Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24202/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

INANZA sul ricorso iscritto al n. 11847/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex soci della cessata ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].“, elettivamente domiciliati in Roma al viale dei Parioli n. 180 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- nonché nei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 5935/39/15 del 13 novembre 2015 udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 19 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio; udito per la controricorrente l’avvocato generale dello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Latina dell’Agenzia delle Entrate notificava ai germani Antonio e [OSCURATO:PERSONA], ex soci della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA] o società ), cancellata dal registro delle imprese, un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006.

Con tale atto l’Ufficio: (a)contestava il mancato assoggettamento ad IVA dell’atto per notar Ranucci del 15 novembre 2006, mediante il quale la prefata [OSCURATO:PERSONA] aveva assegnato ai due soci un locale di sua proprietà sito nel Comune di Sabaudia; (b)quantificava in 175.605 euro il valore normale del bene ceduto; (c)determinava nella stessa misura il maggior volume d’affari prodotto in quell’anno dalla società; (d)riprendeva a tassazione nei confronti degli ex soci l’imponibile evaso, facendo valere la loro qualità di responsabili solidali per i debiti tributari dell’ente collettivo estinto.

I [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina, la quale, ritenendo che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse decaduta dall’esercizio del potere impositivo per decorso del termine di cui all’art. 2495, comma 2, c.c., annullava l’atto contestato.

La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, che con sentenza n. 5935/39/15 del 13 novembre 2015, in accoglimento dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], rigettava l’originario ricorso dei contribuenti e compensava interamente fra le parti le spese processuali.

A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che: - il primo giudice aveva illegittimamente accolto il ricorso dei contribuenti sulla scorta del rilievo officioso di una questione non rientrante fra i motivi di impugnazione da loro dedotti; - l’assegnazione immobiliare fatta da [OSCURATO:PERSONA] ai soci era stata correttamente assoggettata ad IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 6) del D.P.R. n. 633 del 1972; - la base imponibile dell’operata cessione era costituita dal valore normale del bene, determinato dall’Ufficio anche alla stregua di elementi di valutazione diversi e ulteriori rispetto alle quotazioni OMI; - l’Agenzia delle Entrate non era tenuta ad attivare di sua iniziativa la procedura di accertamento con adesione anteriormente alla notifica dell’atto impositivo; - ricorrevano, nel caso di specie, le condizioni richieste dall’art. 54, comma 3, del D.P.R. citato per la rettifica della dichiarazione IVA presentata dalla società in relazione all’anno 2006.

Contro tale sentenza Antonio e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato notificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato.

Per la discussione della causa è stata fissata l’odierna pubblica udienza.

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

In data 17 giugno 2024 i [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicando di aver aderito alla rottamazione .

Alla luce di tale sopravvenienza, l’organo requirente ha riformulato in udienza le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per cassazione congiuntamente proposto dai germani Fiorenzo e [OSCURATO:PERSONA] consta di dieci motivi, contraddistinti dalle lettere a)-j), i primi otto (a-h) formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3) c.p.c., gli ultimi due (i-j) inquadrati nei paradigmi di cui ai numeri 4) e 5) del medesimo comma. 1.1 Con il primo motivo (sub a) viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c.. 1.2 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente accolto il motivo di appello con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva denunciato il vizio di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato in cui sarebbe incorso il primo giudice nel dichiarare l’[OSCURATO:PERSONA] decaduta dall’esercizio della potestà impositiva per asserito decorso del termine annuale di cui all’art. 2495, comma 2, c.c., sul falso presupposto che da parte dei contribuenti non fosse stata sollevata una specifica eccezione in tal senso.

2. Con il secondo motivo (sub b) è contestata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, n. 6), 51 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 e della L. n. 296 del 2006. 2.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver a torto ritenuto soggetta ad IVA, anziché alle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, l’assegnazione di cui si discute, sebbene i soci assegnatari non potessero essere considerati imprenditori, a sèguito della cessazione dell’attività commerciale svolta dalla società e della sua intervenuta estinzione. 2.2 Viene, inoltre, criticata l’affermazione del giudice regionale secondo cui era da ritenersi pacifica la circostanza che l’assegnazione ai soci a(vesse)avuto ad oggetto beni per i quali e(ra) stata detratta l’IVA all’atto dell’acquisto , obiettandosi che la surriferita circostanza risultava, invece, controversa, onde l’Ufficio avrebbe dovuto fornirne la relativa prova.

