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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 07163/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 5878/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA].P.A., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore,entrambe rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n. 2550/2023 depositata il 22agosto 2023;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria diNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026cessazione della materia del contendere in ordine al primo e al secondomotivo di ricorso e per il rigetto del terzo;uditi per la ricorrente l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per lecontroricorrenti l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];1.

Nell’anno 2018 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenziadelle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ed esercente attività di vendita e installazione diapparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi diassistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedalie cliniche private aventi sede in Italia.La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente algruppo multinazionale [OSCURATO:PERSONA] (GE), era interamente controllatadalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua voltacontrollata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già GE Italia Holdings.p.a..2.

All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste diconsolidata e di consolidante, tre distinti avvisi di accertamento relativiagli anni 2013, 2014 e 2015 con i quali, previa rideterminazione delreddito complessivo globale risultante dalle dichiarazioni presentate dallasocietà controllante ai sensi dell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate lecorrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioniamministrative pecuniarie previste dalla legge.3.

Lo stesso Ufficio notificava, inoltre, alla sola [OSCURATO:SOCIETA]. altri tre avvisi di accertamento mediante i quali, in relazione almedesimo triennio innanzi indicato, si procedeva alla rettifica del valoreNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026della produzione netta dalla stessa dichiarato ai fini dell’IRAP, alladeterminazione della conseguente maggior imposta dovuta eall’irrogazione delle sanzioni correlate.4.

Con tutti gli atti impositivi in questione erano mossi due distintirilievi nei confronti della GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..4.1 Con il primo, prospettante la violazione dell’art. 172, comma 2, delt.u.i.r., dell’art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 446del 1997, veniva disconosciuta la deducibilità ai fini dell’IRES e dell’IRAPdella quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto nell’attivo dello statopatrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.4.2 Per meglio comprenderne la portata si rendono necessarie alcuneprecisazioni.Nell’anno 2001 la francese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva costituito laGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conferendo ad essa la propriapartecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]..Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dallaconferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazionifinanziarie.Nel 2003 GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incorporatoper fusione GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendone la relativadenominazione.Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare undisavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllodetenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova [OSCURATO:SOCIETA]. aveva integralmente utilizzato dettodisavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggiorvalore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento indieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimoNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026per ogni esercizio dal 2003 al 2012.Inoltre, dal momento che GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avevaprecedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenzarealizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione dicontrollo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta avevaritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscrittoin bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenzadell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma2, lett. a), dello stesso decreto legislativo.L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE [OSCURATO:PERSONA] S.A.,quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nelterritorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza comereddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchiotesto, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento previstadall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regimedi cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soliconferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] commerciali.4.3 Con il secondo rilievo si contestava alla GE [OSCURATO:PERSONA].p.a., ai sensi dell’art. 110, comma 7, del t.u.i.r., l’effettuazione ditransazioni commerciali con consociate estere, aventi ad oggetto l’acquistodi apparecchiature sanitarie a un prezzo superiore a quello normale, qualerisultante dall’analisi di transfer pricing elaborata dai verificatori sullascorta di un campione di nove società comparabili selezionate fra leduecento inizialmente prese in esame.5.

Entrambe le società accertate contestavano le pretese erarialiproponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delleragioni addotte dalle contribuenti, annullava gli atti impositivi con seiNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026distinte sentenze pubblicate in pari data.6.

Le pronunce di primo grado venivano successivamente confermatedalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Lombardia,che con sentenza n. 2550/2023 del 22 agosto 2023 rigettava gli appelliseparatamente proposti dall’[OSCURATO:PERSONA], riuniti insimultaneo processo.6.1 A sostegno della decisione assunta il collegio regionale osservavache:- il rilievo concernente la deducibilità delle quote di ammortamento delvalore di avviamento doveva ritenersi coperto dal doppio giudicato esternofavorevole alle contribuenti costituito dall’ordinanza di questa Corte n.18239/2021 del 24 giugno 2021 e dalla sentenza della CommissioneTributaria Regionale (CTR) della Lombardia n. 1719/8/2018 del 17 aprile2018;- l’analisi di transfer pricing condotta dall’Ufficio si esponeva a«molteplici rilievi critici» quanto alla banca dati utilizzata per lacomparazione, al periodo di riferimento, alla selezione delle societàcomparabili e alle cause della riduzione del margine di redditivitàregistrato dalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. negli anni 2013 e 2014.7.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la GE [OSCURATO:PERSONA].p.a. hanno resistito con unico controricorso.9.

La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per ladiscussione.9.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo:(a)per la declaratoria di cessazione della materia del contenderelimitatamente ai motivi di ricorso concernenti il primo rilievo fiscale,annullato in via di autotutela dall’Agenzia delle Entrate con gli allegatiNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026provvedimenti;(b)per il rigetto dei restanti motivi dell’avversa impugnazione.9.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia deisuddetti provvedimenti di autotutela.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Alla luce degli allegati provvedimenti di annullamento in via diautotutela emessi nelle more del giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art.372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto documenti voltia evidenziare la sopravvenienza di una causa di parziale inammissibilitàdell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5408/2022, Cass.Sez.

U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, vadichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al primo eal secondo motivo di ricorso, concernenti il rilievo fiscale cui si riferiscono imenzionati provvedimenti.1.1 Con tali motivi, rubricati ”violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)“ e ”violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 358 del1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, dell’art. 6 dellalegge n. 342 del 2000, degli artt. 7, comma 1, 23, comma 1, lett. f), e 81,comma 1, lett. c), nel testo originario (ora art. 67, comma 1, lett. c]), deld.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 8.b) del protocollo annesso allaConvenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata asèguito della legge n. 20 del 1992, dell’art. 63 del T.F.U.E. e degli artt. 5 e25 del d.lgs. n. 446 del 1997 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)“, sicontestava alla CGT di secondo grado:- di aver erroneamente affermato che le statuizioni contenutenell’ordinanza di questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021 e nellasentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018 del 17 aprile 2018Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026costituiscono giudicato esterno, estensibile al presente giudizio,relativamente alla riconosciuta deducibilità delle quote di ammortamentodel valore di avviamento iscritto in bilancio dalla nuova [OSCURATO:SOCIETA]. a pareggio del disavanzo di fusione determinatosi pereffetto dell’annullamento della partecipazione totalitaria che l’incorporanteGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deteneva nella vecchia [OSCURATO:SOCIETA]., da essa incorporata;- di non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni mossedall’Ufficio con il primo rilievo, il quale si fondava sull’assunto che lafrancese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avrebbe potuto conseguirel’affrancamento fiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni dicontrollo solo mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquotadel 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997,vigente ratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per centoriservata dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggettiresidenti in Italia.A sèguito del surriferito intervento in autotutela dell’Amministrazionepronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n.4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n.3306/2025).2.

Resta, quindi, da esaminare il terzo motivo di gravame, riguardanteil distinto rilievo fiscale in tema di transfer pricing.2.1 Di esso, come degli altri due articolati dall’Agenzia delle Entrate, lecontroricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità per difetto del requisito dicui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c..2.2 L’eccezione è infondata, in quanto, sebbene nel ricorso siano statiriportati ampi stralci dell’atto di appello proposto dall’Amministrazionesenza necessità di attingere a fonti esterne, gli aspetti salienti dellaNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026vicenda processuale e le critiche rivolte alla sentenza di secondo grado.2.3 Tanto premesso, con il motivo in discorso, formulato ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazionee la falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del1992.2.4 Si sostiene che, nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile ilprimo rilievo fiscale mosso con l’avviso di accertamento oggetto di causa,l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per mancanza assolutao mera apparenza della motivazione.2.5 La censura è priva di fondamento.2.6 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito dellariformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art.54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormaida ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del cd.

«minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, della Cartafondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta dimotivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa odincomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. -norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992-, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez.

U. n. 19881/2014, Cass. Sez.

U.n. 17564/2019, Cass. Sez.

U. n. 23746/2020, Cass. Sez.

U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/20262.7 Ciò posto, si osserva che nella parte narrativa della sentenza inesame (pag. 7, righi 24-33) la CGT di secondo grado ha riassunto ledoglianze mosse dall’appellante Agenzia delle Entrate in relazione alsecondo rilievo fiscale, mostrando di averne chiaramente inteso la portata.In appresso i giudici regionali hanno vagliato le censure sollevate dallaparte appellante, ritenendole immeritevoli di accoglimento sulla scortadelle seguenti argomentazioni: «[...] le osservazioni dell’Ufficio siespon[eva]no a molteplici rilievi critici, avuto riguardo: alla diversità dibanca dati utilizzat[a] (Aida rispetto a[d] Amadeus e Orbis); al periodo diriferimento, posto che l’Ufficio [avev]a utilizzato la banca dat[i] Aidaaggiornata al 2018, mentre nel caso in esame si tratta[va] di annualitàprecedenti; ai soggetti utilizzati per la comparazione (le società italianeutilizzate per la comparazione esercita[va]no attività diverse ed ulterioririspetto a quelle di commercializzazione di apparecchiature medicaliesercitate da GE [OSCURATO:PERSONA][s]); [al]la riduzione del margine diredditività per i due anni in questione, che si spiega[va] anche con ragionieconomiche per la contrazione della spese sanitaria.

Infine, come benevidenziato dai primi giudici e pienamente condivisibile, non sicomprende[va] il motivo per il quale l’Ufficio a[vesse] privilegiato ilmercato italiano, in luogo di quello europeo e in particolare francese,considerat[a] l’origine dei beni rivenduti dalla G[E] Medical e considerato ilprincipio secondo cui per valori di mercato da considerarsi normali allastregua dell’art. 9, comma 3, TUIR si intendono i prezzi e servizi praticatiin condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio dicommercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sonostati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piùprossimi [...]».2.8 Da quanto precede si ricava che la motivazione della sentenza,oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, è perfettamenteNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026intelligibile, consentendo di individuare le ragioni poste a base delconvincimento espresso dalla Corte di secondo grado, costituite dallamancata prova della non corrispondenza dei prezzi di trasferimentopraticati nelle transazioni infragruppo poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al valore normale di cui all’art. 9, comma 3, delt.u.i.r..Né essa può dirsi apparente per il fatto che i giudici a quibus abbianocondiviso e recepito le argomentazioni difensive delle società appellate.Giova, in proposito, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte,risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hannoaffermato che nel processo civile e in quello tributario non può ritenersinulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi ariprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali oprovvedimenti giudiziari), eventualmente senza aggiungervi alcunchè,sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante eillustrate in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali lapronuncia si fonda (cfr. Cass. Sez.

U. n. 642/2015).D’altro canto, nemmeno è possibile, dietro lo schermo della denunciadel vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, contestare la valutazionedel materiale istruttorio compiuta dal collegio regionale o la correttezzagiuridica della soluzione della controversia da questo offerta, in quanto legravi anomalie motivazionali integranti inosservanza del «minimocostituzionale» devono emergere direttamente dal testo della sentenza,indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali, eprescindono da eventuali errores in iudicando da cui è affetta la decisione.3.

Tirando le fila del discorso fin qui condotto:- va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardoal primo e al secondo motivo di ricorso, concernenti il primo rilievo fiscaleannullato in via di autotutela dall’Ufficio;Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026- deve essere respinto il terzo motivo, afferente all’altro rilievo mossocon gli atti impositivi oggetto di causa.4.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell’Amministrazionecontendere e prevalente nell’àmbito di una complessiva valutazionedell’esito della lite, stante il maggior valore dei rilievi fiscali non annullatid’ufficio- e vengono liquidate come in dispositivo.5.

Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilitàoriginaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchèla parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012,conv. dalla legge n. 44 del 2012.Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:IRES, [OSCURATO:PERSONA] PresidenteTRANSER [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAVVIAMENTODANILO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Relatore [OSCURATO:PERSONA] 3 marzo 2026GIULIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 5878/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA].P.A., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore,entrambe rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n. 2550/2023 depositata il 22agosto 2023;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria diNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026cessazione della materia del contendere in ordine al primo e al secondomotivo di ricorso e per il rigetto del terzo;uditi per la ricorrente l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per lecontroricorrenti l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];1.

