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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24521/2026

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ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Livorno,giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale protempore e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona delDirettore generale pro tempore- intimate -avverso la sentenza n. 2307/14/2017 della Commissione tributariaregionale della Toscana, sez. distaccata di Livorno, depositata in data26.10.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del 2.7.2026;[OSCURATO:PERSONA]:1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, con laquale la C.T.R. della Toscana ha accolto l’appello dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza della C.T.P. di Livorno n. 465/2/2015, cheNumero registro generale 8779/2018Numero sezionale 5281/2026Numero di raccolta generale 24521/2026Data pubblicazione 07/08/2026aveva invece accolto il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione dellacartella di pagamento n. 06120140008330319.2.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle Entrate sonorimaste intimate.3.

E’ stata indi fissata l’adunanza camerale del 2.7.2026.4.

La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data12.6.2026.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo ed unico motivo, rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, concernente l’obbligodi motivazione degli atti tributari, ai sensi dell'art. 360, comma primo,n. 3, c.p.c.», la parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnataper avere i giudici di appello erroneamente ritenuto insussistente illamentato difetto di motivazione dell’atto impugnato, per la ragioneche il tasso di interesse applicato era quello vigente ciascun anno,determinato a norma di legge ed a conoscenza di tutti i cittadini conl’ordinaria diligenza e che l’Ufficio non aveva alcuna discrezionalità nelcalcolo degli interessi.

Di contro, secondo la ricorrente, a prescinderedalla conoscibilità delle norme di legge sulla determinazione degliinteressi, la specialità della normativa tributaria richiede che lacartella di pagamento indichi analiticamente il procedimento diquantificazione degli interessi, al fine di consentire al cittadino diverificare la legittimità della pretesa, non essendo sufficientel’indicazione dell’importo finale.2.

Va in primo luogo rilevato che il difensore della parte ricorrente hadepositato atto di rinuncia al ricorso, firmato dalla partepersonalmente, allegando altresì una quietanza di versamento dellesomme dovute.3.

Sussistendo le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., il procedimentopuò pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..Numero registro generale 8779/2018Numero sezionale 5281/2026Numero di raccolta generale 24521/2026Data pubblicazione 07/08/20264.

Nulla per le spese.5.

Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater,D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), essendoquesta espressamente prevista nei casi di rigetto integrale,inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, condisposizione di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatoria,come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr.Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez.

Un. n. 16768/2022, Cass. n.23408/2021).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio;nulla per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Livorno,giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale protempore e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona delDirettore generale pro tempore- intimate -avverso la sentenza n. 2307/14/2017 della Commissione tributariaregionale della Toscana, sez. distaccata di Livorno, depositata in data26.10.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del 2.7.2026;[OSCURATO:PERSONA]:1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, con laquale la C.T.R. della Toscana ha accolto l’appello dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza della C.T.P. di Livorno n. 465/2/2015, cheNumero registro generale 8779/2018Numero sezionale 5281/2026Numero di raccolta generale 24521/2026Data pubblicazione 07/08/2026aveva invece accolto il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione dellacartella di pagamento n. 06120140008330319.2. L’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle Entrate sonorimaste intimate.3. E’ stata indi fissata l’adunanza camerale del 2.7.2026.4. La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data12.6.2026.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo ed unico motivo, rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, concernente l’obbligodi motivazione degli atti tributari, ai sensi dell'art. 360, comma primo,n. 3, c.p.c.», la parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnataper avere i giudici di appello erroneamente ritenuto insussistente illamentato difetto di motivazione dell’atto impugnato, per la ragioneche il tasso di interesse applicato era quello vigente ciascun anno,determinato a norma di legge ed a conoscenza di tutti i cittadini conl’ordinaria diligenza e che l’Ufficio non aveva alcuna discrezionalità nelcalcolo degli interessi. Di contro, secondo la ricorrente, a prescinderedalla conoscibilità delle norme di legge sulla determinazione degliinteressi, la specialità della normativa tributaria richiede che lacartella di pagamento indichi analiticamente il procedimento diquantificazione degli interessi, al fine di consentire al cittadino diverificare la legittimità della pretesa, non essendo sufficientel’indicazione dell’importo finale.2. Va in primo luogo rilevato che il difensore della parte ricorrente hadepositato atto di rinuncia al ricorso, firmato dalla partepersonalmente, allegando altresì una quietanza di versamento dellesomme dovute.3. Sussistendo le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., il procedimentopuò pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..Numero registro generale 8779/2018Numero sezionale 5281/2026Numero di raccolta generale 24521/2026Data pubblicazione 07/08/20264. Nulla per le spese.5. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater,D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), essendoquesta espressamente prevista nei casi di rigetto integrale,inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, condisposizione di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatoria,come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr.Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n.23408/2021). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio;nulla per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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