CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 07171/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 16804/2018 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., eGE [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rispettivo legalerappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 5001/2017 depositata il 30 novembre 2017;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNumero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria diestinzione del processo per cessata materia del contendere;uditi per la ricorrente principale l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] eper le controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata l’avvocatoGabriele Escalar;1. Nell’anno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenziadelle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di vendita e installazione diapparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi diassistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedalie cliniche private aventi sede in Italia.La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente algruppo multinazionale [OSCURATO:PERSONA] (GE), era interamente controllatadalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua voltacontrollata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già GE Italia Holdings.p.a..2. All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste diconsolidata e di consolidante, un avviso di accertamento relativo all’anno2008 con il quale, previa rideterminazione del reddito complessivo globalerisultante dalla dichiarazione presentata dalla società controllante ai sensidell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le conseguenti riprese atassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniariepreviste dalla legge.2.1 Con l’atto impositivo in questione, prospettante la violazionedell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilitàNumero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026della quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto nell’attivo dello statopatrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.2.2 Per meglio comprendere la portata del rilievo fiscale mosso daiverificatori si rendono necessarie alcune precisazioni.Nell’anno 2001 la francese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva costituito laGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conferendo ad essa la propriapartecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]..Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dallaconferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazionifinanziarie.Nel 2003 GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incorporatoper fusione GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendone la relativadenominazione.Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare undisavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllodetenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova [OSCURATO:SOCIETA]. aveva integralmente utilizzato dettodisavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggiorvalore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento indieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimoper ogni esercizio dal 2003 al 2012.Inoltre, dal momento che GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avevaprecedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenzarealizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione dicontrollo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta avevaritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscrittoin bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenzaNumero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma2, lett. a), dello stesso decreto legislativo.L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE [OSCURATO:PERSONA] S.A.,quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nelterritorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza comereddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchiotesto, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento previstadall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regimedi cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soliconferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] commerciali.3. Entrambe le società accertate contestavano la pretesa erarialeproponendo ricorso congiunto dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delleragioni da loro addotte, annullava l’atto impositivo.4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, che consentenza n. 5001/2017 del 30 novembre 2017 rigettava l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA].5. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, così rubricati:(1°) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett.a), del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del1997, dell’art. 6 della legge n. 342 del 2000, nonché degli artt. 7, comma1, 23, comma 1, lett. f), e 81, comma 1, lett. c), nel testo originario (oraart. 67, comma 1, lett. c]), del d.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c.);(2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c.);(3°) violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, delNumero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.).5.1 Queste, in sintesi, le critiche rivolte alla CTR:- non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni poste abase dell’atto impositivo, il quale si fondava sull’assunto che la franceseGE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avrebbe potuto conseguire l’affrancamentofiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solomediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 percento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigenteratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per cento riservatadall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti inItalia;- aver violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e ilpronunciato, attribuendo all’Agenzia delle Entrate la proposizione di tesi infatto e in diritto in realtà mai sostenute nell’atto di appello;- aver fondato la propria decisione su affermazioni apodittiche.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno resistito con unico controricorso, contenente ricorso incidentalecondizionato sorretto da dieci motivi, così rubricati:(1°) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.);(2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 331 c.p.p. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c.);(3°) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.);(4°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art.360, primo comma, num. 3, c.p.c.);(5°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 331 c.p.p., degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, degliNumero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026artt. 121, 122, 127 e 129 del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 7, 8 e 9del d.m. 9 giugno 2004;(6°) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c.);(7°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973, degli artt. 331, 408 e 409 c.p.p. