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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24193/2024

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NZA sul ricorso iscritto al n. 11849/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio della cessata ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].“, elettivamente domiciliato in Roma al viale dei Parioli n. 180 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis - controricorrente - nonché nei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 5934/39/15 del 13 novembre 2015 udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 19 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio; udito per la controricorrente l’avvocato generale dello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Latina dell’Agenzia delle Entrate notificava ai germani Antonio e [OSCURATO:PERSONA], ex soci della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA] o società ), cancellata dal registro delle imprese, due distinti avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2006, con i quali: (a)contestava la mancata dichiarazione della plusvalenza asseritamente realizzata dalla cessata società mediante l’assegnazione effettuata in loro favore con atto per notar Ranucci del 15 novembre 2006, avente ad oggetto un locale di sua proprietà sito nel Comune di Sabaudia; (b)determinava, conseguentemente, in capo alla stessa società un maggior reddito d’impresa di 173.952 euro; (c)ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), imputava per trasparenza tale maggior reddito agli ex soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, recuperandolo a tassazione ai fini dell’IRPEF. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina, che respingeva il ricorso del contribuente.

La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, la quale, con sentenza n. 5934/39/15 del 13 novembre 2015, respingeva l’appello proposto dal soccombente, compensando interamente fra le parti le spese di lite.

A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che: - non appariva opportuna la riunione dei procedimenti definiti in primo grado dalla CTP di Latina con sentenze nn. 350/01/11, 351/01/11, 160/01/12 e 180/01/12, in quanto «riguardan(ti) soggetti diversi e tributi diversi e recan(ti) decisioni che atten(evan)o a profili differenti»; - l’impugnato avviso di accertamento risultava adeguatamente motivato; - il valore normale dell’immobile assegnato ai due ex soci era stato correttamente determinato dall’Ufficio, senza fare esclusivo riferimento alle quotazioni OMI; - l’emissione dell’atto impositivo non doveva essere necessariamente preceduta dalla notifica al contribuente dell’invito all’accertamento con adesione, poiché l’instaurazione del contraddittorio preventivo, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 218 del 1997, costituiva una mera facoltà dell’Amministrazione.

Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Il ricorso è statonotificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato.

Per la discussione della causa è stata fissata l’odierna pubblica udienza.

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

In data 17 giugno 2024 il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicando di aver aderito alla rottamazione .

Alla luce di tale sopravvenienza, l’organo requirente ha riformulato in udienza le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di sette motivi, contraddistinti dalle lettere a)-g), i primi cinque (a-e) formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3) c.p.c., gli ultimi due (f-g) inquadrati nei paradigmi di cui ai numeri 4) e 5) del medesimo comma. 1.1 Con il primo motivo (sub a) è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 26, 29 e 55 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 103 c.p.c.. 1.2 Si censura l’impugnata sentenza per non aver disposto la riunione dei procedimenti definiti in primo grado dalla CTP di Latina con sentenze nn. 350/01/11, 351/01/11, 160/01/12 e 180/01/12, da ritenersi fra loro connessi perché relativi alle stesse parti (e) allo stesso anno di imposta .

2. Con il secondo (sub b) viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 132 e 360 c.p.c., dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973. 2.1 Si contesta la sentenza d’appello per non aver accolto la doglianza del contribuente basata sull’eccepita nullità dell’impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione. 2.2 Con un ulteriore profilo di lagnanza si sostiene che entrambe le decisioni di merito risulterebbero, a loro volta, affette da nullità, perché del tutto prive di supporto argomentativo o comunque corredate di una motivazione solo apparente.

3. Con il terzo mezzo (sub c) è prospettata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 85 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). 3.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere corretta la determinazione del valore dell’immobile effettuata dall’Ufficio in base alle sole quotazioni OMI, non corroborate da ulteriori elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 3.2 Viene, al riguardo, posto in evidenza che nell’avviso di accertamento l’Ufficio aveva assunto a termine di comparazione un immobile asseritamente similare a quello assegnato da [OSCURATO:PERSONA] ai due soci, senza tuttavia indicarne l’esatta ubicazione, né tantomeno descriverne le reali caratteristiche. 3.3 Si critica, altresì, la gravata decisione per aver omesso di determinare il valore normale dell’immobile sulla scorta della relazione di stima redatta dal geom.

