CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31193/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 4165/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Panama n. 86 presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 4066/39/15 depositata il 14 luglio 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 ottobre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 17932/2012 del 18 ottobre 2012 questa Corte cassava l’impugnata sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 479/40/2009 del 2 ottobre 2009, rinviando la causa dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, in diversa composizione. 2. La pronuncia cassata aveva respinto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina, con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il recupero a tassazione di redditi non dichiarati ai fini dell’IRPEF in relazione all’anno 1999. 3. A sèguito della pronuncia cassatoria, le parti non provvedevano, entro il termine fissato dalla legge, a riassumere la causa dinanzi al giudice del rinvio, il quale, pertanto, con sentenza n. 4066/39/15 del 14 luglio 2015, dichiarava estinto il processo ai sensi dell’art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992. 4. Avverso tale sentenza lo Schiaretta ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. Con il primo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, 115 e 116 del D.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell’art. 2346 c.c.. 5.1 A sostegno della censura si deduce quanto segue: -con l’avviso di accertamento oggetto di causa era stato imputato al contribuente un maggior reddito derivante dalla partecipazione alla [OSCURATO:SOCIETA].; - dovendo ritenersi configurabile una situazione di litisconsorzio necessario fra il socio e la società, andava disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima; -non essendosi a tanto provveduto, risultava erronea l’adottata declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio. 6. Con il secondo, pure proposto a norma dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.394 c.p.c.. 6.1 Si assume che l’estinzione del processo sarebbe stata a torto dichiarata, essendosi lo Schiaretta regolarmente costituito nel giudizio di rinvio. 7. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa. 8. Ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, fissata per il 3 ottobre 2024. 9. Anteriormente alla data dell’adunanza camerale, con atto depositato l’11 settembre 2024, il ricorrente ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio. 10. Di tanto la Corte prende atto, conseguentemente dichiarando l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza della condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c.. 11. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva in questa sede. 12. Non deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione