CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] n. 131/2025 depositata il10 aprile 2025, notificata il 24 aprile 2025;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Pordenone dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con ilquale rettificava le dichiarazioni fiscali dalla stessa presentate per l’anno2016, disconoscendo la deducibilità ai fini delle imposte dirette (IRES eNumero registro generale 13755/2025Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 10175/2026Data pubblicazione 19/04/2026IRAP) di alcuni costi per ammortamenti e accantonamenti, nonché ladetraibilità ai fini dell’IVA di costi afferenti a operazioni ritenute dall’Ufficioinesistenti; ne derivavano le corrispondenti riprese a tassazione el’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.2. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Pordenone, poi ridenominata Cortedi giustizia tributaria di primo grado, la quale accoglieva per quanto diragione il suo ricorso, annullando l’atto impositivo nella parte relativa airilievi in materia di IVA.3. La decisione veniva in sèguito riformata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], che con sentenza n.131/2025 del 10 aprile 2025, in accoglimento dell’appello erariale,dichiarava inammissibile per tardività l’originario ricorso della parteprivata, ritenendo che erroneamente i primi giudici avessero accoltol’istanza di rimessione in termini formulata dalla ricorrente sulla scorta diuna certificazione medica che non appariva idonea a dimostrare l’assolutoimpedimento fisico del suo difensore in prossimità della scadenza deltermine di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.4. Contro questa sentenza, notificata il 24 aprile 2025, la [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, così rubricati:(1)«vizio di motivazione -ex art. 360, comma 1, numero 4, del c.p.c.-per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul puntodell’impedimento assoluto, motivazione apparente»;(2)«travisamento della prova -ex art. 360, comma 1, numero 5, delc.p.c.- per contraddittorietà della motivazione»;(3)«violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,comma 1, numero 3, del c.p.c. per errata interpretazione e applicazionedell’art. 153, comma 2, c.p.c. e art. 6 CEDU, sulla remissione in termini»;(4)«violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,comma 1, numero 3, del c.p.c. per violazione del diritto di difesa ex art.Numero registro generale 13755/2025Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 10175/2026Data pubblicazione 19/04/202624 Cost. e violazione dei princìpi del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 111 Cost. inrelazione all’art. 6 CEDU e l’art. 47 Carta dei diritti UE».5. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero «atto dicostituzione», con il quale, nell’evidenziare che «le parti hanno sottoscrittoun accordo conciliativo a totale definizione della controversia», ha chiestodi dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. In accoglimento dell’istanza formulata dall’Amministrazionen. 546 del 1992, la cessazione della materia del contendere, avendo leparti raggiunto, in pendenza del giudizio, un accordo conciliativo per ladefinizione totale della controversia, anche in relazione allacompensazione delle spese.1.1 Tale accordo, sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenziadelle Entrate e dalla società contribuente, rappresentata dal procuratorespeciale avv. [OSCURATO:PERSONA], indica le somme dovute, nonché i termini ele modalità di pagamento, ed è stato depositato dalla parte pubblica indata 17 luglio 2025, oltre quindici giorni prima dell’odierna adunanzacamerale.La sua produzione deve essere ritenuta ammissibile ai sensi dell’art.372, secondo comma, c.p.c., trattandosi di documento volto a evidenziareil venir meno dell’interesse all’impugnazione (cfr. Cass. n. 3934/2016,Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 10602/2025).2. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva inquesta sede e comunque in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti inrelazione alla compensazione delle stesse.Numero registro generale 13755/2025Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 10175/2026Data pubblicazione 19/04/20263. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia),essendo questa espressamente prevista nei soli casi di rigetto integrale,inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, condisposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come taleinsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n.16869/2025, Cass. n. 21399/2025, Cass. n. 21703/2025, Cass. n.24384/2025). P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 febbraio 2026.Il Presidente