Pirani, depositata in giudizio dai contribuenti.

4. Con il quarto motivo (sub d) viene fatta valere la violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 218 del 1997. 4.1 Si assume che la gravata sentenza d’appello, al pari di quella di primo grado, sarebbe stata pronunciata in totale spregio del D. Lgs 218/1997 , non essendosi i giudici di merito avveduti del fatto che l’Ufficio aveva illegittimamente emesso l’avviso di accertamento senza attivare l’obbligatoria procedura per adesione .

5. Con il quinto motivo (sube) è lamentata la violazione e/o falsa imputazione del reddito , sostenendosi che l’atto impositivo sarebbe stato illegittimamente emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’ex socio, pur in assenza di un accertamento definitivo in capo alla società cessata .

6. Con il sesto mezzo (sub f) è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992, sostenendosi che l’impugnata sentenza sarebbe priva di adeguata motivazione in merito al nucleo logico delle censure contenute in atto di appello .

7. Con il settimo motivo (sub g) viene, infine, dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., contestandosi alla CTR di aver omesso di pronunciarsi sulle motivazioni della condanna alle spese di lite .

8. Come anticipato nella superiore parte narrativa, in data 17 giugno 2024 il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rendendo noto di avere, nelle more, aderito alla procedura di rottamazione .

9. L’atto in questione risulta sottoscritto dallo stesso ricorrente e dal suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

10. Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, come riformulate in udienza.

11. Nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art. 391, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile «ratione temporis», risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 15 del D. Lgs. n. 40 del 2006, ritiene la Corte di dover compensare interamente le spese del presente giudizio fra le parti costituite, avuto riguardo alle motivazioni poste a base dell’operata rinuncia al ricorso (cfr., sull’argomento, Cass. n. 15049/2024, Cass. n. 20727/2023, Cass. n. 9474/2020). 11.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato.