Nell’anno 2018 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenziadelle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ed esercente attività di vendita e installazione diapparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi diassistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedalie cliniche private aventi sede in Italia.La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente algruppo multinazionale [OSCURATO:PERSONA] (GE), era interamente controllatadalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua voltacontrollata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già GE Italia Holdings.p.a..2.

All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste diconsolidata e di consolidante, tre distinti avvisi di accertamento relativiagli anni 2013, 2014 e 2015 con i quali, previa rideterminazione delreddito complessivo globale risultante dalle dichiarazioni presentate dallasocietà controllante ai sensi dell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate lecorrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioniamministrative pecuniarie previste dalla legge.3.

Lo stesso Ufficio notificava, inoltre, alla sola [OSCURATO:SOCIETA]. altri tre avvisi di accertamento mediante i quali, in relazione almedesimo triennio innanzi indicato, si procedeva alla rettifica del valoreNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026della produzione netta dalla stessa dichiarato ai fini dell’IRAP, alladeterminazione della conseguente maggior imposta dovuta eall’irrogazione delle sanzioni correlate.4.

Con tutti gli atti impositivi in questione erano mossi due distintirilievi nei confronti della GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..4.1 Con il primo, prospettante la violazione dell’art. 172, comma 2, delt.u.i.r., dell’art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 446del 1997, veniva disconosciuta la deducibilità ai fini dell’IRES e dell’IRAPdella quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto nell’attivo dello statopatrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.4.2 Per meglio comprenderne la portata si rendono necessarie alcuneprecisazioni.Nell’anno 2001 la francese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva costituito laGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conferendo ad essa la propriapartecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]..Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dallaconferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazionifinanziarie.Nel 2003 GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incorporatoper fusione GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendone la relativadenominazione.Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare undisavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllodetenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova [OSCURATO:SOCIETA]. aveva integralmente utilizzato dettodisavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggiorvalore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento indieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimoNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026per ogni esercizio dal 2003 al 2012.Inoltre, dal momento che GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avevaprecedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenzarealizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione dicontrollo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta avevaritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscrittoin bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenzadell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma2, lett. a), dello stesso decreto legislativo.L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE [OSCURATO:PERSONA] S.A.,quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nelterritorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza comereddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchiotesto, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento previstadall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regimedi cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soliconferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] commerciali.4.3 Con il secondo rilievo si contestava alla GE [OSCURATO:PERSONA].p.a., ai sensi dell’art. 110, comma 7, del t.u.i.r., l’effettuazione ditransazioni commerciali con consociate estere, aventi ad oggetto l’acquistodi apparecchiature sanitarie a un prezzo superiore a quello normale, qualerisultante dall’analisi di transfer pricing elaborata dai verificatori sullascorta di un campione di nove società comparabili selezionate fra leduecento inizialmente prese in esame.5.

Entrambe le società accertate contestavano le pretese erarialiproponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delleragioni addotte dalle contribuenti, annullava gli atti impositivi con seiNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026distinte sentenze pubblicate in pari data.6.

Le pronunce di primo grado venivano successivamente confermatedalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Lombardia,che con sentenza n. 2550/2023 del 22 agosto 2023 rigettava gli appelliseparatamente proposti dall’[OSCURATO:PERSONA], riuniti insimultaneo processo.6.1 A sostegno della decisione assunta il collegio regionale osservavache:- il rilievo concernente la deducibilità delle quote di ammortamento delvalore di avviamento doveva ritenersi coperto dal doppio giudicato esternofavorevole alle contribuenti costituito dall’ordinanza di questa Corte n.18239/2021 del 24 giugno 2021 e dalla sentenza della CommissioneTributaria Regionale (CTR) della Lombardia n. 1719/8/2018 del 17 aprile2018;- l’analisi di transfer pricing condotta dall’Ufficio si esponeva a«molteplici rilievi critici» quanto alla banca dati utilizzata per lacomparazione, al periodo di riferimento, alla selezione delle societàcomparabili e alle cause della riduzione del margine di redditivitàregistrato dalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. negli anni 2013 e 2014.7.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la GE [OSCURATO:PERSONA].p.a. hanno resistito con unico controricorso.9.

La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per ladiscussione.9.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo:(a)per la declaratoria di cessazione della materia del contenderelimitatamente ai motivi di ricorso concernenti il primo rilievo fiscale,annullato in via di autotutela dall’Agenzia delle Entrate con gli allegatiNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026provvedimenti;(b)per il rigetto dei restanti motivi dell’avversa impugnazione.9.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia deisuddetti provvedimenti di autotutela.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Alla luce degli allegati provvedimenti di annullamento in via diautotutela emessi nelle more del giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art.372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto documenti voltia evidenziare la sopravvenienza di una causa di parziale inammissibilitàdell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5408/2022, Cass.Sez.

U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, vadichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al primo eal secondo motivo di ricorso, concernenti il rilievo fiscale cui si riferiscono imenzionati provvedimenti.1.1 Con tali motivi, rubricati ”violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)“ e ”violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 358 del1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, dell’art. 6 dellalegge n. 342 del 2000, degli artt. 7, comma 1, 23, comma 1, lett. f), e 81,comma 1, lett. c), nel testo originario (ora art. 67, comma 1, lett. c]), deld.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 8.b) del protocollo annesso allaConvenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata asèguito della legge n. 20 del 1992, dell’art. 63 del T.F.U.E. e degli artt. 5 e25 del d.lgs. n. 446 del 1997 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)“, sicontestava alla CGT di secondo grado:- di aver erroneamente affermato che le statuizioni contenutenell’ordinanza di questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021 e nellasentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018 del 17 aprile 2018Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026costituiscono giudicato esterno, estensibile al presente giudizio,relativamente alla riconosciuta deducibilità delle quote di ammortamentodel valore di avviamento iscritto in bilancio dalla nuova [OSCURATO:SOCIETA]. a pareggio del disavanzo di fusione determinatosi pereffetto dell’annullamento della partecipazione totalitaria che l’incorporanteGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deteneva nella vecchia [OSCURATO:SOCIETA]., da essa incorporata;- di non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni mossedall’Ufficio con il primo rilievo, il quale si fondava sull’assunto che lafrancese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avrebbe potuto conseguirel’affrancamento fiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni dicontrollo solo mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquotadel 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997,vigente ratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per centoriservata dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggettiresidenti in Italia.A sèguito del surriferito intervento in autotutela dell’Amministrazionepronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n.4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n.3306/2025).2.

Resta, quindi, da esaminare il terzo motivo di gravame, riguardanteil distinto rilievo fiscale in tema di transfer pricing.2.1 Di esso, come degli altri due articolati dall’Agenzia delle Entrate, lecontroricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità per difetto del requisito dicui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c..2.2 L’eccezione è infondata, in quanto, sebbene nel ricorso siano statiriportati ampi stralci dell’atto di appello proposto dall’Amministrazionesenza necessità di attingere a fonti esterne, gli aspetti salienti dellaNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026vicenda processuale e le critiche rivolte alla sentenza di secondo grado.2.3 Tanto premesso, con il motivo in discorso, formulato ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazionee la falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del1992.2.4 Si sostiene che, nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile ilprimo rilievo fiscale mosso con l’avviso di accertamento oggetto di causa,l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per mancanza assolutao mera apparenza della motivazione.2.5 La censura è priva di fondamento.2.6 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito dellariformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art.54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormaida ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del cd.

«minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, della Cartafondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta dimotivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa odincomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. -norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992-, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez.

U. n. 19881/2014, Cass. Sez.

U.n. 17564/2019, Cass. Sez.

U. n. 23746/2020, Cass. Sez.

U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/20262.7 Ciò posto, si osserva che nella parte narrativa della sentenza inesame (pag. 7, righi 24-33) la CGT di secondo grado ha riassunto ledoglianze mosse dall’appellante Agenzia delle Entrate in relazione alsecondo rilievo fiscale, mostrando di averne chiaramente inteso la portata.In appresso i giudici regionali hanno vagliato le censure sollevate dallaparte appellante, ritenendole immeritevoli di accoglimento sulla scortadelle seguenti argomentazioni: «[...] le osservazioni dell’Ufficio siespon[eva]no a molteplici rilievi critici, avuto riguardo: alla diversità dibanca dati utilizzat[a] (Aida rispetto a[d] Amadeus e Orbis); al periodo diriferimento, posto che l’Ufficio [avev]a utilizzato la banca dat[i] Aidaaggiornata al 2018, mentre nel caso in esame si tratta[va] di annualitàprecedenti; ai soggetti utilizzati per la comparazione (le società italianeutilizzate per la comparazione esercita[va]no attività diverse ed ulterioririspetto a quelle di commercializzazione di apparecchiature medicaliesercitate da GE [OSCURATO:PERSONA][s]); [al]la riduzione del margine diredditività per i due anni in questione, che si spiega[va] anche con ragionieconomiche per la contrazione della spese sanitaria.

Infine, come benevidenziato dai primi giudici e pienamente condivisibile, non sicomprende[va] il motivo per il quale l’Ufficio a[vesse] privilegiato ilmercato italiano, in luogo di quello europeo e in particolare francese,considerat[a] l’origine dei beni rivenduti dalla G[E] Medical e considerato ilprincipio secondo cui per valori di mercato da considerarsi normali allastregua dell’art. 9, comma 3, TUIR si intendono i prezzi e servizi praticatiin condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio dicommercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sonostati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piùprossimi [...]».2.8 Da quanto precede si ricava che la motivazione della sentenza,oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, è perfettamenteNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026intelligibile, consentendo di individuare le ragioni poste a base delconvincimento espresso dalla Corte di secondo grado, costituite dallamancata prova della non corrispondenza dei prezzi di trasferimentopraticati nelle transazioni infragruppo poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al valore normale di cui all’art. 9, comma 3, delt.u.i.r..Né essa può dirsi apparente per il fatto che i giudici a quibus abbianocondiviso e recepito le argomentazioni difensive delle società appellate.Giova, in proposito, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte,risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hannoaffermato che nel processo civile e in quello tributario non può ritenersinulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi ariprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali oprovvedimenti giudiziari), eventualmente senza aggiungervi alcunchè,sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante eillustrate in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali lapronuncia si fonda (cfr. Cass. Sez.

U. n. 642/2015).D’altro canto, nemmeno è possibile, dietro lo schermo della denunciadel vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, contestare la valutazionedel materiale istruttorio compiuta dal collegio regionale o la correttezzagiuridica della soluzione della controversia da questo offerta, in quanto legravi anomalie motivazionali integranti inosservanza del «minimocostituzionale» devono emergere direttamente dal testo della sentenza,indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali, eprescindono da eventuali errores in iudicando da cui è affetta la decisione.3.

Tirando le fila del discorso fin qui condotto:- va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardoal primo e al secondo motivo di ricorso, concernenti il primo rilievo fiscaleannullato in via di autotutela dall’Ufficio;Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026- deve essere respinto il terzo motivo, afferente all’altro rilievo mossocon gli atti impositivi oggetto di causa.4.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell’Amministrazionecontendere e prevalente nell’àmbito di una complessiva valutazionedell’esito della lite, stante il maggior valore dei rilievi fiscali non annullatid’ufficio- e vengono liquidate come in dispositivo.5.

Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilitàoriginaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchèla parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012,conv. dalla legge n. 44 del 2012.

