CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16869/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33703/2018 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. – socio unico Comune di Palermo – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58E13 H501 B). - RICORRENTE – CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, già rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58M31 B429 M). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 33703/2018 per la cassazione della sentenza n. 1670/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 5201/2025Numero di raccolta generale 16869/2025 tributaria regionale della Sicilia depositata in data 17 aprile 2018.Data pubblicazione 23/06/2025 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 13 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto di controversia era la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti n. 2615 avente ad oggetto la Tosap per l’anno di imposta 2006; 2. la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Palermo contro la sentenza n. 408/5/2012 della Commissione tributaria provinciale di Palermo; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 19 novembre 2018, formulando quattro motivi d’impugnazione; 4. il Comune di Palermo resisteva con controricorso notificato il 18 dicembre 2018; 5. con istanza depositata in data 15 maggio 2025 la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando che l’atto impugnato è stato annullato dal Comune; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il giudizio va dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere, avendo l’istante documentato che l’atto impugnato è stato annullato dall’ente territoriale; 2. in ragione dell’accordo raggiunto e come da richiesta di parte, le spese del presente grado del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate;F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 33703/2018 3. non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di Numero sezionale 5201/2025Numero di raccolta generale 16869/2025 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Data pubblicazione 23/06/2025 previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921); P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.