12. Non deve essere resa nei riguardi del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez.

Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità e compensa interamente le relative spese nei rapporti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso iscritto al n. 11849/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio della cessata ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].“, elettivamente domiciliato in Roma al viale dei Parioli n. 180 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis - controricorrente - nonché nei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore - intimato - avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 5934/39/15 del 13 novembre 2015 udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 19 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio; udito per la controricorrente l’avvocato generale dello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Latina dell’Agenzia delle Entrate notificava ai germani Antonio e [OSCURATO:PERSONA], ex soci della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA] o società ), cancellata dal registro delle imprese, due distinti avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2006, con i quali: (a)contestava la mancata dichiarazione della plusvalenza asseritamente realizzata dalla cessata società mediante l’assegnazione effettuata in loro favore con atto per notar Ranucci del 15 novembre 2006, avente ad oggetto un locale di sua proprietà sito nel Comune di Sabaudia; (b)determinava, conseguentemente, in capo alla stessa società un maggior reddito d’impresa di 173.952 euro; (c)ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), imputava per trasparenza tale maggior reddito agli ex soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, recuperandolo a tassazione ai fini dell’IRPEF. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina, che respingeva il ricorso del contribuente. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, la quale, con sentenza n. 5934/39/15 del 13 novembre 2015, respingeva l’appello proposto dal soccombente, compensando interamente fra le parti le spese di lite. A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che: - non appariva opportuna la riunione dei procedimenti definiti in primo grado dalla CTP di Latina con sentenze nn. 350/01/11, 351/01/11, 160/01/12 e 180/01/12, in quanto «riguardan(ti) soggetti diversi e tributi diversi e recan(ti) decisioni che atten(evan)o a profili differenti»; - l’impugnato avviso di accertamento risultava adeguatamente motivato; - il valore normale dell’immobile assegnato ai due ex soci era stato correttamente determinato dall’Ufficio, senza fare esclusivo riferimento alle quotazioni OMI; - l’emissione dell’atto impositivo non doveva essere necessariamente preceduta dalla notifica al contribuente dell’invito all’accertamento con adesione, poiché l’instaurazione del contraddittorio preventivo, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 218 del 1997, costituiva una mera facoltà dell’Amministrazione. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso è statonotificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato. Per la discussione della causa è stata fissata l’odierna pubblica udienza. Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. In data 17 giugno 2024 il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicando di aver aderito alla rottamazione . Alla luce di tale sopravvenienza, l’organo requirente ha riformulato in udienza le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di sette motivi, contraddistinti dalle lettere a)-g), i primi cinque (a-e) formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3) c.p.c., gli ultimi due (f-g) inquadrati nei paradigmi di cui ai numeri 4) e 5) del medesimo comma. 1.1 Con il primo motivo (sub a) è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 26, 29 e 55 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 103 c.p.c.. 1.2 Si censura l’impugnata sentenza per non aver disposto la riunione dei procedimenti definiti in primo grado dalla CTP di Latina con sentenze nn. 350/01/11, 351/01/11, 160/01/12 e 180/01/12, da ritenersi fra loro connessi perché relativi alle stesse parti (e) allo stesso anno di imposta . 2. Con il secondo (sub b) viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 132 e 360 c.p.c., dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973. 2.1 Si contesta la sentenza d’appello per non aver accolto la doglianza del contribuente basata sull’eccepita nullità dell’impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione. 2.2 Con un ulteriore profilo di lagnanza si sostiene che entrambe le decisioni di merito risulterebbero, a loro volta, affette da nullità, perché del tutto prive di supporto argomentativo o comunque corredate di una motivazione solo apparente. 3. Con il terzo mezzo (sub c) è prospettata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 85 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). 3.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere corretta la determinazione del valore dell’immobile effettuata dall’Ufficio in base alle sole quotazioni OMI, non corroborate da ulteriori elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 3.2 Viene, al riguardo, posto in evidenza che nell’avviso di accertamento l’Ufficio aveva assunto a termine di comparazione un immobile asseritamente similare a quello assegnato da [OSCURATO:PERSONA] ai due soci, senza tuttavia indicarne l’esatta ubicazione, né tantomeno descriverne le reali caratteristiche. 3.3 Si critica, altresì, la gravata decisione per aver omesso di determinare il valore normale dell’immobile sulla scorta della relazione di stima redatta dal geom. Pirani, depositata in giudizio dai contribuenti. 4. Con il quarto motivo (sub d) viene fatta valere la violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 218 del 1997. 4.1 Si assume che la gravata sentenza d’appello, al pari di quella di primo grado, sarebbe stata pronunciata in totale spregio del D. Lgs 218/1997 , non essendosi i giudici di merito avveduti del fatto che l’Ufficio aveva illegittimamente emesso l’avviso di accertamento senza attivare l’obbligatoria procedura per adesione . 5. Con il quinto motivo (sube) è lamentata la violazione e/o falsa imputazione del reddito , sostenendosi che l’atto impositivo sarebbe stato illegittimamente emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’ex socio, pur in assenza di un accertamento definitivo in capo alla società cessata . 6. Con il sesto mezzo (sub f) è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992, sostenendosi che l’impugnata sentenza sarebbe priva di adeguata motivazione in merito al nucleo logico delle censure contenute in atto di appello . 7. Con il settimo motivo (sub g) viene, infine, dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., contestandosi alla CTR di aver omesso di pronunciarsi sulle motivazioni della condanna alle spese di lite . 8. Come anticipato nella superiore parte narrativa, in data 17 giugno 2024 il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rendendo noto di avere, nelle more, aderito alla procedura di rottamazione . 9. L’atto in questione risulta sottoscritto dallo stesso ricorrente e dal suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 10. Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, come riformulate in udienza. 11. Nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art. 391, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile «ratione temporis», risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 15 del D. Lgs. n. 40 del 2006, ritiene la Corte di dover compensare interamente le spese del presente giudizio fra le parti costituite, avuto riguardo alle motivazioni poste a base dell’operata rinuncia al ricorso (cfr., sull’argomento, Cass. n. 15049/2024, Cass. n. 20727/2023, Cass. n. 9474/2020). 11.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato. 12. Non deve essere resa nei riguardi del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità e compensa interamente le relative spese nei rapporti