CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 07301/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 1139/2020 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., eGE [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rispettivo legalerappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2179/2019 depositata il 21 maggio 2019;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNumero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/2026Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria diestinzione del processo per cessata materia del contendere;uditi per la ricorrente l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per lecontroricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata l’avvocatoGabriele Escalar;1. Nell’anno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenziadelle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di vendita e installazione diapparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi diassistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedalie cliniche private aventi sede in Italia.La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente algruppo multinazionale [OSCURATO:PERSONA] (GE), era interamente controllatadalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua voltacontrollata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già GE Italia Holding s.p.a2. All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste diconsolidata e di consolidante, due distinti avvisi di accertamento relativiagli anni 2007 e 2009 con i quali, previa rideterminazione del redditocomplessivo globale risultante dalle dichiarazioni presentate dalla societàcontrollante ai sensi dell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate leconseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioniamministrative pecuniarie previste dalla legge.2.1 Con gli atti impositivi in questione, prospettanti la violazionedell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilitàdella quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che GENumero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/2026Medical [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto nell’attivo dello statopatrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.2.2 Per meglio comprendere la portata del rilievo fiscale mosso daiverificatori si rendono necessarie alcune precisazioni.Nell’anno 2001 la francese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva costituito laGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conferendo ad essa la propriapartecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]..Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dallaconferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazionifinanziarie.Nel 2003 GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incorporatoper fusione GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendone la relativadenominazione.Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare undisavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllodetenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova [OSCURATO:SOCIETA]. aveva integralmente utilizzato dettodisavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggiorvalore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento indieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimoper ogni esercizio dal 2003 al 2012.Inoltre, dal momento che GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avevaprecedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenzarealizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione dicontrollo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta avevaritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscrittoin bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenzadell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, commaNumero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/20262, lett. a), dello stesso decreto legislativo.L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE [OSCURATO:PERSONA] S.A.,quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nelterritorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza comereddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchiotesto, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento previstadall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regimedi cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soliconferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] commerciali.3. Entrambe le società accertate contestavano le pretese erarialiproponendo due ricorsi congiunti dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riuniti i procedimenti e riconosciuta lafondatezza delle ragioni addotte dalle contribuenti, annullava gli attiimpositivi.4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, che consentenza n. 2179/2019 del 21 maggio 2019 rigettava l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA].5. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, così rubricati:(1°) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett.a), del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del1997, dell’art. 6 della legge n. 342 del 2000, nonché degli artt. 7, comma1, 23, comma 1, lett. f), e 81, comma 1, lett. c), nel testo originario (oraart. 67, comma 1, lett. c]), del d.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c.);(2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c.);(3°) violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, delNumero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/2026d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.).5.1 Queste, in sintesi, le critiche rivolte alla CTR:- non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni poste abase degli atti impositivi, i quali si fondavano sull’assunto che la franceseGE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avrebbe potuto conseguire l’affrancamentofiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solomediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 percento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigenteratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per cento riservatadall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti inItalia;- aver violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e ilpronunciato, attribuendo all’Agenzia delle Entrate la proposizione di tesi infatto e in diritto in realtà mai sostenute nell’atto di appello;- aver fondato la propria decisione su affermazioni apodittiche.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno resistito con unico controricorso, contenente ricorso incidentalecondizionato sorretto da due motivi, così rubricati:(1°) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c.);(2°) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2909c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.).6.1 Con i suesposti mezzi di gravame la decisione resa dallaCommissione regionale è stata contestata per aver ritenuto inammissibile:(a) il motivo di appello delle contribuenti incentrato sulla dedottainapplicabilità della disciplina sul raddoppio del termine ordinario perl’accertamento con riguardo all’atto impositivo emesso nei loro confronti inrelazione all’anno d’imposta 2007;(b) l’eccezione di giudicato esterno sollevata nel giudizio d’appellodalle stesse contribuenti.Numero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/20267. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per ladiscussione.7.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo per ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere in ragionedell’intervenuto annullamento in via di autotutela degli atti impositivioggetto di causa, documentato mediante l’allegazione dei relativiprovvedimenti emessi dall’Ufficio competente.7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia deisuddetti provvedimenti di autotutela.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Alla luce degli allegati provvedimenti di annullamento totale in via diautotutela emessi nelle more del giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art.372, secondo comma, c.p.c., in quanto volto a evidenziare lasopravvenienza di una causa di inammissibilità dell’esperita impugnazione(cfr., ex ceteris, Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n.5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, va dichiarata, sulle conformiconclusioni del Pubblico Ministero, la cessazione della materia delcontendere.Invero, la rimozione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] deglisulla fondatezza delle pretese tributarie (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n.15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025).2. Le spese processuali vanno interamente compensate fra icontendenti, avuto riguardo al comportamento conforme al principio dilealtà tenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha annullatod’ufficio l’avviso di accertamento oggetto di causa a sèguito dell’ordinanzadi questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021, sopravvenuta nelleNumero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/2026more del giudizio e resa nei confronti di entrambe le società contribuenti(diversamente dalla sentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018del 17 aprile 2018, pronunciata nell’àmbito di una controversia di cui eraparte la sola GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che ha definitivamentericonosciuto la deducibilità ai sensi dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r. dellequote di ammortamento oggetto del rilievo fiscale.3. Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma(inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) siaperchè la ricorrente principale risulta ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158,comma 1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012.Numero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAMMORTAMENTOMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierePU 3 marzo 2026DANILO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-RelatoreGIULIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 1139/2020 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., eGE [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rispettivo legalerappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2179/2019 depositata il 21 maggio 2019;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNumero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/2026Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria diestinzione del processo per cessata materia del contendere;uditi per la ricorrente l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per lecontroricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata l’avvocatoGabriele Escalar;1. Nell’anno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenziadelle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di vendita e installazione diapparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi diassistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedalie cliniche private aventi sede in Italia.La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente algruppo multinazionale [OSCURATO:PERSONA] (GE), era interamente controllatadalla GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a sua voltacontrollata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già GE Italia Holding s.p.a2. All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste diconsolidata e di consolidante, due distinti avvisi di accertamento relativiagli anni 2007 e 2009 con i quali, previa rideterminazione del redditocomplessivo globale risultante dalle dichiarazioni presentate dalla societàcontrollante ai sensi dell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate leconseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioniamministrative pecuniarie previste dalla legge.2.1 Con gli atti impositivi in questione, prospettanti la violazionedell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilitàdella quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che GENumero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/2026Medical [OSCURATO:SOCIETA]. aveva iscritto nell’attivo dello statopatrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.2.2 Per meglio comprendere la portata del rilievo fiscale mosso daiverificatori si rendono necessarie alcune precisazioni.Nell’anno 2001 la francese GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva costituito laGE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conferendo ad essa la propriapartecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della [OSCURATO:SOCIETA]..Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dallaconferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazionifinanziarie.Nel 2003 GE [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva incorporatoper fusione GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendone la relativadenominazione.Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare undisavanzo derivante dall’annullamento della partecipazione di controllodetenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova [OSCURATO:SOCIETA]. aveva integralmente utilizzato dettodisavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggiorvalore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento indieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimoper ogni esercizio dal 2003 al 2012.Inoltre, dal momento che GE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avevaprecedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenzarealizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione dicontrollo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta avevaritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscrittoin bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenzadell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, commaNumero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/20262, lett. a), dello stesso decreto legislativo.L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente GE [OSCURATO:PERSONA] S.A.,quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nelterritorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza comereddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchiotesto, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento previstadall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regimedi cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soliconferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] commerciali.3. Entrambe le società accertate contestavano le pretese erarialiproponendo due ricorsi congiunti dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riuniti i procedimenti e riconosciuta lafondatezza delle ragioni addotte dalle contribuenti, annullava gli attiimpositivi.4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, che consentenza n. 2179/2019 del 21 maggio 2019 rigettava l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA].5. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi, così rubricati:(1°) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett.a), del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del1997, dell’art. 6 della legge n. 342 del 2000, nonché degli artt. 7, comma1, 23, comma 1, lett. f), e 81, comma 1, lett. c), nel testo originario (oraart. 67, comma 1, lett. c]), del d.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c.);(2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c.);(3°) violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, delNumero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/2026d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.).5.1 Queste, in sintesi, le critiche rivolte alla CTR:- non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni poste abase degli atti impositivi, i quali si fondavano sull’assunto che la franceseGE [OSCURATO:PERSONA] S.A. avrebbe potuto conseguire l’affrancamentofiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solomediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 percento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigenteratione temporis, essendo la minor aliquota del 19 per cento riservatadall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti inItalia;- aver violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e ilpronunciato, attribuendo all’Agenzia delle Entrate la proposizione di tesi infatto e in diritto in realtà mai sostenute nell’atto di appello;- aver fondato la propria decisione su affermazioni apodittiche.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.hanno resistito con unico controricorso, contenente ricorso incidentalecondizionato sorretto da due motivi, così rubricati:(1°) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c.);(2°) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2909c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.).6.1 Con i suesposti mezzi di gravame la decisione resa dallaCommissione regionale è stata contestata per aver ritenuto inammissibile:(a) il motivo di appello delle contribuenti incentrato sulla dedottainapplicabilità della disciplina sul raddoppio del termine ordinario perl’accertamento con riguardo all’atto impositivo emesso nei loro confronti inrelazione all’anno d’imposta 2007;(b) l’eccezione di giudicato esterno sollevata nel giudizio d’appellodalle stesse contribuenti.Numero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/20267. La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per ladiscussione.7.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo per ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere in ragionedell’intervenuto annullamento in via di autotutela degli atti impositivioggetto di causa, documentato mediante l’allegazione dei relativiprovvedimenti emessi dall’Ufficio competente.7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia deisuddetti provvedimenti di autotutela.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Alla luce degli allegati provvedimenti di annullamento totale in via diautotutela emessi nelle more del giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia dell’Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall’art.372, secondo comma, c.p.c., in quanto volto a evidenziare lasopravvenienza di una causa di inammissibilità dell’esperita impugnazione(cfr., ex ceteris, Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n.5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, va dichiarata, sulle conformiconclusioni del Pubblico Ministero, la cessazione della materia delcontendere.Invero, la rimozione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] deglisulla fondatezza delle pretese tributarie (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n.15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025).2. Le spese processuali vanno interamente compensate fra icontendenti, avuto riguardo al comportamento conforme al principio dilealtà tenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha annullatod’ufficio l’avviso di accertamento oggetto di causa a sèguito dell’ordinanzadi questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021, sopravvenuta nelleNumero registro generale 1139/2020Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 7301/2026Data pubblicazione 26/03/2026more del giudizio e resa nei confronti di entrambe le società contribuenti(diversamente dalla sentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018del 17 aprile 2018, pronunciata nell’àmbito di una controversia di cui eraparte la sola GE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che ha definitivamentericonosciuto la deducibilità ai sensi dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r. dellequote di ammortamento oggetto del rilievo fiscale.3. Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma(inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) siaperchè la ricorrente principale risulta ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158,comma 1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensainteramente fra le parti le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDanilo [OSCURATO:PERSONA] CrucittiP.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensainteramente fra le parti le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDanilo [OSCURATO:PERSONA]