CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-nonché nei confronti diAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore;-intimata-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 2374/10/18depositata il 21 dicembre 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 20251/2019Numero sezionale 4315/2026Numero di raccolta generale 17163/2026Data pubblicazione 01/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Livorno la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria notificatale il 15 ottobre 2015 dall’agente della riscossioneEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n.602 del 1973, a sèguito del mancato pagamento delle somme portate dadiciannove cartelle esattoriali e da un avviso di accertamento esecutivorelativi a tributi vari.2. All’esito del giudizio così introdotto, svoltosi anche nelcontraddittorio dell’Agenzia delle Entrate, ente impositore, la Commissioneadìta accoglieva il ricorso della contribuente e, per l’effetto, annullava ilpreavviso di iscrizione ipotecaria, ritenendo irregolari le notifiche degli attipresupposti e prescritti alcuni dei crediti azionati.3. La decisione di primo grado veniva, però, successivamenteriformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Toscana,sezione staccata di Livorno, che con sentenza n. 2374/10/18 del 21dicembre 2018, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originarioricorso della parte privata.4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, così rubricati:(1°)«Nullità della sentenza per vizio di omessa e/o apparentemotivazione. Violazione degli artt. [...] 36, comma 2, d.Lgs. n. 546 del1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)»;(2°)«Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degliartt. 2719 c.c., 214 e 251 c.p.c., nonché dell’art. 22, comma 4, del d.lgs.n. 546/1992 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)»;(3°)«Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.140 c.p.c., dell’art. 16 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 7 della L. n. 890/1982(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. Il ricorso è stato notificato anche all’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 20251/2019Numero sezionale 4315/2026Numero di raccolta generale 17163/2026Data pubblicazione 01/06/2026- Riscossione (ADER), successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] di Riscossiones.p.a., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale è rimasta intimata.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..8. In data 9 maggio 2026 la ricorrente ha depositato istanza diestinzione del giudizio, comunicando di aver aderito alla definizioneagevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018,conv. dalla legge n. 136 del 2018.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Dall’esame del fascicolo di causa emerge che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti, anorma dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del2018 (cd. rottamazione-ter).2. Come risulta dalla dichiarazione di adesione presentata all’ADER indata 25 luglio 2019, la contribuente ha assunto l’impegno a rinunciare aigiudizi in corso relativi ai carichi in essa ricompresi, giusta quanto dispostodal comma 6 del citato articolo.3. Dalla documentazione prodotta non si evince, tuttavia, ilcollegamento fra l’istanza di definizione e gli atti impugnati nel presentegiudizio (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e presuppostiavviso di accertamento esecutivo e cartelle di pagamento).4. Ad ogni buon conto, l’istanza di declaratoria di estinzione delgiudizio depositata il 9 maggio 2026 rivela che è venuto meno l’interessead impugnare in capo alla parte ricorrente, la quale ha in tal modo intesodare attuazione all’impegno di cui sopra.5. Ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza del requisito di cui all’art. 100 c.p.c. (Cass. n.12743/2016, Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8199/2026).6. Nei rapporti fra le parti costituite le spese di lite vanno interamenteNumero registro generale 20251/2019Numero sezionale 4315/2026Numero di raccolta generale 17163/2026Data pubblicazione 01/06/2026compensate, poiché l’eventuale condanna della contribuentecontrasterebbe con la ratio premiale sottesa alle disposizioni in tema didefinizione agevolata (cfr. Cass. n. 10198/2018).6.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti dell’ADER,rimasta intimata.7. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia),essendo questa espressamente prevista nei casi di rigetto integrale,inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, condisposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come taleinsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n.23408/2021, Cass. Sez. U. n. 16768/2022, Cass. n. 25228/2022). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse e compensa interamente fra le parti costituite le spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 20 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti