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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00301/2025

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ul ricorso iscritto al n. 25374/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 118 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 7275/2019 depositata il 23 dicembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale determinava con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis», il reddito complessivo della contribuente da sottoporre a tassazione a fini dell’IRPEF in relazione all’anno 2008.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che respingeva il suo ricorso.

3. La decisione veniva in sèguito confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 7275/2019 del 23 dicembre 2019, rigettava l’appello spiegato dalla parte privata.

4. Avverso tale sentenza la Brega ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973.

5. Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere non assolto dalla contribuente l’onere della prova contraria posto a suo carico dalla norma citata.

6. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

7. Con atto notificato in data 16 giugno 2023 all’Avvocatura Generale dello Stato, che nel presente giudizio rappresenta e difende «ope legis» l’[OSCURATO:PERSONA], la Brega ha rinunciato al ricorso, rendendo noto di aver aderito alla rottamazione delle cartelle di pagamento relative all’avviso di accertamento impugnato.

8. Successivamente la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

9. Va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità , avendo la Brega rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale deve ritenersi munito del mandato speciale richiesto dall’art. 390, comma 2, seconda parte, c.p.c., atteso che con la procura «ad litem» sono state a lui espressamente conferite le facoltà di transigere e conciliare (cfr., sull’argomento, Cass. n. 25858/2024, Cass. n. 21783/2024, Cass. n. 14679/2024, Cass. n. 15016/2005, Cass. n. 279/1997).

10. Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla Corte dall’art. 391, comma 2, c.p.c. (a mente del quale il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese), avuto riguardo alle motivazioni poste a base dell’operata rinuncia al ricorso (cfr., sull’argomento, Cass. n. 15049/2024, Cass. n. 20727/2023, Cass. n. 9474/2020).

11. Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, trattandosi di disposizione normativa di carattere eccezionale elato sensu sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez.

Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e compensa interamente fra le parti le relative spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n. 25374/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 118 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 7275/2019 depositata il 23 dicembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale determinava con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis», il reddito complessivo della contribuente da sottoporre a tassazione a fini dell’IRPEF in relazione all’anno 2008. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che respingeva il suo ricorso. 3. La decisione veniva in sèguito confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 7275/2019 del 23 dicembre 2019, rigettava l’appello spiegato dalla parte privata. 4. Avverso tale sentenza la Brega ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973. 5. Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere non assolto dalla contribuente l’onere della prova contraria posto a suo carico dalla norma citata. 6. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 7. Con atto notificato in data 16 giugno 2023 all’Avvocatura Generale dello Stato, che nel presente giudizio rappresenta e difende «ope legis» l’[OSCURATO:PERSONA], la Brega ha rinunciato al ricorso, rendendo noto di aver aderito alla rottamazione delle cartelle di pagamento relative all’avviso di accertamento impugnato. 8. Successivamente la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. 9. Va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità , avendo la Brega rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale deve ritenersi munito del mandato speciale richiesto dall’art. 390, comma 2, seconda parte, c.p.c., atteso che con la procura «ad litem» sono state a lui espressamente conferite le facoltà di transigere e conciliare (cfr., sull’argomento, Cass. n. 25858/2024, Cass. n. 21783/2024, Cass. n. 14679/2024, Cass. n. 15016/2005, Cass. n. 279/1997). 10. Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla Corte dall’art. 391, comma 2, c.p.c. (a mente del quale il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese), avuto riguardo alle motivazioni poste a base dell’operata rinuncia al ricorso (cfr., sull’argomento, Cass. n. 15049/2024, Cass. n. 20727/2023, Cass. n. 9474/2020). 11. Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, trattandosi di disposizione normativa di carattere eccezionale elato sensu sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e compensa interamente fra le parti le relative spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema
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