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.);(8°) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c.);(9°) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.);(10°) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132,secondo comma, num. 4, c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c.).6.1 Con i suesposti motivi la decisione resa dalla Commissioneregionale è stata contestata sotto diversi profili nelle parti in cui:(a) ha ritenuto applicabile alla fattispecie esaminata la disciplina sulraddoppio del termine ordinario per l’accertamento tributario, in violazionedel giudicato esterno formatosi sul punto e comunque in assenza deipresupposti all’uopo richiesti dalla legge;(b) ha escluso l’operatività del principio di tutela del legittimoaffidamento del contribuente;(c) ha respinto senza alcuna spiegazione le questioni preliminaririproposte dalle società appellate, attinenti all’eccepita illegittimitàdell’avviso di accertamento per omessa allegazione della ivi richiamatadenuncia di reato e per mancata esplicitazione degli elementi oggettivi deldelitto di infedele dichiarazione per il quale detta denuncia sarebbe statapresentata;Numero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026(d)in subordine, ha completamente omesso di pronunciare sullequestioni sub (c).7. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per ladiscussione.7.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo per ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere in ragionedell’intervenuto annullamento in via di autotutela dell’atto impositivooggetto di causa, documentato mediante l’allegazione del relativoprovvedimento emesso dall’Ufficio competente.7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia delsuddetto provvedimento di autotutela.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Alla luce dell’allegato provvedimento di annullamento totale in via diautotutela emesso nelle more del giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art.372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto un documentovolto a evidenziare la sopravvenienza di una causa di inammissibilitàdell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5408/2022, Cass.Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, vadichiarata, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, la cessazionedella materia del contendere.Invero, la rimozione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’attoimpositivo impugnato ha fatto venir meno l’interesse a una pronuncia sullafondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n.15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025).2. Le spese processuali vanno interamente compensate fra icontendenti, avuto riguardo al comportamento conforme al principio dilealtà tenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha annullatoNumero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026d’ufficio l’avviso di accertamento oggetto di causa a sèguito dell’ordinanzadi questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021, sopravvenuta nellemore del giudizio e resa nei confronti di entrambe le società contribuenti(diversamente dalla sentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018del 17 aprile 2018, pronunciata nell’àmbito di una controversia di cui eraparte la sola GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che ha definitivamentericonosciuto la deducibilità, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r.,delle quote di ammortamento oggetto del rilievo fiscale.3. Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilitàoriginaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchèla ricorrente principale risulta ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012,conv. dalla legge n. 44 del 2012.Numero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAMMORTAMENTOMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePU 3 marzo 2026DANILO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-RelatoreGIULIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 16804/2018 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., eGE [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rispettivo legalerappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 5001/2017 depositata il 30 novembre 2017;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNumero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria diestinzione del processo per cessata materia del contendere;uditi per la ricorrente principale l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] eper le controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata l’avvocatoGabriele Escalar;1. Nell’anno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenziadelle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di vendita e installazione diapparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi diassistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedalie cliniche private aventi sede in Italia.La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente algruppo multinazionale [OSCURATO:PERSONA] (GE), era interamente controllatadalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua voltacontrollata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già GE Italia Holdings.p.a..2. All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste diconsolidata e di consolidante, un avviso di accertamento relativo all’anno2008 con il quale, previa rideterminazione del reddito complessivo globalerisultante dalla dichiarazione presentata dalla società controllante ai sensidell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le conseguenti riprese atassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniariepreviste dalla legge.2.1 Con l’atto impositivo in questione, prospettante la violazionedell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilitàNumero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026della quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto nell’attivo dello statopatrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.2.2 Per meglio comprendere la portata del rilievo fiscale mosso daiverificatori si rendono necessarie alcune precisazioni.Nell’anno 2001 la francese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva costituito laGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conferendo ad essa la propriapartecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]..Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dallaconferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazionifinanziarie.Nel 2003 GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incorporatoper fusione GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendone la relativadenominazione.Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare undisavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllodetenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova [OSCURATO:SOCIETA]. aveva integralmente utilizzato dettodisavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggiorvalore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento indieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimoper ogni esercizio dal 2003 al 2012.Inoltre, dal momento che GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avevaprecedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenzarealizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione dicontrollo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta avevaritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscrittoin bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenzaNumero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma2, lett. a), dello stesso decreto legislativo.L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE [OSCURATO:PERSONA] S.A.,quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nelterritorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza comereddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchiotesto, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento previstadall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regimedi cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soliconferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] commerciali.3. Entrambe le società accertate contestavano la pretesa erarialeproponendo ricorso congiunto dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delleragioni da loro addotte, annullava l’atto impositivo.4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, che consentenza n. 5001/2017 del 30 novembre 2017 rigettava l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA].5. