CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32147/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso iscritto al n. 26227/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22 presso lo studio legale tributario [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 8401/2017 depositata il 31 marzo 2017 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso exartt. 391-bis e 395 n. 4) c.p.c. notificato il 31 ottobre 2018 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto, sulla base di un unico motivo, la revocazione della sentenza n. 8401/2017 pronunciata da questa Corte il 9 febbraio 2016, pubblicata il 31 marzo 2017, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione d’appello resa dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio nell’àmbito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA emesso a carico della prefata società in relazione all’anno 2003. 1.1 A fondamento dell’esperita impugnazione la ricorrente ha dedotto che: - la citata sentenza è affetta da un errore di fatto emergente dagli atti di causa, non avendo la Corte rilevato la nullità della rinnovazione della notifica del ricorso eseguita dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di essa esponente, rimasta intimata nel giudizio di cassazione; -la constatazione di tale vizio processuale avrebbe dovuto condurre a una declaratoria di improcedibilità del ricorso erariale o, in subordine, all’emissione di un ulteriore ordine di rinnovazione della notificazione. 2. Il ricorso per revocazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate, la quale è rimasta intimata. 3. In data 12 febbraio 2025 la parte impugnante ha depositato istanza volta a sentir dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rendendo noto di aver aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6del D.L. n. 119 del 2018 , convertito in L. n. 136 del 2018. 4. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per l’udienza del 20 marzo 2025. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 11774/2025 del 5 maggio 2025, ritenendo necessario acquisire il fascicolo d’ufficio relativo al giudizio dicassazione n. 25160/2009 R.G., definito dalla sentenza di cui era stata chiesta la revocazione, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo. 6. È stata così rifissata l’odierna adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria illustrativa, concludendo affinchè sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, e in subordine per rinuncia al ricorso, a norma dell’art. 390 c.p.c.. 7. Nessuna delle due richieste può essere accolta, per le ragioni di sèguito indicate. 8. Riguardo alla prima deve ribadirsi quanto già evidenziato con la menzionata ordinanza interlocutoria n. 11774/2025, e cioè che la domanda di definizione agevolata presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018 si riferiva ad altro procedimento, recante il n. 9988/2017 R.G., che all’epoca pendeva dinanzi alla CTR del Lazio (come chiarito dalla stessa ricorrente, trattavasi del giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di cassazione n. 8401/2017, nel frattempo dichiarato estinto). 9. Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la definizioneagevolata della controversia tributaria non esplica effetti nel giudizio direvocazione, poichè quest’ultimo attiene al sindacato sugli «errores» di una sentenza e costituisce un’azione autonoma ed estranea alla cognizione del rapporto sostanziale sottostante (cfr. Cass. n. 5175/2024). 10. Con riferimento alla seconda richiesta, va notato che la dichiarazione di rinuncia al ricorso risulta sottoscritta, con firma elettronica qualificata, esclusivamente dal difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], e non anche dal legale rappresentante della società. 11. Il predetto avvocato non risulta, però, munito di mandato speciale a tale effetto, sicchè la rinuncia non può ritenersi regolarmente espressa in un atto recante la sua sola sottoscrizione, alla luce del disposto dell’art. 390, comma 2, c.p.c.. 12. La dichiarazione in esame contiene, in ogni caso, una chiara ed esplicita manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio e di ciò la Corte non può che dare atto mediante una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 14656/2025, Cass. n. 30640/2024, Cass. Sez. Un. n. 5538/2023, Cass. Sez. Un. n. 18260/2019). 13. Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata. 14. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e «lato sensu» sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione