CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 16450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4344-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. - RISANAMENTO E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.4344/2019 Cron. Rep. Ud.03/04/2024 CC avverso la sentenza n. 193/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 26/07/2018 R.G.N. 34/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta aveva rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale di Enna aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere il versamento dei contributi omessi da [OSCURATO:SOCIETA] sulle somme dovute a titolo di indennità ex art.6 LR n. 42/1975 (indennità prepensionamento). Premetteva la corte territoriale che il primo giudice aveva ritenuto non prescritte le somme dovute a titolo di contribuzione e comunque non ricomprese le stesse nell’accordo conciliativo sottoscritto dal Pergola e da [OSCURATO:SOCIETA]. La corte considerava altresì passata in giudicato la statuizione del primo giudice in punto di carenza di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale delle attività produttive, in quanto non impugnata. La corte, a fronte del rigetto del ricorso, disponeva la compensazione delle spese di lite anche con riguardo al giudizio di primo grado oltre che di appello, in ragione della novità della questione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso la sola statuizione in punto di spese, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:PERSONA] che insisteva per la declaratoria del giudicato in punto di sua carenza di legittimazione passiva. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con l’unico motivo è dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.2 c.p.c.., difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c e contraddittorietà della motivazione. Parte ricorrente si duole della compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio rilevando che la questione affrontata non era nuova al momento della decisione e che vi è contraddizione interna nella decisione allorché, per un verso,è rigettato interamente il ricorso e, per altro verso,si interviene sulle spese liquidate dalla sentenza confermata. Occorre premettere che, con riguardo alla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] alle attività produttive, nel ricorso in esame, non è formulata alcuna domanda e la notifica di quest’ultimo è dunque da intendersi avvenuta al solo fine della denunciabilità della lite. Peraltro, costituendosi, l’[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato quanto già deciso nella sentenza della corte territoriale rispetto alla propria posizione processuale ed alla esistenza di un giudicato relativo alla propria carenza di legittimazionepassiva. Sul punto occorre dunque prendere atto di tale giudicato. Il motivo di censura deve essere disatteso. Parte ricorrente ha lamentato la compensazione delle spese del giudizio operata dalla corte di appello, ritenendo sul punto contraddittoria la statuizione. In particolare, ha evidenziato la ritenuta distonia tra il rigetto dell’appello, con riferimento al merito della questione affrontata e decisa dal tribunale, e la riforma della stessa decisione del tribunale in punto di spese, con l’adozione di una scelta compensativa. Si osserva che la corte territoriale ha motivato la compensazione delle spese perché riferita alla novità della questione affrontata ed alla sua controvertibilità. Con riguardo al tema della scelta compensativa adottata dal giudice del merito, questa Corte, anche recentemente ha ribadito che “L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” ( Cass.n. 7992/22). Il principio richiamato, a cui si dà seguito, evidenzia i criteri cui riferirsi al fine di sottoporre la scelta di compensazione delle spese di lite al vaglio di legittimità. Se il disposto dell’art. 92 c.p.c. contiene una norma generale a contenuto elastico adeguabile a casi concreti non identificabili a priori, deve comunque essere evidenziata come la scelta di compensare, nel caso di giurisprudenza “oscillante”, vada rapportata a condizioni oggettive quali il tempo della domanda o della resistenza alla stessa, se effettivamente caratterizzato da differenti orientamenti ancora sussistenti. Nel caso in esame deve essere considerato che lo stesso ricorrente, nell’indicare le decisioni di merito e legittimità che dimostrerebbero un orientamento già consolidato al momento della decisione della corte di merito, in realtà citaprecedenti di legittimità del 2017, del 2018 e del 2019, con ciò dimostrando che in realtà il consolidamento della giurisprudenza di legittimità si è andata formando in quegli anni, sostanzialmente coincidenti con la decisione della corte territoriale ( luglio 2018) e comunque successivi al giudizio di primo grado. La scelta di compensare le spese è dunque coerente con i principi che integrano la norma generale contenuta nella disposizione ritenuta erroneamente violata. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza in riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e devono essere compensate con riguardo all’[OSCURATO:PERSONA] delle attività produttive. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], liquidate in E 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Compensa le spese nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] delle attività produttive. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo u