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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03924/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6222/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 295/1/2016 depositata il 2 agosto 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata s.c.a. (d’ora in avanti BPPB) un avviso di accertamento ai fini dell’IRES e dell’IRAP relativo all’anno 2009, con cui disconosceva, per difetto di inerenza ex art. 109, comma 5, del t.u.i.r., la deducibilità dei costi sostenuti dal predetto istituto bancario nell’àmbito di due distinte operazioni di cartolarizzazione di crediti realizzate nel 2008 e nel 2009.

2. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Potenza, che respingeva il suo ricorso.

3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Basilicata, che con sentenza n. 295/1/2016 del 2 agosto 2016 rigettava l’appello della parte privata.

4. Contro questa sentenza la BPPB ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, così rubricati: (1°)«violazione dell’art. 12, c. 7, della L. n. 212/2000 per aver i giudici negato il diritto al contraddittorio poiché il caso de quo non riguarda tributi armonizzati e poiché la scrivente non avrebbe provato l’esito positivo che avrebbe avuto il contraddittorio (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)»; (2°)«violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 6 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e dell’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per avere i giudici sostenuto - in mancanza di una tale previsione normativa e in contrasto con la ratio della normativa esistente- che i costi relativi alle operazioni di cartolarizzazione devono essere sostenuti dal cessionario, salvo diverso accordo fra le parti (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.)»; (3°)«violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132, [secondo] comma , [num.] 4, c.p.c., in relazione alla mancata motivazione circa le ragioni che hanno indotto i secondi giudici a concludere per l’inesistenza di un accordo che prevedeva l’accollo dei costi della cartolarizzazione in capo alla ricorrente (art. 360, comma 1, n. 4 [c.p.c.])»; (4°)«violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 10, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere i giudici disapplicato le sanzioni tributarie irrogate con l’atto impositivo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».

5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

7. Nel termine di cui al primo comma, terzo periodo, del predetto articolo, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, comunicando che l’atto impositivo oggetto di causa è stato nelle more annullato dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio del potere di autotutela. [OSCURATO:PERSONA]

1. In accoglimento della richiesta avanzata dalla BPPB nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c., deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, avendo l’[OSCURATO:PERSONA] annullato in via di autotutela l’avviso di accertamento per cui è causa, come risulta documentato dalla produzione del provvedimento emesso in data 15 gennaio 2024 dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata dell’Agenzia delle Entrate (il cui deposito è consentito dall’art. 372, secondo comma, c.p.c., in quanto volto a evidenziare il verificarsi di una causa di inammissibilità, sia pure sopravvenuta, del ricorso: cfr., ex multis, Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez.

U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025).

2. Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, tenuto conto, per un verso, dell’esplicita dichiarazione di rinuncia alle dette spese formulata dalla ricorrente, per altro verso, del comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, con il suo intervento officioso in autotutela, ha determinato il venir meno dell’interesse ad impugnare in capo alla controparte.

3. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 16869/2025, Cass. n. 21399/2025, Cass. n. 21703/2025, Cass. n. 24384/2025).

P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6222/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 295/1/2016 depositata il 2 agosto 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata s.c.a. (d’ora in avanti BPPB) un avviso di accertamento ai fini dell’IRES e dell’IRAP relativo all’anno 2009, con cui disconosceva, per difetto di inerenza ex art. 109, comma 5, del t.u.i.r., la deducibilità dei costi sostenuti dal predetto istituto bancario nell’àmbito di due distinte operazioni di cartolarizzazione di crediti realizzate nel 2008 e nel 2009. 2. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Potenza, che respingeva il suo ricorso. 3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Basilicata, che con sentenza n. 295/1/2016 del 2 agosto 2016 rigettava l’appello della parte privata. 4. Contro questa sentenza la BPPB ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, così rubricati: (1°)«violazione dell’art. 12, c. 7, della L. n. 212/2000 per aver i giudici negato il diritto al contraddittorio poiché il caso de quo non riguarda tributi armonizzati e poiché la scrivente non avrebbe provato l’esito positivo che avrebbe avuto il contraddittorio (art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.)»; (2°)«violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 6 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e dell’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per avere i giudici sostenuto - in mancanza di una tale previsione normativa e in contrasto con la ratio della normativa esistente- che i costi relativi alle operazioni di cartolarizzazione devono essere sostenuti dal cessionario, salvo diverso accordo fra le parti (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.)»; (3°)«violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132, [secondo] comma , [num.] 4, c.p.c., in relazione alla mancata motivazione circa le ragioni che hanno indotto i secondi giudici a concludere per l’inesistenza di un accordo che prevedeva l’accollo dei costi della cartolarizzazione in capo alla ricorrente (art. 360, comma 1, n. 4 [c.p.c.])»; (4°)«violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 10, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere i giudici disapplicato le sanzioni tributarie irrogate con l’atto impositivo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». 5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. 7. Nel termine di cui al primo comma, terzo periodo, del predetto articolo, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, comunicando che l’atto impositivo oggetto di causa è stato nelle more annullato dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio del potere di autotutela. [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento della richiesta avanzata dalla BPPB nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c., deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, avendo l’[OSCURATO:PERSONA] annullato in via di autotutela l’avviso di accertamento per cui è causa, come risulta documentato dalla produzione del provvedimento emesso in data 15 gennaio 2024 dalla [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata dell’Agenzia delle Entrate (il cui deposito è consentito dall’art. 372, secondo comma, c.p.c., in quanto volto a evidenziare il verificarsi di una causa di inammissibilità, sia pure sopravvenuta, del ricorso: cfr., ex multis, Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025). 2. Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, tenuto conto, per un verso, dell’esplicita dichiarazione di rinuncia alle dette spese formulata dalla ricorrente, per altro verso, del comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, con il suo intervento officioso in autotutela, ha determinato il venir meno dell’interesse ad impugnare in capo alla controparte. 3. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 16869/2025, Cass. n. 21399/2025, Cass. n. 21703/2025, Cass. n. 24384/2025). P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma