CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11765/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 29802/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Panaro n. 25 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis - resistente - avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2744/22/15 depositata il 13 maggio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 marzo 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2744/22/15 del 13 maggio 2015, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e in riforma della decisione di primo grado assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio respingeva integralmente l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento con il quale la [OSCURATO:PERSONA] di Roma II della predetta Agenzia, in applicazione del metodo induttivo puro ex art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, aveva rideterminato in aumento il reddito d’impresa della contribuente da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2007. 2. Contro questa sentenza la Erasmi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, così rubricati: 1°) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della Legge 212/00 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) ; 2°) Violazione dell’art. 33 DPR 600/73 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) ; 3°) Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, 2° comma, DPR 600/73 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) . 3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. 5. Nella memoria illustrativa depositata entro il termine stabilito dal comma 1, terzo periodo, del predetto articolo, la Erasmi ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, rendendo noto di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, e di aver interamente corrispostola somma a tal fine dovuta. 6. Deve farsi luogo alla declaratoria di estinzione del presente giudizio e di cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente documentato: (a)di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dal citato art. 6 del D.L. n. 193 del 2016 (cd. rottamazione cartelle ), convertito in L. n. 225 del 2016, con riferimento ai carichi tributari pendenti nei suoi confronti nell’àmbito provinciale di Roma, assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i predetti carichi; (b)di aver provveduto al versamento integrale delle somme dovute per la definizione, nella complessiva misura indicata ne lla comunicazione inviatale dall’agente della riscossione (cfr., sull’argomento, Cass. n. 17915/2021, Cass. n. 30945/2019, Cass.n. 24083/2018): vedasi, in proposito, l’allegato estratto di ruolo, dal quale si evince che a partire dall’anno 2000 non risultano al nome della contribuente Erasmi cartelle o avvisi di accertamento o di addebito da pagare. 7. Non v’è da statuire in ordine alle spese processuali, essendosi l’Agenzia delle Entrate limitata a depositare un mero atto di costituzione , senza svolgere attività difensiva in questa sede. 8. Non deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, improcedibilità o inammissibilità originaria dell’impugnazione, in quanto la richiamata disposizione normativa, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il presente giudizio e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Sup