CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2026
Cassazione n. 25823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 3625/2017 depositata il 19 settembre2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 settembre2026 dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Monza e dellaBrianza emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso diaccertamento relativo all’anno 2008 con il quale riprendeva a tassazione aiNumero registro generale 1404/2018Numero sezionale 5809/2026Numero di raccolta generale 25823/2026Data pubblicazione 25/09/2026fini dell’IRPEF la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso diun appezzamento di terreno di sua proprietà sito nel Comune di Muggiò,suscettibile di utilizzazione edificatoria.1.1 Tale plusvalenza era stata quantificata dall’Ufficio in misura parialla differenza fra il prezzo di cessione dell’immobile e il valore ad essosensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge n. 448 del 2001, da unprofessionista incaricato dalla contribuente; e ciò sul presupposto che nonpotesse tenersi conto della successiva perizia del 23 giugno 2008, con laquale era stato nuovamente rideterminato il valore di acquisto del cespite,per non avere la Lucchini versato l’intera imposta sostitutiva dovuta inbase alla norma anzidetta, da lei illegittimamente compensata con quellacorrisposta in occasione della precedente rivalutazione.2. La destinataria dell’avviso di accertamento contestava la pretesaerariale proponendo ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delleragioni da lei addotte, annullava l’atto impositivo, compensandointeramente fra le parti le spese processuali.3. La decisione di primo grado veniva, però, successivamenteriformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia,che con sentenza n. 3625/2017 del 19 settembre 2017 accoglieval’appello principale dell’[OSCURATO:PERSONA] e respingeva quelloincidentale della parte privata, volto a censurare la dispostacompensazione delle spese di lite; per l’effetto, confermava l’impugnatoavviso di accertamento.4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.4.1 Con il primo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 dellalegge n. 212 del 2000, degli artt. 1241-1243 c.c. e dell’art. 7 del d.l. n. 70Numero registro generale 1404/2018Numero sezionale 5809/2026Numero di raccolta generale 25823/2026Data pubblicazione 25/09/2026del 2011, conv. dalla legge n. 106 del 2011, anche alla luce degli artt. 3 e53 Cost. e dell’art. 163 del d.P.R. n. 917 del 1986: la CTR avrebbe erratonell’interpretazione dell’art. 8 della legge n. 212 del 2000, ritenendooperante l’istituto dell’estinzione per compensazione dell’obbligazionetributaria, ivi contemplato in via generale, nei soli casi in cui una specificanorma attuativa successivamente emanata ne preveda in modo espressol’applicazione.4.2 Con il secondo è lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione fra le parti: la Commissione regionale avrebbetralasciato di considerare che l’imposta sostitutiva dovuta per la secondarivalutazione dell’immobile era stata pagata dalla contribuente, sia pure inmisura inferiore a quella fissata dalla legge, onde l’Amministrazione nonaveva titolo per disconoscere gli effetti dell’effettuata rivalutazione,potendo solamente pretendere il versamento delle ulteriori somme noncorrisposte, maggiorate di interessi e sanzioni.4.3 Con il terzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 70del 2011: si contesta ai giudici di secondo grado di aver a torto reputatoinapplicabile alla fattispecie di causa la risoluzione dell’Agenzia delleEntrate n. 362/E/2008, perché riguardante la diversa ipotesi dellarivalutazione dei beni d’impresa.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7. In data 18 giugno 2026 la ricorrente ha depositato istanza per ladeclaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,comunicando di avere, entro il termine del 31 maggio 2019, aderito alladefinizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dall’art. 6del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, e versatoNumero registro generale 1404/2018Numero sezionale 5809/2026Numero di raccolta generale 25823/2026Data pubblicazione 25/09/2026l’intero importo dovuto ai fini del perfezionamento della proceduracondonistica.8. Le surriferite circostanze trovano conferma nella documentazioneallegata alla predetta istanza (ricevuta di avvenuta presentazione delladomanda ex art. 6, comma 8, della citata legge in data 15 marzo 2019;modello F24 attestante il versamento della dovuta somma di 93.851 euroeseguito il 13 marzo 2019), oltre che nell’elenco, depositato dalla stessaAgenzia delle Entrate, relativo alle domande di definizione dellecontroversie pendenti dinanzi a questa Corte vagliate con esito positivodall’ufficio periferico competente.9. Alla luce di ciò, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 6,comma 13, primo periodo, del citato decreto-legge.10. Inoltre, in presenza della prova dell’avvenuto integrale pagamentodi quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, va anchepronunciata la cessazione della materia del contendere (cfr.,sull’argomento, Cass. n. 30945/2019, Cass. n. 29293/2020, Cass. n.3338/2024).11. A mente dell’ultimo periodo del comma 13 innanzi richiamato, lespese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.12. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese digiustizia), essendo questa espressamente prevista nei soli casi di rigettointegrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione,con disposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, cometale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n.16869/2025, Cass. n. 21399/2025, Cass. n. 21703/2025, Cass. n.24384/2025). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, delNumero registro generale 1404/2018Numero sezionale 5809/2026Numero di raccolta generale 25823/2026Data pubblicazione 25/09/2026d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, e cessata lamateria del contendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 15 settembre 2026.La PresidenteRoberta Crucitti