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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00796/2025

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ul ricorso iscritto al n. 28495/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Po n. 9 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 759/2021 depositata il 28 giugno Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Fermo dell’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di commercio e noleggio di autovetture e natanti, un avviso di accertamento con il quale, sull’assunto che la predetta società dovesse essere considerata non operativa relativamente all’anno d’imposta 2006, determinava in via presuntiva il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e il volume d’affari da sottoporre a tassazione, rispettivamente, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA, in applicazione dei parametri stabiliti dall’art. 30, commi 3 e 3-bis, della L. n. 724 del 1994.

2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento in parola dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.

3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 759/2021 del 28 giugno 2021, in accoglimento dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], respingeva l’originario ricorso della parte privata.

4. Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono state denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2424-bis e 2697 c.c., dei princìpi contabili nn. 13 e 16 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Contabilità (OIC) e dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994.

5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

6. Con ordinanza interlocutoria n. 1928/2023 del 23 gennaio 2023, ritenuta la mancanza dell’evidenza decisoria, la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa a questa Sezione Tributaria, a norma dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile «ratione temporis».

7. Il ricorso è stato, quindi, avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

8. In prossimità dell’adunanza camerale, con atto sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso; contestualmente, l’Agenzia delle Entrate, a mezzo dell’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], ha a sua volta rinunciato al controricorso.

9. Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo.

10. In presenza di una concorde richiesta formulata in tal senso da entrambe le parti, le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate.

11. Non deve essere resa nei riguardi della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez.

Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n. 28495/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Po n. 9 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 759/2021 depositata il 28 giugno Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Fermo dell’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di commercio e noleggio di autovetture e natanti, un avviso di accertamento con il quale, sull’assunto che la predetta società dovesse essere considerata non operativa relativamente all’anno d’imposta 2006, determinava in via presuntiva il reddito complessivo netto, il valore della produzione netta e il volume d’affari da sottoporre a tassazione, rispettivamente, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA, in applicazione dei parametri stabiliti dall’art. 30, commi 3 e 3-bis, della L. n. 724 del 1994. 2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento in parola dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo. 3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 759/2021 del 28 giugno 2021, in accoglimento dell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA], respingeva l’originario ricorso della parte privata. 4. Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono state denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2424-bis e 2697 c.c., dei princìpi contabili nn. 13 e 16 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Contabilità (OIC) e dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994. 5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 6. Con ordinanza interlocutoria n. 1928/2023 del 23 gennaio 2023, ritenuta la mancanza dell’evidenza decisoria, la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa a questa Sezione Tributaria, a norma dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile «ratione temporis». 7. Il ricorso è stato, quindi, avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. 8. In prossimità dell’adunanza camerale, con atto sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso; contestualmente, l’Agenzia delle Entrate, a mezzo dell’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], ha a sua volta rinunciato al controricorso. 9. Essendo stati osservati il termine e le forme di cui all’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del processo. 10. In presenza di una concorde richiesta formulata in tal senso da entrambe le parti, le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate. 11. Non deve essere resa nei riguardi della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprem