CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03929/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9987/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 296/02/2023 depositata il 1° dicembre 2023; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata s.c.a. (d’ora in avanti BPPB) un avviso di accertamento ai fini dell’IRES e dell’IRAP relativo all’anno 2005, con cui disconosceva la deducibilità dei costi sostenuti dal predetto istituto bancario nell’àmbito di due distinte operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza realizzate negli anni 2000 e nel 2004, nonché di ulteriori costi rispetto ai quali veniva contestata dall’Ufficio la violazione del principio di competenza economica; ne derivavano le conseguenti riprese a tassazione e l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge. 2. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Potenza, che respingeva il suo ricorso. 3. La decisione di primo grado veniva in sèguito confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Basilicata, che con sentenza n. 156/01/12 del 13 novembre 2012 rigettava l’appello della parte privata. 4. Successivamente, con ordinanza n. 18896/2021 del 5 luglio 2021, questa Corte accoglieva per quanto di ragione il ricorso di legittimità esperito dalla banca, cassando la sentenza d’appello e rinviando per un nuovo esame della controversia alla stessa Commissione regionale lucana, in diversa composizione. 5. All’esito del susseguente giudizio rescissorio, con sentenza n. 296/02/2023 del 1° dicembre 2023, la Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado, già CTR, della Basilicata accoglieva solo in parte l’originario appello della contribuente e, in riforma della pronuncia di prime cure, dichiarava l’illegittimità dell’impugnato avviso di accertamento limitatamente ai rilievi concernenti i costi relativi alle operazioni di cartolarizzazione; nel contempo, compensava per intero le spese processuali fra i contendenti, in ragione della « [...] particolarità e complessità delle questioni trattate, comprovate peraltro dalla corposa motivazione della Ordinanza della Corte di Cassazione[...]». 6. Contro questa sentenza la BPPB ha proposto nuovo ricorso per cassazione affidato a due motivi. 7. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. 1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver omesso di pronunciare sulla richiesta della contribuente di annullamento delle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate o di rideterminazione delle stesse in applicazione del più favorevole regime introdotto dal sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015, che ha modificato il testo dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997. 1.2 Il motivo va dichiarato inammissibile,per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, avendo la stessa parte ricorrente attestato, nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c., che «successivamente alla presentazione del ricorso l’Ufficio ha autonomamente provveduto alla riduzione delle sanzioni nella misura fissa, in applicazione del favor rei derivante dalla disciplina sanzionatoria sopravvenuta», con la conseguenza che in parte qua deve ritenersi cessata «la ragione del contendere». 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. 2.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver illegittimamente disposto l’integrale compensazione delle spese processuali in assenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate. 2.2 Il motivo è infondato. 2.3 Giova anzitutto precisare che nel caso di specie, in virtù del principio tempus regit actum, trova applicazione l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente dal 1° gennaio 2016 a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015 (cfr., sull’argomento, Cass. n. 413/2018), il quale dispone che «le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». Non vengono, invece, in rilievo le ulteriori modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 220 del 2023, essendo tale disposizione applicabile, a mente dell’art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024. Nella formulazione regolante ratione temporis la fattispecie in esame, la norma corrisponde a quella dettata per il giudizio civile ordinario dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009. 2.4 Chiarito ciò, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l’art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa ad opera del giudice di merito (cfr. Cass. Sez. U., n. 2572/2012; nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 15989/2020, Cass. n. 15495/2022, Cass. n. 16450/2024). 2.5 Per quanto qui particolarmente interessa, è stato ripetutamente affermato, anche di recente, che tali ragioni comprendono la complessità delle questioni trattate (cfr. Cass. Sez. U. n. 13249/2025, Cass. Sez. U. n. 18467/2025, Cass. n. 19109/2025, Cass. n. 25048/2025). 2.6 Non si è, inoltre, mancato di puntualizzare che la valutazione della ”gravità ed eccezionalità“ delle ragioni esplicitate nella sentenza di merito non può essere misurata da questa Corte, al di là delle ipotesi in cui alle enunciazioni del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 15495/2022, Cass. n. 16541/2023, Cass. n. 32493/2024, Cass. n. 9876/2025). 2.7 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, deve escludersi che la CGT di secondo grado sia incorsa nella dedotta violazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo essa motivato l’integrale compensazione delle spese di lite anche in base alla ritenuta «complessità delle questioni trattate», con implicito riferimento alla novità della problematica giuridica affrontata in sentenza e alla mancanza, sul punto, di pronunce giurisprudenziali di legittimità anteriori a quella da cui aveva tratto origine il giudizio di rinvio, la cui «corposa motivazione» rappresentava la riprova dell’elevato grado di difficoltà della controversia. Nell’àmbito di una valutazione complessiva e globale dell’esito della lite, la motivazione addotta a sostegno del decisum ben si presta a giustificare anche la compensazione delle spese del giudizio di rinvio, costituente la fase rescissoria di quello di cassazione (vedasi sull’argomento Cass. n. 2856/2025). 3. Conclusivamente, il ricorso è destinato al rigetto. 4. Le speseprocessuali seguono la soccombenza della parte rico r rente, da ritenersi quantomeno prevalente in rapporto all’esito del presente giudizio di legittimità, e si liquidano come in dispositivo. 5. In presenza di una causa di parziale inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), essendo questa prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 23408/2021, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 25228/2022). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, e rigetta il secondo, condannando la [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata s.c.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 9.800 euro, oltre ad