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, così rubricati:(1°) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett.a), del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del1997, dell’art. 6 della legge n. 342 del 2000, nonché degli artt. 7, comma1, 23, comma 1, lett. f), e 81, comma 1, lett. c), nel testo originario (oraart. 67, comma 1, lett. c]), del d.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c.);(2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c.);(3°) violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, delNumero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.).5.1 Queste, in sintesi, le critiche rivolte alla CTR:- non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni poste abase dell’atto impositivo, il quale si fondava sull’assunto che la franceseGE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avrebbe potuto conseguire l’affrancamentofiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solomediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 percento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigenteratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per cento riservatadall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti inItalia;- aver violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e ilpronunciato, attribuendo all’Agenzia delle Entrate la proposizione di tesi infatto e in diritto in realtà mai sostenute nell’atto di appello;- aver fondato la propria decisione su affermazioni apodittiche.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno resistito con unico controricorso, contenente ricorso incidentalecondizionato sorretto da dieci motivi, così rubricati:(1°) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.);(2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 331 c.p.p. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c.);(3°) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.);(4°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 (art.360, primo comma, num. 3, c.p.c.);(5°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973, dell’art. 331 c.p.p., degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, degliNumero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026artt. 121, 122, 127 e 129 del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 7, 8 e 9del d.m. 9 giugno 2004;(6°) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c.);(7°) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973, degli artt. 331, 408 e 409 c.p.p. e dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.);(8°) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c.);(9°) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.);(10°) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132,secondo comma, num. 4, c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c.).6.1 Con i suesposti motivi la decisione resa dalla Commissioneregionale è stata contestata sotto diversi profili nelle parti in cui:(a) ha ritenuto applicabile alla fattispecie esaminata la disciplina sulraddoppio del termine ordinario per l’accertamento tributario, in violazionedel giudicato esterno formatosi sul punto e comunque in assenza deipresupposti all’uopo richiesti dalla legge;(b) ha escluso l’operatività del principio di tutela del legittimoaffidamento del contribuente;(c) ha respinto senza alcuna spiegazione le questioni preliminaririproposte dalle società appellate, attinenti all’eccepita illegittimitàdell’avviso di accertamento per omessa allegazione della ivi richiamatadenuncia di reato e per mancata esplicitazione degli elementi oggettivi deldelitto di infedele dichiarazione per il quale detta denuncia sarebbe statapresentata;Numero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026(d)in subordine, ha completamente omesso di pronunciare sullequestioni sub (c).7. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per ladiscussione.7.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo per ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere in ragionedell’intervenuto annullamento in via di autotutela dell’atto impositivooggetto di causa, documentato mediante l’allegazione del relativoprovvedimento emesso dall’Ufficio competente.7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia delsuddetto provvedimento di autotutela.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Alla luce dell’allegato provvedimento di annullamento totale in via diautotutela emesso nelle more del giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art.372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto un documentovolto a evidenziare la sopravvenienza di una causa di inammissibilitàdell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5408/2022, Cass.Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, vadichiarata, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, la cessazionedella materia del contendere.Invero, la rimozione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’attoimpositivo impugnato ha fatto venir meno l’interesse a una pronuncia sullafondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n.15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025).2. Le spese processuali vanno interamente compensate fra icontendenti, avuto riguardo al comportamento conforme al principio dilealtà tenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha annullatoNumero registro generale 16804/2018Numero sezionale 148/2026Numero di raccolta generale 7171/2026Data pubblicazione 25/03/2026d’ufficio l’avviso di accertamento oggetto di causa a sèguito dell’ordinanzadi questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021, sopravvenuta nellemore del giudizio e resa nei confronti di entrambe le società contribuenti(diversamente dalla sentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018del 17 aprile 2018, pronunciata nell’àmbito di una controversia di cui eraparte la sola GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che ha definitivamentericonosciuto la deducibilità, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r.,delle quote di ammortamento oggetto del rilievo fiscale.3. Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilitàoriginaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchèla ricorrente principale risulta ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012,conv. dalla legge n. 44 del 2012. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensainteramente fra le parti le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDanilo [OSCURATO:PERSONA] CrucittiP.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensainteramente fra le parti le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDanilo [OSCURATO:PERSONA]