P.Q.MLa Corte così provvede:- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al primo e alsecondo motivo di ricorso;- rigetta il terzo motivo;- condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore protempore, a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi 30.200 (di cui 200 per esborsi), oltre alrimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDanilo [OSCURATO:PERSONA] CrucittiP.Q.MLa Corte così provvede:- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al primo e alsecondo motivo di ricorso;- rigetta il terzo motivo;- condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore protempore, a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi 30.200 (di cui 200 per esborsi), oltre alrimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDanilo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 5878/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA].P.A., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore,entrambe rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n. 2550/2023 depositata il 22agosto 2023;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale  [OSCURATO:PERSONA],  il  quale  ha  concluso  per  la  declaratoria  diNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026cessazione della materia del contendere in ordine al primo e al secondomotivo di ricorso e per il rigetto del terzo;uditi per la ricorrente l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per lecontroricorrenti l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];1. Nell’anno 2018 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenziadelle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ed esercente attività di vendita e installazione diapparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi diassistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedalie cliniche private aventi sede in Italia.La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente algruppo multinazionale [OSCURATO:PERSONA] (GE), era interamente controllatadalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua voltacontrollata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già GE Italia Holdings.p.a..2. All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste diconsolidata e di consolidante, tre distinti avvisi di accertamento relativiagli anni 2013, 2014 e 2015 con i quali, previa rideterminazione delreddito complessivo globale risultante dalle dichiarazioni presentate dallasocietà controllante ai sensi dell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate lecorrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioniamministrative pecuniarie previste dalla legge.3. Lo stesso Ufficio notificava, inoltre, alla sola [OSCURATO:SOCIETA]. altri tre avvisi di accertamento mediante i quali, in relazione almedesimo triennio innanzi indicato, si procedeva alla rettifica del valoreNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026della produzione netta dalla stessa dichiarato ai fini dell’IRAP, alladeterminazione della conseguente maggior imposta dovuta eall’irrogazione delle sanzioni correlate.4. Con tutti gli atti impositivi in questione erano mossi due distintirilievi nei confronti della GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..4.1 Con il primo, prospettante la violazione dell’art. 172, comma 2, delt.u.i.r., dell’art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 446del 1997, veniva disconosciuta la deducibilità ai fini dell’IRES e dell’IRAPdella quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto nell’attivo dello statopatrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.4.2 Per meglio comprenderne la portata si rendono necessarie alcuneprecisazioni.Nell’anno 2001 la francese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva costituito laGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conferendo ad essa la propriapartecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]..Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dallaconferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazionifinanziarie.Nel 2003 GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incorporatoper fusione GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendone la relativadenominazione.Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare undisavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllodetenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova [OSCURATO:SOCIETA]. aveva integralmente utilizzato dettodisavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggiorvalore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento indieci anni, con imputazione al conto economico della quota  di  un  decimoNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026per ogni esercizio dal 2003 al 2012.Inoltre, dal momento che GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avevaprecedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenzarealizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione dicontrollo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta avevaritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscrittoin bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenzadell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma2, lett. a), dello stesso decreto legislativo.L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE [OSCURATO:PERSONA] S.A.,quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nelterritorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza comereddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchiotesto, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento previstadall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regimedi cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soliconferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] commerciali.4.3 Con il secondo rilievo si contestava alla GE [OSCURATO:PERSONA].p.a., ai sensi dell’art. 110, comma 7, del t.u.i.r., l’effettuazione ditransazioni commerciali con consociate estere, aventi ad oggetto l’acquistodi apparecchiature sanitarie a un prezzo superiore a quello normale, qualerisultante dall’analisi di transfer pricing elaborata dai verificatori sullascorta di un campione di nove società comparabili selezionate fra leduecento inizialmente prese in esame.5. Entrambe le società accertate contestavano le pretese erarialiproponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delleragioni addotte  dalle  contribuenti,  annullava  gli  atti  impositivi  con  seiNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026distinte sentenze pubblicate in pari data.6. Le pronunce di primo grado venivano successivamente confermatedalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Lombardia,che con sentenza n. 2550/2023 del 22 agosto 2023 rigettava gli appelliseparatamente proposti dall’[OSCURATO:PERSONA], riuniti insimultaneo processo.6.1 A sostegno della decisione assunta il collegio regionale osservavache:- il rilievo concernente la deducibilità delle quote di ammortamento delvalore di avviamento doveva ritenersi coperto dal doppio giudicato esternofavorevole alle contribuenti costituito dall’ordinanza di questa Corte n.18239/2021 del 24 giugno 2021 e dalla sentenza della CommissioneTributaria Regionale (CTR) della Lombardia n. 1719/8/2018 del 17 aprile2018;- l’analisi di transfer pricing condotta dall’Ufficio si esponeva a«molteplici rilievi critici» quanto alla banca dati utilizzata per lacomparazione, al periodo di riferimento, alla selezione delle societàcomparabili e alle cause della riduzione del margine di redditivitàregistrato dalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. negli anni 2013 e 2014.7. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la GE [OSCURATO:PERSONA].p.a. hanno resistito con unico controricorso.9. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per ladiscussione.9.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo:(a)per la declaratoria di cessazione della materia del contenderelimitatamente ai motivi di ricorso concernenti il primo rilievo fiscale,annullato in via di  autotutela  dall’Agenzia  delle  Entrate  con  gli  allegatiNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026provvedimenti;(b)per il rigetto dei restanti motivi dell’avversa impugnazione.9.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia deisuddetti provvedimenti di autotutela.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Alla luce degli allegati provvedimenti di annullamento in via diautotutela emessi nelle more del giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art.372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto documenti voltia evidenziare la sopravvenienza di una causa di parziale inammissibilitàdell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5408/2022, Cass.Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, vadichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al primo eal secondo motivo di ricorso, concernenti il rilievo fiscale cui si riferiscono imenzionati provvedimenti.1.1 Con tali motivi, rubricati ”violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)“ e ”violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 358 del1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, dell’art. 6 dellalegge n. 342 del 2000, degli artt. 7, comma 1, 23, comma 1, lett. f), e 81,comma 1, lett. c), nel testo originario (ora art. 67, comma 1, lett. c]), deld.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 8.b) del protocollo annesso allaConvenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata asèguito della legge n. 20 del 1992, dell’art. 63 del T.F.U.E. e degli artt. 5 e25 del d.lgs. n. 446 del 1997 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)“, sicontestava alla CGT di secondo grado:- di aver erroneamente affermato che le statuizioni contenutenell’ordinanza di questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021 e nellasentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018 del 17 aprile 2018Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026costituiscono giudicato esterno, estensibile al presente giudizio,relativamente alla riconosciuta deducibilità delle quote di ammortamentodel valore di avviamento iscritto in bilancio dalla nuova [OSCURATO:SOCIETA]. a pareggio del disavanzo di fusione determinatosi pereffetto dell’annullamento della partecipazione totalitaria che l’incorporanteGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deteneva nella vecchia [OSCURATO:SOCIETA]., da essa incorporata;- di non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni mossedall’Ufficio con il primo rilievo, il quale si fondava sull’assunto che lafrancese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avrebbe potuto conseguirel’affrancamento fiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni dicontrollo solo mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquotadel 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997,vigente ratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per centoriservata dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggettiresidenti in Italia.A sèguito del surriferito intervento in autotutela dell’Amministrazionepronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n.4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n.3306/2025).2. Resta, quindi, da esaminare il terzo motivo di gravame, riguardanteil distinto rilievo fiscale in tema di transfer pricing.2.1 Di esso, come degli altri due articolati dall’Agenzia delle Entrate, lecontroricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità per difetto del requisito dicui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c..2.2 L’eccezione è infondata, in quanto, sebbene nel ricorso siano statiriportati ampi stralci dell’atto di appello proposto dall’Amministrazionesenza  necessità  di  attingere  a  fonti  esterne,  gli  aspetti  salienti  dellaNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026vicenda processuale e le critiche rivolte alla sentenza di secondo grado.2.3 Tanto premesso, con il motivo in discorso, formulato ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazionee la falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del1992.2.4 Si sostiene che, nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile ilprimo rilievo fiscale mosso con l’avviso di accertamento oggetto di causa,l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per mancanza assolutao mera apparenza della motivazione.2.5 La censura è priva di fondamento.2.6 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito dellariformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art.54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormaida ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del cd. «minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, della Cartafondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta dimotivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa odincomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. -norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992-, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U.n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/20262.7 Ciò posto, si osserva che nella parte narrativa della sentenza inesame (pag. 7, righi 24-33) la CGT di secondo grado ha riassunto ledoglianze mosse dall’appellante Agenzia delle Entrate in relazione alsecondo rilievo fiscale, mostrando di averne chiaramente inteso la portata.In appresso i giudici regionali hanno vagliato le censure sollevate dallaparte appellante, ritenendole immeritevoli di accoglimento sulla scortadelle seguenti argomentazioni: «[...] le osservazioni dell’Ufficio siespon[eva]no a molteplici rilievi critici, avuto riguardo: alla diversità dibanca dati utilizzat[a] (Aida rispetto a[d] Amadeus e Orbis); al periodo diriferimento, posto che l’Ufficio [avev]a utilizzato la banca dat[i] Aidaaggiornata al 2018, mentre nel caso in esame si tratta[va] di annualitàprecedenti; ai soggetti utilizzati per la comparazione (le società italianeutilizzate per la comparazione esercita[va]no attività diverse ed ulterioririspetto a quelle di commercializzazione di apparecchiature medicaliesercitate da GE [OSCURATO:PERSONA][s]); [al]la riduzione del margine diredditività per i due anni in questione, che si spiega[va] anche con ragionieconomiche per la contrazione della spese sanitaria. Infine, come benevidenziato dai primi giudici e pienamente condivisibile, non sicomprende[va] il motivo per il quale l’Ufficio a[vesse] privilegiato ilmercato italiano, in luogo di quello europeo e in particolare francese,considerat[a] l’origine dei beni rivenduti dalla G[E] Medical e considerato ilprincipio secondo cui per valori di mercato da considerarsi normali allastregua dell’art. 9, comma 3, TUIR si intendono i prezzi e servizi praticatiin condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio dicommercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sonostati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piùprossimi [...]».2.8 Da quanto precede si ricava che la motivazione della sentenza,oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, è perfettamenteNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026intelligibile,  consentendo di individuare le ragioni poste a base delconvincimento espresso dalla Corte di secondo grado, costituite dallamancata prova della non corrispondenza dei prezzi di trasferimentopraticati nelle transazioni infragruppo poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al valore normale di cui all’art. 9, comma 3, delt.u.i.r..Né essa può dirsi apparente per il fatto che i giudici a quibus abbianocondiviso e recepito le argomentazioni difensive delle società appellate.Giova, in proposito, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte,risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hannoaffermato che nel processo civile e in quello tributario non può ritenersinulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi ariprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali oprovvedimenti giudiziari), eventualmente senza aggiungervi alcunchè,sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante eillustrate in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali lapronuncia si fonda (cfr. Cass. Sez. U. n. 642/2015).D’altro canto, nemmeno è possibile, dietro lo schermo della denunciadel vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, contestare la valutazionedel materiale istruttorio compiuta dal collegio regionale o la correttezzagiuridica della soluzione della controversia da questo offerta, in quanto legravi anomalie motivazionali integranti inosservanza del «minimocostituzionale» devono emergere direttamente dal testo della sentenza,indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali, eprescindono da eventuali errores in iudicando da cui è affetta la decisione.3. Tirando le fila del discorso fin qui condotto:- va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardoal primo e al secondo motivo di ricorso, concernenti il primo rilievo fiscaleannullato in via di autotutela dall’Ufficio;Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026- deve essere respinto il terzo motivo, afferente all’altro rilievo mossocon gli atti impositivi oggetto di causa.4. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’Amministrazionecontendere e prevalente nell’àmbito di una complessiva valutazionedell’esito della lite, stante il maggior valore dei rilievi fiscali non annullatid’ufficio- e vengono liquidate come in dispositivo.5. Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilitàoriginaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchèla parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012,conv. dalla legge n. 44 del 2012.Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:IRES, [OSCURATO:PERSONA]                     PresidenteTRANSER [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAVVIAMENTODANILO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Relatore    [OSCURATO:PERSONA] 3 marzo 2026GIULIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 5878/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA].P.A., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore,entrambe rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n. 2550/2023 depositata il 22agosto 2023;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale  [OSCURATO:PERSONA],  il  quale  ha  concluso  per  la  declaratoria  diNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026cessazione della materia del contendere in ordine al primo e al secondomotivo di ricorso e per il rigetto del terzo;uditi per la ricorrente l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per lecontroricorrenti l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];1. Nell’anno 2018 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenziadelle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ed esercente attività di vendita e installazione diapparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi diassistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedalie cliniche private aventi sede in Italia.La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente algruppo multinazionale [OSCURATO:PERSONA] (GE), era interamente controllatadalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua voltacontrollata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già GE Italia Holdings.p.a..2. All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste diconsolidata e di consolidante, tre distinti avvisi di accertamento relativiagli anni 2013, 2014 e 2015 con i quali, previa rideterminazione delreddito complessivo globale risultante dalle dichiarazioni presentate dallasocietà controllante ai sensi dell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate lecorrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioniamministrative pecuniarie previste dalla legge.3. Lo stesso Ufficio notificava, inoltre, alla sola [OSCURATO:SOCIETA]. altri tre avvisi di accertamento mediante i quali, in relazione almedesimo triennio innanzi indicato, si procedeva alla rettifica del valoreNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026della produzione netta dalla stessa dichiarato ai fini dell’IRAP, alladeterminazione della conseguente maggior imposta dovuta eall’irrogazione delle sanzioni correlate.4. Con tutti gli atti impositivi in questione erano mossi due distintirilievi nei confronti della GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..4.1 Con il primo, prospettante la violazione dell’art. 172, comma 2, delt.u.i.r., dell’art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 446del 1997, veniva disconosciuta la deducibilità ai fini dell’IRES e dell’IRAPdella quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto nell’attivo dello statopatrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.4.2 Per meglio comprenderne la portata si rendono necessarie alcuneprecisazioni.Nell’anno 2001 la francese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva costituito laGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conferendo ad essa la propriapartecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]..Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dallaconferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazionifinanziarie.Nel 2003 GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incorporatoper fusione GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendone la relativadenominazione.Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare undisavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllodetenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova [OSCURATO:SOCIETA]. aveva integralmente utilizzato dettodisavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggiorvalore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento indieci anni, con imputazione al conto economico della quota  di  un  decimoNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026per ogni esercizio dal 2003 al 2012.Inoltre, dal momento che GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avevaprecedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenzarealizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione dicontrollo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta avevaritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscrittoin bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenzadell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma2, lett. a), dello stesso decreto legislativo.L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE [OSCURATO:PERSONA] S.A.,quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nelterritorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza comereddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchiotesto, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento previstadall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regimedi cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soliconferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] commerciali.4.3 Con il secondo rilievo si contestava alla GE [OSCURATO:PERSONA].p.a., ai sensi dell’art. 110, comma 7, del t.u.i.r., l’effettuazione ditransazioni commerciali con consociate estere, aventi ad oggetto l’acquistodi apparecchiature sanitarie a un prezzo superiore a quello normale, qualerisultante dall’analisi di transfer pricing elaborata dai verificatori sullascorta di un campione di nove società comparabili selezionate fra leduecento inizialmente prese in esame.5. Entrambe le società accertate contestavano le pretese erarialiproponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delleragioni addotte  dalle  contribuenti,  annullava  gli  atti  impositivi  con  seiNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026distinte sentenze pubblicate in pari data.6. Le pronunce di primo grado venivano successivamente confermatedalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Lombardia,che con sentenza n. 2550/2023 del 22 agosto 2023 rigettava gli appelliseparatamente proposti dall’[OSCURATO:PERSONA], riuniti insimultaneo processo.6.1 A sostegno della decisione assunta il collegio regionale osservavache:- il rilievo concernente la deducibilità delle quote di ammortamento delvalore di avviamento doveva ritenersi coperto dal doppio giudicato esternofavorevole alle contribuenti costituito dall’ordinanza di questa Corte n.18239/2021 del 24 giugno 2021 e dalla sentenza della CommissioneTributaria Regionale (CTR) della Lombardia n. 1719/8/2018 del 17 aprile2018;- l’analisi di transfer pricing condotta dall’Ufficio si esponeva a«molteplici rilievi critici» quanto alla banca dati utilizzata per lacomparazione, al periodo di riferimento, alla selezione delle societàcomparabili e alle cause della riduzione del margine di redditivitàregistrato dalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. negli anni 2013 e 2014.7. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la GE [OSCURATO:PERSONA].p.a. hanno resistito con unico controricorso.9. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per ladiscussione.9.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo:(a)per la declaratoria di cessazione della materia del contenderelimitatamente ai motivi di ricorso concernenti il primo rilievo fiscale,annullato in via di  autotutela  dall’Agenzia  delle  Entrate  con  gli  allegatiNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026provvedimenti;(b)per il rigetto dei restanti motivi dell’avversa impugnazione.9.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia deisuddetti provvedimenti di autotutela.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Alla luce degli allegati provvedimenti di annullamento in via diautotutela emessi nelle more del giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art.372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto documenti voltia evidenziare la sopravvenienza di una causa di parziale inammissibilitàdell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5408/2022, Cass.Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, vadichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al primo eal secondo motivo di ricorso, concernenti il rilievo fiscale cui si riferiscono imenzionati provvedimenti.1.1 Con tali motivi, rubricati ”violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)“ e ”violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 358 del1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, dell’art. 6 dellalegge n. 342 del 2000, degli artt. 7, comma 1, 23, comma 1, lett. f), e 81,comma 1, lett. c), nel testo originario (ora art. 67, comma 1, lett. c]), deld.