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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 02995/2024

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ricorso iscritto al n. 17410/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via L. Spallanzani n. 22 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2739/2016 depositata il 10 maggio 2016 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzione del processo Uditi per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la resistente l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4753/2014 del 20 maggio 2014, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di Milano annullava il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato al predetto contribuente le sanzioni amministrative previste dall’art 5, comma 2, D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 409 del 1990, in conseguenza dell’accertata violazione da parte del medesimo, con riferimento agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, delle norme in materia di monitoraggio fiscale dettate dal predetto decreto.

La decisione veniva riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che con sentenza n. 2739/2016 del 10 maggio 2016 accoglieva l’appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate, precisando in motivazione che doveva, per l’effetto, ritenersi «conferma (ta) la legittimità del provvedimento di irrogazione sanzioni relativo alle annualità dal 2003 al 2005, nei limiti indicati dall’Ufficio a sèguito del provvedimento di autotutela» emesso nelle more del giudizio, mediante il quale era stato ridotto l’importo dovuto dal contribuente da 34.814,25 a 20.888,55 euro.

Contro questa sentenza il Picciotto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, così rubricati: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13-bis del D.L. 78/2009, comma IV e comma VI (conv. in L. 102/2009, cd [OSCURATO:PERSONA]), e degli artt. 14 e 15 del D.L. 350/2001, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c..

Preclusione di ogni accertamento tributario per gli anni di imposta 2003 -2004 - 2005 ; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.L. 78/2009 (conv. in L. 102/2009), in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c..

Inapplicabilità retroattiva ; 3) violazione e/o falsa applicazione degli accordi tra la Svizzera e l’Unione Europea derivanti dalla direttiva europea sulla tassazione del risparmio n. 48/CE del 3.6.2003, attuata con D. Lvo 18.04.2005, n. 84, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. ; 4) violazione della L. 97/2013 relativamente alla determinazione delle sanzioni, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. ; 5) violazione dell’art. 6 del D. Lvo 472/1997, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c..

Disapplicazione delle sanzioni .

L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Per la trattazione del ricorso era stata fissata l’odierna pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c..

Anteriormente ad essa il Picciotto, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio.

Alla rinuncia ha prestato adesione l’Agenzia delle Entrate, rassegnando conclusioni conformi a quelle formulate dal ricorrente.

Anche il P.M., nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378, comma 1, c.p.c., ha concluso nello stesso senso.

Deve farsi luogo all’invocata declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, ricorrendo, nel caso di specie, le condizioni all’uopo richieste dal codice di rito.

Invero, la rinuncia al ricorso è stata espressa dal Picciotto entro il termine stabilito dal primo comma dell’art. 390 c.p.c., con atto sottoscritto dai suoi difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a ciò autorizzati con procura speciale ad hoc.

Giova, al riguardo, rammentare che, in base a quanto disposto dal secondo comma dell’articolo citato, la congiunta sottoscrizione dell’atto di rinuncia ad opera della parte e del suo avvocato non è necessaria ove il patrono risulti munito di mandato speciale a tale effetto, essendo in tal caso sufficiente la sua sola firma (cfr. Cass.n. 901/2015).

Poiché dall’attestazione di pagamento rilasciata dall’agente della riscossione, acquisita al processo, si evince la prova dell’avvenuta integrale estinzione del carico tributario pendente, va anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 17915/2021, Cass. n. 30945/2019, Cass. n. 24083/2018).

Non v’è da statuire in ordine alle spese processuali, essendosi l’Agenzia delle Entrate limitata a depositare un mero atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva in questa sede, e dovendo in ogni caso trovare applicazione, nella specie, la norma contenuta nell’art. 391, ultimo comma, c.p.c., a fronte dell’adesione della parte pubblica alla rinuncia ex adverso formulata.

Non deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez.

Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 17410/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via L. Spallanzani n. 22 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2739/2016 depositata il 10 maggio 2016 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzione del processo Uditi per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la resistente l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4753/2014 del 20 maggio 2014, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di Milano annullava il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato al predetto contribuente le sanzioni amministrative previste dall’art 5, comma 2, D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 409 del 1990, in conseguenza dell’accertata violazione da parte del medesimo, con riferimento agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, delle norme in materia di monitoraggio fiscale dettate dal predetto decreto. La decisione veniva riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che con sentenza n. 2739/2016 del 10 maggio 2016 accoglieva l’appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate, precisando in motivazione che doveva, per l’effetto, ritenersi «conferma (ta) la legittimità del provvedimento di irrogazione sanzioni relativo alle annualità dal 2003 al 2005, nei limiti indicati dall’Ufficio a sèguito del provvedimento di autotutela» emesso nelle more del giudizio, mediante il quale era stato ridotto l’importo dovuto dal contribuente da 34.814,25 a 20.888,55 euro. Contro questa sentenza il Picciotto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, così rubricati: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13-bis del D.L. 78/2009, comma IV e comma VI (conv. in L. 102/2009, cd [OSCURATO:PERSONA]), e degli artt. 14 e 15 del D.L. 350/2001, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.. Preclusione di ogni accertamento tributario per gli anni di imposta 2003 -2004 - 2005 ; 2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.L. 78/2009 (conv. in L. 102/2009), in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.. Inapplicabilità retroattiva ; 3) violazione e/o falsa applicazione degli accordi tra la Svizzera e l’Unione Europea derivanti dalla direttiva europea sulla tassazione del risparmio n. 48/CE del 3.6.2003, attuata con D. Lvo 18.04.2005, n. 84, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. ; 4) violazione della L. 97/2013 relativamente alla determinazione delle sanzioni, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. ; 5) violazione dell’art. 6 del D. Lvo 472/1997, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.. Disapplicazione delle sanzioni . L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Per la trattazione del ricorso era stata fissata l’odierna pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c.. Anteriormente ad essa il Picciotto, comunicando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio. Alla rinuncia ha prestato adesione l’Agenzia delle Entrate, rassegnando conclusioni conformi a quelle formulate dal ricorrente. Anche il P.M., nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378, comma 1, c.p.c., ha concluso nello stesso senso. Deve farsi luogo all’invocata declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, ricorrendo, nel caso di specie, le condizioni all’uopo richieste dal codice di rito. Invero, la rinuncia al ricorso è stata espressa dal Picciotto entro il termine stabilito dal primo comma dell’art. 390 c.p.c., con atto sottoscritto dai suoi difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a ciò autorizzati con procura speciale ad hoc. Giova, al riguardo, rammentare che, in base a quanto disposto dal secondo comma dell’articolo citato, la congiunta sottoscrizione dell’atto di rinuncia ad opera della parte e del suo avvocato non è necessaria ove il patrono risulti munito di mandato speciale a tale effetto, essendo in tal caso sufficiente la sua sola firma (cfr. Cass.n. 901/2015). Poiché dall’attestazione di pagamento rilasciata dall’agente della riscossione, acquisita al processo, si evince la prova dell’avvenuta integrale estinzione del carico tributario pendente, va anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 17915/2021, Cass. n. 30945/2019, Cass. n. 24083/2018). Non v’è da statuire in ordine alle spese processuali, essendosi l’Agenzia delle Entrate limitata a depositare un mero atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva in questa sede, e dovendo in ogni caso trovare applicazione, nella specie, la norma contenuta nell’art. 391, ultimo comma, c.p.c., a fronte dell’adesione della parte pubblica alla rinuncia ex adverso formulata. Non deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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