CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 07174/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 28720/2019 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., eGE [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rispettivo legalerappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2338/2018 depositata il 23 maggio 2018;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNumero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/2026Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria diestinzione del processo per cessata materia del contendere;uditi per la ricorrente l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per lecontroricorrenti l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];1. Nell’anno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenziadelle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di vendita e installazione diapparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi diassistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedalie cliniche private aventi sede in Italia.La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente algruppo multinazionale [OSCURATO:PERSONA] (GE), era interamente controllatadalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua voltacontrollata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già GE Italia Holdings.p.a..2. All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste diconsolidata e di consolidante, un avviso di accertamento relativo all’anno2010 con il quale, previa rideterminazione del reddito complessivo globalerisultante dalla dichiarazione presentata dalla società controllante ai sensidell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le conseguenti riprese atassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniariepreviste dalla legge.2.1 Con l’atto impositivo in questione, prospettante la violazionedell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilitàdella quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che GENumero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/2026Medical [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto nell’attivo dello statopatrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.2.2 Per meglio comprendere la portata del rilievo fiscale mosso daiverificatori appaiono opportune alcune precisazioni.Nell’anno 2001 la francese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva costituito laGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conferendo ad essa la propriapartecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]..Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dallaconferitaria nell’attivo dello stato patrimoniale fra le immobilizzazionifinanziarie.Nel 2003 GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incorporatoper fusione GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendone la relativadenominazione.Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare undisavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllodetenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova [OSCURATO:SOCIETA]. aveva integralmente utilizzato dettodisavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggiorvalore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento indieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimoper ogni esercizio dal 2003 al 2012.Inoltre, dal momento che GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avevaprecedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenzarealizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione dicontrollo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta avevaritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscrittoin bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenzadell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, commaNumero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/20262, lett. a), dello stesso decreto legislativo.L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE [OSCURATO:PERSONA] S.A.,quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nelterritorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza comereddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchiotesto, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento previstadall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regimedi cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soliconferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] commerciali.3. Entrambe le società accertate contestavano la pretesa erarialeproponendo ricorso congiunto dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delleragioni da loro addotte, annullava l’atto impositivo.4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, che consentenza n. 2338/2018 del 23 maggio 2018 rigettava l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA].5. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, così rubricati:(1°) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett.a), del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del1997, dell’art. 6 della legge n. 342 del 2000, nonché degli artt. 7, comma1, 23, comma 1, lett. f), e 81, comma 1, lett. c), nel testo originario (oraart. 67, comma 1, lett. c]), del d.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c.);(2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986 e dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002 (art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c.);(3°) violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della leggeNumero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/2026n. 212 del 2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.).5.1 Queste, in sintesi, le critiche rivolte alla CTR:- non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni poste abase dell’atto impositivo, il quale si fondava sull’assunto che la franceseGE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avrebbe potuto conseguire l’affrancamentofiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solomediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 percento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigenteratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per cento riservatadall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti inItalia;- aver erroneamente affermato che l’assoggettamento dellaplusvalenza realizzata da GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. all’imposta sostitutivacon l’aliquota del 19 per cento aveva prodotto effetti fiscali destinati adassumere carattere di definitività in conseguenza del decorso del termineper l’accertamento tributario; così argomentando, oltre ad incorrere nellaviolazione del generale principio dell’autonomia dei singoli periodid’imposta, i giudici di seconde cure non avrebbero tenuto conto del fattoche l’adesione della prefata società al cd. ”condono tombale“ di cui allalegge n. 289 del 2002 aveva impedito all’Ufficio di operare qualsiasieventuale intervento rettificativo finalizzato alla corretta tassazione di taleplusvalenza;- aver a torto riconosciuto operante in favore delle contribuenti ilprincipio di tutela del legittimo affidamento.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno resistito con unico controricorso.7. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per ladiscussione.7.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo per laNumero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/2026declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragionedell’intervenuto annullamento in via di autotutela dell’atto impositivooggetto di causa, documentato mediante l’allegazione del relativoprovvedimento emesso dall’Ufficio competente.7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia delsuddetto provvedimento di autotutela.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Alla luce dell’allegato provvedimento di annullamento totale in via diautotutela emesso nelle more del giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art.372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto un documentovolto a evidenziare la sopravvenienza di una causa di inammissibilitàdell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5408/2022, Cass.Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, vadichiarata, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, la cessazionedella materia del contendere.Invero, la rimozione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’attoimpositivo impugnato ha fatto venir meno l’interesse a una pronuncia sullafondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n.15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025).2. Le spese processuali vanno interamente compensate fra icontendenti, avuto riguardo al comportamento conforme al principio dilealtà tenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha annullatod’ufficio l’avviso di accertamento oggetto di causa a sèguito dell’ordinanzadi questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021, sopravvenuta nellemore del giudizio e resa nei confronti di entrambe le società contribuenti(diversamente dalla sentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018del 17 aprile 2018, pronunciata nell’àmbito di una controversia di cui eraparte la sola GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che ha definitivamenteNumero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/2026riconosciuto la deducibilità ai sensi dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r. dellequote di ammortamento oggetto del rilievo fiscale.3. Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilitàoriginaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchèla parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012,conv. dalla legge n. 44 del 2012.Numero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAMMORTAMENTOMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePU 3 marzo 2026DANILO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-RelatoreGIULIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 28720/2019 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., eGE [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rispettivo legalerappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2338/2018 depositata il 23 maggio 2018;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNumero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/2026Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria diestinzione del processo per cessata materia del contendere;uditi per la ricorrente l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per lecontroricorrenti l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];1. Nell’anno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenziadelle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di vendita e installazione diapparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi diassistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedalie cliniche private aventi sede in Italia.La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente algruppo multinazionale [OSCURATO:PERSONA] (GE), era interamente controllatadalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua voltacontrollata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già GE Italia Holdings.p.a..2. All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste diconsolidata e di consolidante, un avviso di accertamento relativo all’anno2010 con il quale, previa rideterminazione del reddito complessivo globalerisultante dalla dichiarazione presentata dalla società controllante ai sensidell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le conseguenti riprese atassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniariepreviste dalla legge.2.1 Con l’atto impositivo in questione, prospettante la violazionedell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilitàdella quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che GENumero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/2026Medical [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto nell’attivo dello statopatrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.2.2 Per meglio comprendere la portata del rilievo fiscale mosso daiverificatori appaiono opportune alcune precisazioni.Nell’anno 2001 la francese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva costituito laGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conferendo ad essa la propriapartecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]..Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dallaconferitaria nell’attivo dello stato patrimoniale fra le immobilizzazionifinanziarie.Nel 2003 GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incorporatoper fusione GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendone la relativadenominazione.Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare undisavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllodetenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova [OSCURATO:SOCIETA]. aveva integralmente utilizzato dettodisavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggiorvalore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento indieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimoper ogni esercizio dal 2003 al 2012.Inoltre, dal momento che GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avevaprecedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenzarealizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione dicontrollo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta avevaritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscrittoin bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenzadell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, commaNumero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/20262, lett. a), dello stesso decreto legislativo.L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE [OSCURATO:PERSONA] S.A.,quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nelterritorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza comereddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchiotesto, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento previstadall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regimedi cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soliconferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] commerciali.3. Entrambe le società accertate contestavano la pretesa erarialeproponendo ricorso congiunto dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delleragioni da loro addotte, annullava l’atto impositivo.4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, che consentenza n. 2338/2018 del 23 maggio 2018 rigettava l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA].5. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, così rubricati:(1°) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett.a), del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del1997, dell’art. 6 della legge n. 342 del 2000, nonché degli artt. 7, comma1, 23, comma 1, lett. f), e 81, comma 1, lett. c), nel testo originario (oraart. 67, comma 1, lett. c]), del d.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c.);(2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986 e dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002 (art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c.);(3°) violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della leggeNumero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/2026n. 212 del 2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.).5.1 Queste, in sintesi, le critiche rivolte alla CTR:- non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni poste abase dell’atto impositivo, il quale si fondava sull’assunto che la franceseGE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avrebbe potuto conseguire l’affrancamentofiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solomediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 percento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigenteratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per cento riservatadall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti inItalia;- aver erroneamente affermato che l’assoggettamento dellaplusvalenza realizzata da GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. all’imposta sostitutivacon l’aliquota del 19 per cento aveva prodotto effetti fiscali destinati adassumere carattere di definitività in conseguenza del decorso del termineper l’accertamento tributario; così argomentando, oltre ad incorrere nellaviolazione del generale principio dell’autonomia dei singoli periodid’imposta, i giudici di seconde cure non avrebbero tenuto conto del fattoche l’adesione della prefata società al cd. ”condono tombale“ di cui allalegge n. 289 del 2002 aveva impedito all’Ufficio di operare qualsiasieventuale intervento rettificativo finalizzato alla corretta tassazione di taleplusvalenza;- aver a torto riconosciuto operante in favore delle contribuenti ilprincipio di tutela del legittimo affidamento.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno resistito con unico controricorso.7. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per ladiscussione.7.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo per laNumero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/2026declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragionedell’intervenuto annullamento in via di autotutela dell’atto impositivooggetto di causa, documentato mediante l’allegazione del relativoprovvedimento emesso dall’Ufficio competente.7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia delsuddetto provvedimento di autotutela.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Alla luce dell’allegato provvedimento di annullamento totale in via diautotutela emesso nelle more del giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art.372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto un documentovolto a evidenziare la sopravvenienza di una causa di inammissibilitàdell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5408/2022, Cass.Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, vadichiarata, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, la cessazionedella materia del contendere.Invero, la rimozione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’attoimpositivo impugnato ha fatto venir meno l’interesse a una pronuncia sullafondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n.15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025).2. Le spese processuali vanno interamente compensate fra icontendenti, avuto riguardo al comportamento conforme al principio dilealtà tenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha annullatod’ufficio l’avviso di accertamento oggetto di causa a sèguito dell’ordinanzadi questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021, sopravvenuta nellemore del giudizio e resa nei confronti di entrambe le società contribuenti(diversamente dalla sentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018del 17 aprile 2018, pronunciata nell’àmbito di una controversia di cui eraparte la sola GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che ha definitivamenteNumero registro generale 28720/2019Numero sezionale 149/2026Numero di raccolta generale 7174/2026Data pubblicazione 25/03/2026riconosciuto la deducibilità ai sensi dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r. dellequote di ammortamento oggetto del rilievo fiscale.3. Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilitàoriginaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchèla parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012,conv. dalla legge n. 44 del 2012. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensainteramente fra le parti le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDanilo [OSCURATO:PERSONA] CrucittiP.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensainteramente fra le parti le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDanilo [OSCURATO:PERSONA]