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 8.b) del protocollo annesso allaConvenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata asèguito della legge n. 20 del 1992, dell’art. 63 del T.F.U.E. e degli artt. 5 e25 del d.lgs. n. 446 del 1997 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)“, sicontestava alla CGT di secondo grado:- di aver erroneamente affermato che le statuizioni contenutenell’ordinanza di questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021 e nellasentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018 del 17 aprile 2018Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026costituiscono giudicato esterno, estensibile al presente giudizio,relativamente alla riconosciuta deducibilità delle quote di ammortamentodel valore di avviamento iscritto in bilancio dalla nuova [OSCURATO:SOCIETA]. a pareggio del disavanzo di fusione determinatosi pereffetto dell’annullamento della partecipazione totalitaria che l’incorporanteGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deteneva nella vecchia [OSCURATO:SOCIETA]., da essa incorporata;- di non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni mossedall’Ufficio con il primo rilievo, il quale si fondava sull’assunto che lafrancese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avrebbe potuto conseguirel’affrancamento fiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni dicontrollo solo mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquotadel 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997,vigente ratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per centoriservata dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggettiresidenti in Italia.A sèguito del surriferito intervento in autotutela dell’Amministrazionepronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n.4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n.3306/2025).2. Resta, quindi, da esaminare il terzo motivo di gravame, riguardanteil distinto rilievo fiscale in tema di transfer pricing.2.1 Di esso, come degli altri due articolati dall’Agenzia delle Entrate, lecontroricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità per difetto del requisito dicui all’art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c..2.2 L’eccezione è infondata, in quanto, sebbene nel ricorso siano statiriportati ampi stralci dell’atto di appello proposto dall’Amministrazionesenza  necessità  di  attingere  a  fonti  esterne,  gli  aspetti  salienti  dellaNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026vicenda processuale e le critiche rivolte alla sentenza di secondo grado.2.3 Tanto premesso, con il motivo in discorso, formulato ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazionee la falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del1992.2.4 Si sostiene che, nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile ilprimo rilievo fiscale mosso con l’avviso di accertamento oggetto di causa,l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per mancanza assolutao mera apparenza della motivazione.2.5 La censura è priva di fondamento.2.6 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito dellariformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art.54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormaida ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del cd. «minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, della Cartafondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta dimotivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa odincomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. -norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992-, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U.n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/20262.7 Ciò posto, si osserva che nella parte narrativa della sentenza inesame (pag. 7, righi 24-33) la CGT di secondo grado ha riassunto ledoglianze mosse dall’appellante Agenzia delle Entrate in relazione alsecondo rilievo fiscale, mostrando di averne chiaramente inteso la portata.In appresso i giudici regionali hanno vagliato le censure sollevate dallaparte appellante, ritenendole immeritevoli di accoglimento sulla scortadelle seguenti argomentazioni: «[...] le osservazioni dell’Ufficio siespon[eva]no a molteplici rilievi critici, avuto riguardo: alla diversità dibanca dati utilizzat[a] (Aida rispetto a[d] Amadeus e Orbis); al periodo diriferimento, posto che l’Ufficio [avev]a utilizzato la banca dat[i] Aidaaggiornata al 2018, mentre nel caso in esame si tratta[va] di annualitàprecedenti; ai soggetti utilizzati per la comparazione (le società italianeutilizzate per la comparazione esercita[va]no attività diverse ed ulterioririspetto a quelle di commercializzazione di apparecchiature medicaliesercitate da GE [OSCURATO:PERSONA][s]); [al]la riduzione del margine diredditività per i due anni in questione, che si spiega[va] anche con ragionieconomiche per la contrazione della spese sanitaria. Infine, come benevidenziato dai primi giudici e pienamente condivisibile, non sicomprende[va] il motivo per il quale l’Ufficio a[vesse] privilegiato ilmercato italiano, in luogo di quello europeo e in particolare francese,considerat[a] l’origine dei beni rivenduti dalla G[E] Medical e considerato ilprincipio secondo cui per valori di mercato da considerarsi normali allastregua dell’art. 9, comma 3, TUIR si intendono i prezzi e servizi praticatiin condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio dicommercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sonostati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piùprossimi [...]».2.8 Da quanto precede si ricava che la motivazione della sentenza,oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, è perfettamenteNumero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026intelligibile,  consentendo di individuare le ragioni poste a base delconvincimento espresso dalla Corte di secondo grado, costituite dallamancata prova della non corrispondenza dei prezzi di trasferimentopraticati nelle transazioni infragruppo poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al valore normale di cui all’art. 9, comma 3, delt.u.i.r..Né essa può dirsi apparente per il fatto che i giudici a quibus abbianocondiviso e recepito le argomentazioni difensive delle società appellate.Giova, in proposito, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte,risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hannoaffermato che nel processo civile e in quello tributario non può ritenersinulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi ariprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali oprovvedimenti giudiziari), eventualmente senza aggiungervi alcunchè,sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante eillustrate in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali lapronuncia si fonda (cfr. Cass. Sez. U. n. 642/2015).D’altro canto, nemmeno è possibile, dietro lo schermo della denunciadel vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, contestare la valutazionedel materiale istruttorio compiuta dal collegio regionale o la correttezzagiuridica della soluzione della controversia da questo offerta, in quanto legravi anomalie motivazionali integranti inosservanza del «minimocostituzionale» devono emergere direttamente dal testo della sentenza,indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali, eprescindono da eventuali errores in iudicando da cui è affetta la decisione.3. Tirando le fila del discorso fin qui condotto:- va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardoal primo e al secondo motivo di ricorso, concernenti il primo rilievo fiscaleannullato in via di autotutela dall’Ufficio;Numero registro generale 5878/2024Numero sezionale 152/2026Numero di raccolta generale 7163/2026Data pubblicazione 25/03/2026- deve essere respinto il terzo motivo, afferente all’altro rilievo mossocon gli atti impositivi oggetto di causa.4. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’Amministrazionecontendere e prevalente nell’àmbito di una complessiva valutazionedell’esito della lite, stante il maggior valore dei rilievi fiscali non annullatid’ufficio- e vengono liquidate come in dispositivo.5. Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilitàoriginaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchèla parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012,conv. dalla legge n. 44 del 2012. P.Q.MLa Corte così provvede:- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al primo e alsecondo motivo di ricorso;- rigetta il terzo motivo;- condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore protempore, a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi 30.200 (di cui 200 per esborsi), oltre alrimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore                           La PresidenteDanilo [OSCURATO:PERSONA] CrucittiP.Q.MLa Corte così provvede:- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al primo e alsecondo motivo di ricorso;- rigetta il terzo motivo;- condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore protempore, a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi 30.200 (di cui 200 per esborsi), oltre alrimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore                           La PresidenteDanilo [OSCURATO:PERSONA]