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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 20727/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31462/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.91, presso lo studio dell’avvocatoLUIGI [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1478/2021 depositata il15/06/2021, R.G. n. 4352/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado che, accertata la nullità della cessione del ramo di azienda denominato “SDC” al quale era addetto [OSCURATO:PERSONA]Amato, originario ricorrente, e dichiarata la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la cedente [OSCURATO:SOCIETA]. , aveva condannato quest’ultima al ripristino del rapporto con adibizione del D’Amato alla medesima mansione occupata prima della cessione;

2. IBM ha depositato atto di rinunzia notificato a controparte; Considerato che

1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ;

2. alla stregua di quanto sopra osservato sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo;

3. ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., il provvedimento «che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese» e il fatto che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese avalla l'ipotesi che, con la novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, «si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia» (Cass., Sez.

U., Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008);

4. in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., Sez. 6- 3,Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015), P.Q.M.

La Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31462/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.91, presso lo studio dell’avvocatoLUIGI [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1478/2021 depositata il15/06/2021, R.G. n. 4352/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma con la quale era stata confermata la sentenza di primo grado che, accertata la nullità della cessione del ramo di azienda denominato “SDC” al quale era addetto [OSCURATO:PERSONA]Amato, originario ricorrente, e dichiarata la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la cedente [OSCURATO:SOCIETA]. , aveva condannato quest’ultima al ripristino del rapporto con adibizione del D’Amato alla medesima mansione occupata prima della cessione; 2. IBM ha depositato atto di rinunzia notificato a controparte; Considerato che 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980) ; 2. alla stregua di quanto sopra osservato sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo; 3. ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., il provvedimento «che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese» e il fatto che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese avalla l'ipotesi che, con la novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, «si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia» (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008); 4. in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., Sez. 6- 3,Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015), P.Q.M. La Corte di