CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 03306/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33896/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente - avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria – Sezione Staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 3115/2019 depositata il 12/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso l’avviso di accertamento n. TD7010200665/2017, per Irpef anno di imposta 20 12 , per plusvalenza da cessione di area edificabile a favore di società immobiliare. 1.1. Adiva il collegio di prossimità rappresentando di aver compravenduto un'area ove era insistente un fabbricato , con terreno di pertinenza, affermando irrilevante la circostanza che l'edificio esistente dovesse poi essere abbattuto, con previsione di un maggiore utilizzo dell’area, con incremento della cubatura esistente. 2. Le ragioni del contribuente non trovavano conforto nei gradi di merito. 3. Avverso la sentenza in epigrafe indicata ricorre il sig. [OSCURATO:PERSONA], con tre motivie resite l’Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione artt. 67, comma 1, lett. b) T.u.i.r ., 12 disposizioni sulla legge in generalec.d. "preleggi", 1369, 2727, 2729 e 2697 c.c.». 2. Con il secondo motivo si denuncia, i n relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’a rt . 112 c.p.c. , deducendosila nullità della sentenza , per « omessa pronuncia sulla censura articolata in ordine all'impossibilità di procedere ad accertamento parziale nel caso dequo». 3. Con il terzo strumento di impugnazione il ricorrente denuncia, all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’artt. 112 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccepita violazione dell'art. 10 L.212/2000. 4. Preliminarmente, si dà atto che l’Agenzia delle Entrate, ha emesso provvedimento del 18/09/2020 di annullamento totale in autotutela dell’avviso di accertamento in oggetto, come da produzione della controricorrente in data 30/09/2020. 4.1. D eve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, l'interesse al ricorso. 5. In ordine alle spese, questa Corte ha affermato che, nell’ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (v. Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950;Cass., 21 settembre 2010, n. 19947). 5.1. Ancora, questa Corte h a avuto modo di statuire che, alla cessazione della materia delcontendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (v. Cass., 13 aprile 2016,n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231). 5.2. Tali condizioni, sotto il profilo sia della obiettiva complessità della materia, sia della leale condotta dell’Amministrazione, sono ravvisabili nel caso di specie, dovendosi di conseguenza dichiarare compensate le spese di lite dell’intero giudizio. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compe