CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20407/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12311/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia (pec.: [OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ( 02324190129 ) , in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66 , presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] ); –resistente – e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(01934110154), [OSCURATO:SOCIETA]. ( 02869620126 ; già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), in persona dei rispettivi legal i rappresentanti p.t. , con domicilio eletto in Roma, via Pacuvio n. 34 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti – e BMW [OSCURATO:PERSONA] SL; -intimata - avverso la sentenza n. 2773/2018, depositata il 15 giugno 2018, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data 11 aprile 2024, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – sulla base di tre motivi, l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 2773/2018, depositata il 15 giugno 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia – pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 5 aprile 2017, n. 8792 –ha accolto il ricorso in riassunzione di MV [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e, così, confermatola sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dalle società contribuenti avverso avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dietro riqualificazione, in termini di cessione di rami di azienda, delle operazioni con le quali MV [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – conferiti ne lla società di nuova costituzione, Boxer S .r.l., i rami di azienda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – aveva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. ed a BMW [OSCURATO:PERSONA] SL, la partecipazione totalitaria in detta società;2. –resistono MV [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con memoria, e [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso ; -BMW [OSCURATO:PERSONA] SL non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –in via pregiudiziale, va rilevato che, tra le parti, è cessata la materia del contendere in ragione dell’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato, adottato in autotutela dall’amministrazione; -difatti, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46; v. Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., 23 settembre 2011, n. 19533), risultando, così, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali incidenti sul petitume sulla causa petendi della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351); 2. - in considerazione del sovrapporsi in corso di causa, sull’orientamento di legittimità, di interventi normativi (l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 87; l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 1084), e di conseguenti pronunce del Giudice delle Leggi(Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158; Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39), che hanno conferito alla res controversa profili di novità , con mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti, le spese dell’interogiudizio vanno compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; - compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio .Così de