3. Con il terzo mezzo (sub c) è prospettata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 85 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). 3.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere corretta la determinazione del valore dell’immobile effettuata dall’Ufficio in base alle sole quotazioni OMI, non corroborate da ulteriori elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 3.2 Viene, al riguardo, posto in evidenza che nell’avviso di accertamento l’Ufficio aveva assunto a termine di comparazione un immobile asseritamente similare a quello assegnato da [OSCURATO:PERSONA] ai due soci, senza tuttavia indicarne l’esatta ubicazione, né tantomeno descriverne le reali caratteristiche. 3.3 Si critica, altresì, la gravata decisione per aver omesso di determinare il valore normale dell’immobile sulla scorta della relazione di stima redatta dal geom.

Pirani, depositata in giudizio dai contribuenti.

4. Con il quarto motivo (sub d) viene fatta valere la violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 218 del 1997. 4.1 Si assume che la gravata sentenza d’appello, al pari di quella di primo grado, sarebbe stata pronunciata in totale spregio del D. Lgs 218/1997 , non essendosi i giudici di merito avveduti del fatto che l’Ufficio aveva illegittimamente emesso l’avviso di accertamento senza attivare l’obbligatoria procedura per adesione .

5. Con il quinto motivo (sub e) è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 272(recte: 2727 -n.d.r.) e ss. c.c. . 5.1 Si contesta la decisione impugnata per aver ritenuto legittimo l’utilizzo da parte dell’Ufficio del metodo di accertamento analitico- induttivo, laddove, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 consente di prescindere dall’ispezione della stessa, ai fini della rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente ai fini dell’IVA, soltanto se l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato…, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso .

6. Con il sesto mezzo (sub f) è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 del D.P.R. n. 287 del 1992 e del D.L. n. 564 del 1994, convertito in L. n. 656 del 1994. 6.1 Viene imputato alla CTR di aver omesso di esaminare la sollevata eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento de quo , in quanto emesso a sèguito di annullamento di altro avviso di accertamento viziato e tempestivamente impugnato dai ricorrenti . 6.2 Si deduce, sul punto, che attraverso l’esercizio del potere di autotutela l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato un annullamento del precedente atto oltre i termini previsti per la legittimità dell’accertamento stesso , in quanto l’atto doveva essere notificato dall’Agenzia delle Entrate entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese .

7. Con il settimo motivo (sub g) è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 26, 29 e 55 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 103 c.p.c. 7.1 Viene addebitato alla CTR di non aver disposto la riunione del presente giudizio con quelli definiti in primo grado dalla CTP di Latina con sentenze nn. 350/01/11, 351/01/11 e 160/01/12, da ritenersi fra loro connessi perché relativi alle stesse parti (e) allo stesso anno di imposta .

8. Con l’ottavo motivo (sub h) viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 132 e 360 c.p.c., dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973. 8.1 Si contesta la sentenza d’appello per non aver accolto la doglianza dei contribuenti basata sull’eccepita nullità dell’impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione. 8.2 Con un ulteriore profilo di lagnanza si sostiene che entrambe le decisioni di merito risulterebbero, a loro volta, affette da nullità, perché del tutto prive di supporto argomentativo o comunque corredate di una motivazione solo apparente.

9. Con il nono mezzo (sub i) è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992, sostenendosi che la gravata pronuncia sarebbe priva di adeguata motivazione in merito al nucleo logico delle censure contenute in atto di appello .

10. Con il decimo motivo (sub j) viene, infine, denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ascrivendosi alla CTR di aver omesso di pronunciarsi sulle motivazioni della condanna alle spese di lite .

11. Come anticipato nella superiore parte narrativa, in data 17 giugno 2024 i germani [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, rendendo noto di avere, nelle more, aderito alla procedura di rottamazione .

12. L’atto in questione risulta sottoscritto dagli stessi ricorrenti e dal loro difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

13. Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, come riformulate in udienza.

14. Nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art. 391, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile «ratione temporis», risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 15 del D. Lgs. n. 40 del 2006, ritiene la Corte di dover compensare interamente le spese del presente giudizio fra le parti costituite, avuto riguardo alle motivazioni poste a base dell’operata rinuncia al ricorso (cfr., sull’argomento, Cass. n. 15049/2024, Cass. n. 20727/2023, Cass. n. 9474/2020). 14.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato.

