CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 22725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/L/ ORDINANZA sul ricorso 3874/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] B. Tortolini 34 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22/15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3003/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], intimato sfratto per finita locazione e citato per convalida dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento ad un contratto locatizio stipulato dalla società con suo marito [OSCURATO:PERSONA], deceduto anteriormente alla relativa disdetta inviata il 9 giugno 2014, la [OSCURATO:PERSONA] si era costituita eccependo l'invalidità di tale disdetta per non essere il Fornaroli legale rappresentante della società, non avendo egli convocato dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA] l'assemblea dei soci per ricostituire il consiglio d'amministrazione. Con ordinanza ex articolo 665 c.p.c. del 21 settembre 2015 il Tribunale ordinava il rilascio e mutava il rito, pervenendo poi alla sentenza del 18 gennaio 2017 con cui accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'intervenuta cessazione del contratto in data 5 febbraio 2015. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, nel corso del cui giudizio depositava in seguito decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano del 12 maggio 2017, con il quale il Fornaroli era stato imputato del delitto di cui all'articolo 483 c.p., a seguito di esposto-querela presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 24 luglio 2017, rigettava l'appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di due motivi entrambi rapportati all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.: il primo ha censurato la mancata acquisizione da parte della corte territoriale, in violazione dell'articolo 437 c.p.c., della documentazione attinente al giudizio penale che era in corso al Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e il secondo ha denunciato, in violazione dell'articolo 295 c.p.c., la mancata sospensione del giudizio civile in attesa dell'esito di quello penale. Si è difesa con controricorso la società Santarialdo. La causa è stata chiamata, ex articolo 380-bis.1 c.p.c., ad adunanza camerale in data 17 febbraio 2022. In data 26 gennaio 2022 la ricorrente ha depositato dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse - per essere stato nelle more il Fornaroli assolto nel giudizio penale, con sentenza divenuta definitiva -, notificata a controparte. Quest'ultima ha depositato il 4 febbraio 2022 memoria, in cui ha insistito perché il ricorso fosse rigettato in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato. In data 7 febbraio 2022 la causa è stata tolta dal ruolo per impedimento della relatrice e successivamente inserita nel ruolo dell'adunanza camerale del 3 maggio 2022. In data 18 marzo 2022 la ricorrente ha depositato un atto che ha qualificato rinuncia in riferimento all'articolo 390 c.p.c., anch'esso notificato a controparte. Il 22 aprile 2022 la ricorrente ha depositato memoria argomentando per la compensazione delle spese di lite cui controparte non aveva aderito. Considerato che: Nel caso in esame, come sopra si è illustrato, la ricorrente ha dichiarato con atto processuale unilaterale la cessazione della materia del contendere per la propria sopravvenuta carenza di interesse nella causa in data 26 gennaio 2022. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, però, non comporta la cessazione del contendere, per conseguire la quale occorrerebbe un relativo accordo dei litigatores reso noto al giudice (cfr. da ultimo Cass. sez. L, 12 novembre 2020 n. 25625). Tuttavia, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, in quanto - come insegna consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte - l'interesse ad agire e quindi pure l'interesse ad impugnare posto a fondamento del ricorso stesso devono sussistere non solo al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (cfr. ex multis, oltre all'arresto già citato, l'ancor più recente Cass. sez.3, ord.2 aprile 2021 n. 9201). L'inammissibilità già sopravvenuta in forza della dichiarazione del 26 gennaio 2022 anteriore alla successiva rinuncia del 18 marzo 2022 priva quest'ultima, a tacer d'altro, di ogni effetto, dovendosi pertanto dichiarare l'inammissibilità del ricorso appunto per la sopravvenuta carenza di interesse e conseguentemente condannare la ricorrente alla rifusione delle spese a controparte, liquidate come da dispositivo. \').e-u , ,,LL„,1/4koAno \k( A cAAfk La ricorrente non è peraltro tenuta a versare il doppio contributo di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, l'inammissibilità del ricorso essendo sopravvenuta e non originaria (v. in tal senso Cass. sez. 6- 2, ord. 2 luglio 2015 n. 13636, che condivisibilmente identifica la ratio dell'obbligo, stabilito dalla suddetta norma, di versare un ulteriore importo nell'intento di ottenere una deflazione delle impugnazioni dilatorie o pretestuose, ragion per cui detto meccanismo sanzionatorio si applica nella fattispecie di inammissibilità originaria della impugnazione, ma non nella fattispecie di inammissibilità sopravvenuta, come ricorre nel caso appunto del sopravvenuto difetto di interesse; e cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018 n. 14782 e Cass. sez. 5, 7 dicembre 2018 n. 31732). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 4000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% p