svolto rituale attività difensiva in questa sede, stante la già evidenziata tardività del suo controricorso. Non viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, essendo la citata norma insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica in ragione del suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione T