CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avv.ti [OSCURATO:PERSONA] delforo di Nola e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, giusta procuraspeciale in atti-ricorrenti-CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 èdomiciliata- controricorrente–Numero registro generale 13529/2016Numero sezionale 3843/2026Numero di raccolta generale 16509/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza n. 10730/50/2015 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 1.12.2015, nonnotificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;[OSCURATO:PERSONA]:1. Le società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nellerispettive qualità di consolidata e consolidante, impugnavano conricorso per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, con la quale laC.T.R. della Campania ha rigettato l’appello delle contribuenti avversola sentenza della C.T.P. di Napoli n. 21104/16/2014 che, a propriavolta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamentoemesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale, per l’anno di imposta2008, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile,assumendo indeducibili le «erogazioni liberali» in favoredell’Associazione con personalità giuridica «[OSCURATO:PERSONA]» e ladeduzione di euro 62.592,59, contabilizzata quale trattamento di finemandato dell’amministratore. L’Ufficio riteneva che gli importi erogatiper liberalità a detta associazione, riconducibile alla famiglia Petrone,alla quale faceva pure capo le società erogante e la sua consolidante,non potessero essere dedotti ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. A)T.U.I.R., in quanto la beneficiaria, di fatto, non svolgeva, né avevamai svolto, l’attività di assistenza sociale e sanitaria prevista nelloStatuto. Quanto al trattamento di fine mandato dell’amministratore,secondo l’Ufficio, esso poteva essere dedotto nella minor misuraprevista per i lavoratori dipendenti.2. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.3. E’ stata fissata per la trattazione della causa l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 13529/2016Numero sezionale 3843/2026Numero di raccolta generale 16509/2026Data pubblicazione 27/05/20264. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.5. In data 17.9.2025 le ricorrenti hanno depositato istanza di rinvio aseguito della quale è stato disposto rinvio a nuovo ruolo.6. E’ stata indi fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimitàdella quale le società ricorrenti hanno depositato memoria conallegata documentazione, chiedendo la declaratoria di estinzione delgiudizio.[OSCURATO:PERSONA]:1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] le società ricorrenti hanno depositato istanzanella quale hanno affermato di aver raggiunto un accordo conciliativoex art. 48 del decreto legislativo n. 546/1992, non ancoraformalizzato, ma già corredato dal parere favorevole dell’Agenziadelle Entrate, chiedendo il rinvio della trattazione della causa.2. All’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviata anuovo ruolo, con invito alle parti di depositare l’accordo conciliativo exart. 48 del decreto legislativo n. 546/1992.3. In data 18.11.2025 la difesa della società contribuente hadepositato l’accordo di conciliazione della controversia, accettato econtrofirmato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ad entrambi irilievi oggetto di accertamento (accantonamento del TFS ederogazioni liberali).4. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto e le spese processualipossono essere integralmente compensate, come da accordo delleparti;5. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater,D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), essendoquesta espressamente prevista nei casi di rigetto integrale,inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, condisposizione di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatoria,Numero registro generale 13529/2016Numero sezionale 3843/2026Numero di raccolta generale 16509/2026Data pubblicazione 27/05/2026come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr.Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n.23408/2021). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])