15. Non deve essere resa nei riguardi dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez.

Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 11847/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex soci della cessata ”[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].“, elettivamente domiciliati in Roma al viale dei Parioli n. 180 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- nonché nei confronti di MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 5935/39/15 del 13 novembre 2015 udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 19 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio; udito per la controricorrente l’avvocato generale dello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Latina dell’Agenzia delle Entrate notificava ai germani Antonio e [OSCURATO:PERSONA], ex soci della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA] o società ), cancellata dal registro delle imprese, un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006. Con tale atto l’Ufficio: (a)contestava il mancato assoggettamento ad IVA dell’atto per notar Ranucci del 15 novembre 2006, mediante il quale la prefata [OSCURATO:PERSONA] aveva assegnato ai due soci un locale di sua proprietà sito nel Comune di Sabaudia; (b)quantificava in 175.605 euro il valore normale del bene ceduto; (c)determinava nella stessa misura il maggior volume d’affari prodotto in quell’anno dalla società; (d)riprendeva a tassazione nei confronti degli ex soci l’imponibile evaso, facendo valere la loro qualità di responsabili solidali per i debiti tributari dell’ente collettivo estinto. I [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina, la quale, ritenendo che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse decaduta dall’esercizio del potere impositivo per decorso del termine di cui all’art. 2495, comma 2, c.c., annullava l’atto contestato. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, che con sentenza n. 5935/39/15 del 13 novembre 2015, in accoglimento dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], rigettava l’originario ricorso dei contribuenti e compensava interamente fra le parti le spese processuali. A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che: - il primo giudice aveva illegittimamente accolto il ricorso dei contribuenti sulla scorta del rilievo officioso di una questione non rientrante fra i motivi di impugnazione da loro dedotti; - l’assegnazione immobiliare fatta da [OSCURATO:PERSONA] ai soci era stata correttamente assoggettata ad IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 6) del D.P.R. n. 633 del 1972; - la base imponibile dell’operata cessione era costituita dal valore normale del bene, determinato dall’Ufficio anche alla stregua di elementi di valutazione diversi e ulteriori rispetto alle quotazioni OMI; - l’Agenzia delle Entrate non era tenuta ad attivare di sua iniziativa la procedura di accertamento con adesione anteriormente alla notifica dell’atto impositivo; - ricorrevano, nel caso di specie, le condizioni richieste dall’art. 54, comma 3, del D.P.R. citato per la rettifica della dichiarazione IVA presentata dalla società in relazione all’anno 2006. Contro tale sentenza Antonio e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato notificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato. Per la discussione della causa è stata fissata l’odierna pubblica udienza. Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. In data 17 giugno 2024 i [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicando di aver aderito alla rottamazione . Alla luce di tale sopravvenienza, l’organo requirente ha riformulato in udienza le proprie conclusioni, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione congiuntamente proposto dai germani Fiorenzo e [OSCURATO:PERSONA] consta di dieci motivi, contraddistinti dalle lettere a)-j), i primi otto (a-h) formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3) c.p.c., gli ultimi due (i-j) inquadrati nei paradigmi di cui ai numeri 4) e 5) del medesimo comma. 1.1 Con il primo motivo (sub a) viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c.. 1.2 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente accolto il motivo di appello con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva denunciato il vizio di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato in cui sarebbe incorso il primo giudice nel dichiarare l’[OSCURATO:PERSONA] decaduta dall’esercizio della potestà impositiva per asserito decorso del termine annuale di cui all’art. 2495, comma 2, c.c., sul falso presupposto che da parte dei contribuenti non fosse stata sollevata una specifica eccezione in tal senso. 2. Con il secondo motivo (sub b) è contestata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, n. 6), 51 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 e della L. n. 296 del 2006. 2.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver a torto ritenuto soggetta ad IVA, anziché alle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, l’assegnazione di cui si discute, sebbene i soci assegnatari non potessero essere considerati imprenditori, a sèguito della cessazione dell’attività commerciale svolta dalla società e della sua intervenuta estinzione. 2.2 Viene, inoltre, criticata l’affermazione del giudice regionale secondo cui era da ritenersi pacifica la circostanza che l’assegnazione ai soci a(vesse)avuto ad oggetto beni per i quali e(ra) stata detratta l’IVA all’atto dell’acquisto , obiettandosi che la surriferita circostanza risultava, invece, controversa, onde l’Ufficio avrebbe dovuto fornirne la relativa prova. 