CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16415/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n.7634/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difes o unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1109/1/16 depositata il 23 settembre 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo la cartella esattoriale notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., successivamente incorporata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., per il pagamento di tributi erariali iscritti a ruolo a titolo provvisorio in forza di sentenza non passata in giudicato resa nell’àmbito del giudizio relativo all’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2002. 2. [OSCURATO:PERSONA] adìta respingeva il ricorso del contribuente. 3. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1109/1/16 del 23 settembre 2016,respingeva l’appello proposto dalla parte privata soccombente. 4. Contro tale sentenza il Barbero ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi così rubricati: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 co. 2 n. 4 e 61 dlgs 546/92, dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc, 118 disposizioni di attuazione cpc, 111 co. 6 Cost. per motivazione apparente, 112 cpc per vizio di extrapetizione nel quadro dell’art. 360 n. 4 c.p.c. ; (2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc per vizio di extrapetizione nel quadro dell’art. 360 n. 4 cpc ; (3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 e 10 L. 212/00, 24 Cost., nel quadro dell’art. 360 n. 3 . 5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. 6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di c onsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. 7. In prossimità dell’adunanza camerale, il Barbero ha depositato memoria illustrativa contenente istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rendendo noto: (1)di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, con riferimento alla controversia tributaria, pendente innanzi a questa Corte, avente ad oggetto l’avviso di accertamento posto a base dell’impugnata cartella esattoriale; ( 2)che il predetto giudizio è stato dichiarato estinto con decreto presidenziale del 27 luglio 2021, depositato il 4 ottobre 2021; (3)che la [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo dell’Agenzia delle Entrate ha nel frattempo provveduto allo sgravio del ruolo. 8. In accoglimento dell’istanza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. 9. Dall’esame della documentazione allegata alla predetta memoria emerge, infatti: (a)che, nelle more del presente giudizio, l’odierno ricorrente ha aderito, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, alla definizione agevolata della controversia tributaria, pendente innanzi a questa Corte, relativa all’avviso di accertamento posto a base della cartella di pagamento qui impugnata; (b)che, avendo egli provveduto, nel previsto termine del 31 maggio 2019, al pagamento degli importi dovuti per la definizione e non essendo stata presentata entro il 31 dicembre 2020 istanza di trattazionead opera della parte interessata, il suddetto processo è stato dichiarato estinto con decreto del Presidente emesso in data 27 luglio 2021, depositato il 4 ottobre 2021; (c)che, a sèguito di ciò, la [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo dell’Agenzia delle Entrante ha disposto l’integrale sgravio del ruolo portato dalla cartella emessa nei confronti del Barbero. 10. Essendo, quindi, venuto meno il titolo legittimante l’iscrizione a ruolo del credito tributario fatto valere dall’[OSCURATO:PERSONA], la materia del contendere deve intendersi cessata. 11. Le spese di lite vanno interamente compensate nei rapporti fra il Barbero ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 46/2024, Cass. n. 10198/2018). 12. Nulla, invece, va statuito in ordine alle dette spese nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate, non avendo essa svolto attività difensiva nel presente grado di giudizio. 13. Non deve essere resa nei confronti del ricorrente l ’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la richiamata disposizione normativa, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità nei rapporti fra il ricorrente e la controricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di c