3. Con il terzo mezzo (sub c) è prospettata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 85 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). 3.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere corretta la determinazione del valore dell’immobile effettuata dall’Ufficio in base alle sole quotazioni OMI, non corroborate da ulteriori elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 3.2 Viene, al riguardo, posto in evidenza che nell’avviso di accertamento l’Ufficio aveva assunto a termine di comparazione un immobile asseritamente similare a quello assegnato da [OSCURATO:PERSONA] ai due soci, senza tuttavia indicarne l’esatta ubicazione, né tantomeno descriverne le reali caratteristiche. 3.3 Si critica, altresì, la gravata decisione per aver omesso di determinare il valore normale dell’immobile sulla scorta della relazione di stima redatta dal geom. Pirani, depositata in giudizio dai contribuenti. 4. Con il quarto motivo (sub d) viene fatta valere la violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 218 del 1997. 4.1 Si assume che la gravata sentenza d’appello, al pari di quella di primo grado, sarebbe stata pronunciata in totale spregio del D. Lgs 218/1997 , non essendosi i giudici di merito avveduti del fatto che l’Ufficio aveva illegittimamente emesso l’avviso di accertamento senza attivare l’obbligatoria procedura per adesione . 5. Con il quinto motivo (sub e) è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 272(recte: 2727 -n.d.r.) e ss. c.c. . 5.1 Si contesta la decisione impugnata per aver ritenuto legittimo l’utilizzo da parte dell’Ufficio del metodo di accertamento analitico- induttivo, laddove, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 consente di prescindere dall’ispezione della stessa, ai fini della rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente ai fini dell’IVA, soltanto se l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato…, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso . 6. Con il sesto mezzo (sub f) è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 68 del D.P.R. n. 287 del 1992 e del D.L. n. 564 del 1994, convertito in L. n. 656 del 1994. 6.1 Viene imputato alla CTR di aver omesso di esaminare la sollevata eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento de quo , in quanto emesso a sèguito di annullamento di altro avviso di accertamento viziato e tempestivamente impugnato dai ricorrenti . 6.2 Si deduce, sul punto, che attraverso l’esercizio del potere di autotutela l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato un annullamento del precedente atto oltre i termini previsti per la legittimità dell’accertamento stesso , in quanto l’atto doveva essere notificato dall’Agenzia delle Entrate entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese . 7. Con il settimo motivo (sub g) è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 26, 29 e 55 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 103 c.p.c. 7.1 Viene addebitato alla CTR di non aver disposto la riunione del presente giudizio con quelli definiti in primo grado dalla CTP di Latina con sentenze nn. 350/01/11, 351/01/11 e 160/01/12, da ritenersi fra loro connessi perché relativi alle stesse parti (e) allo stesso anno di imposta . 8. Con l’ottavo motivo (sub h) viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 132 e 360 c.p.c., dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973. 8.1 Si contesta la sentenza d’appello per non aver accolto la doglianza dei contribuenti basata sull’eccepita nullità dell’impugnato avviso di accertamento per difetto di motivazione. 8.2 Con un ulteriore profilo di lagnanza si sostiene che entrambe le decisioni di merito risulterebbero, a loro volta, affette da nullità, perché del tutto prive di supporto argomentativo o comunque corredate di una motivazione solo apparente. 9. Con il nono mezzo (sub i) è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992, sostenendosi che la gravata pronuncia sarebbe priva di adeguata motivazione in merito al nucleo logico delle censure contenute in atto di appello . 10. Con il decimo motivo (sub j) viene, infine, denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ascrivendosi alla CTR di aver omesso di pronunciarsi sulle motivazioni della condanna alle spese di lite . 11. Come anticipato nella superiore parte narrativa, in data 17 giugno 2024 i germani [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, rendendo noto di avere, nelle more, aderito alla procedura di rottamazione . 12. L’atto in questione risulta sottoscritto dagli stessi ricorrenti e dal loro difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 13. Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, come riformulate in udienza. 14. Nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art. 391, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile «ratione temporis», risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 15 del D. Lgs. n. 40 del 2006, ritiene la Corte di dover compensare interamente le spese del presente giudizio fra le parti costituite, avuto riguardo alle motivazioni poste a base dell’operata rinuncia al ricorso (cfr., sull’argomento, Cass. n. 15049/2024, Cass. n. 20727/2023, Cass. n. 9474/2020). 14.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto intimato. 15. Non deve essere resa nei riguardi dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di
Sentenza Cassazione n. 24202/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris