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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04845/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1659/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3548/VI/16 depositata il 7 giugno 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento relativo all’anno 2006 mediante il quale recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF, con aggravio di interessi e sanzioni, la maggiore plusvalenza da lei asseritamente realizzata a sèguito della cessione a titolo oneroso della quota indivisa di sua pertinenza, pari a un terzo dell’intero, di un terreno edificabile sito nel Comune di Bari, venduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 3 luglio 2006.

2. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma, che respingeva il suo ricorso.

3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 3548/VI/16 del 7 giugno 2016 rigettava l’appello della parte privata.

4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, così rubricati: (1)«nullità della sentenza impugnata in quanto caratterizzata da una motivazione meramente apparente e, pertanto, da ritenersi omessa e/o insufficiente e/o illogica…; violazione degli artt. 1, secondo comma, 36, secondo comma, n. 4, e 61 d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att., in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»; (2)«nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento al motivo di doglianza afferente la nullità dell’avviso di accertamento per radicale difetto di motivazione, a norma dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.»; (3)«illegittimità della sentenza per […] non aver riscontrato l’illegittimità dell’avviso di accertamento in materia di IRPEF in quanto fondato unicamente sul valore accertato e/o definito ai fini dell’imposta di registro; … violazione degli artt. 58 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nell’interpretazione fornita dall’art. 5, comma 3, d. lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»; (4)«nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento al motivo di doglianza afferente (i)la correttezza del valore dichiarato nell’atto di vendita e la corrispondenza dello stesso al corrispettivo percepito ed al valore del bene, nonché (ii)l’erroneità ed infondatezza della determinazione del maggior valore disposta dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.»; (5)«nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento al motivo di doglianza afferente gli effetti del giudicato favorevole avente ad oggetto l’avviso di accertamento ai fini IRPEF, del tutto analogo a quello qui in esame, notificato alla comproprietaria dei terreni, a norma dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.».

5. L’Agenzia delle Entrate ha notificato tempestivo controricorso, con il quale ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, comunicando di aver provveduto ad annullare in via di autotutela l’avviso di accertamento impugnato.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

7. Nel termine di cui al primo comma, terzo periodo, del predetto articolo, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha chiesto anch’ella di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, per le medesime ragioni addotte dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’Agenzia delle Entrate annullato in via di autotutela l’avviso di accertamento per cui è causa, come attestato dall’allegata nota in data 27 gennaio 2017.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, avuto riguardo al corretto comportamento processuale tenuto dalla parte pubblica.

3. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 16869/2025, Cass. n. 21399/2025, Cass. n. 21703/2025, Cass. n. 24384/2025).

P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1659/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3548/VI/16 depositata il 7 giugno 2016; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento relativo all’anno 2006 mediante il quale recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF, con aggravio di interessi e sanzioni, la maggiore plusvalenza da lei asseritamente realizzata a sèguito della cessione a titolo oneroso della quota indivisa di sua pertinenza, pari a un terzo dell’intero, di un terreno edificabile sito nel Comune di Bari, venduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 3 luglio 2006. 2. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma, che respingeva il suo ricorso. 3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 3548/VI/16 del 7 giugno 2016 rigettava l’appello della parte privata. 4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, così rubricati: (1)«nullità della sentenza impugnata in quanto caratterizzata da una motivazione meramente apparente e, pertanto, da ritenersi omessa e/o insufficiente e/o illogica…; violazione degli artt. 1, secondo comma, 36, secondo comma, n. 4, e 61 d. lgs 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att., in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»; (2)«nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento al motivo di doglianza afferente la nullità dell’avviso di accertamento per radicale difetto di motivazione, a norma dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.»; (3)«illegittimità della sentenza per […] non aver riscontrato l’illegittimità dell’avviso di accertamento in materia di IRPEF in quanto fondato unicamente sul valore accertato e/o definito ai fini dell’imposta di registro; … violazione degli artt. 58 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nell’interpretazione fornita dall’art. 5, comma 3, d. lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»; (4)«nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento al motivo di doglianza afferente (i)la correttezza del valore dichiarato nell’atto di vendita e la corrispondenza dello stesso al corrispettivo percepito ed al valore del bene, nonché (ii)l’erroneità ed infondatezza della determinazione del maggior valore disposta dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.»; (5)«nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento al motivo di doglianza afferente gli effetti del giudicato favorevole avente ad oggetto l’avviso di accertamento ai fini IRPEF, del tutto analogo a quello qui in esame, notificato alla comproprietaria dei terreni, a norma dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.». 5. L’Agenzia delle Entrate ha notificato tempestivo controricorso, con il quale ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, comunicando di aver provveduto ad annullare in via di autotutela l’avviso di accertamento impugnato. 6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. 7. Nel termine di cui al primo comma, terzo periodo, del predetto articolo, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha chiesto anch’ella di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, per le medesime ragioni addotte dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento della concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’Agenzia delle Entrate annullato in via di autotutela l’avviso di accertamento per cui è causa, come attestato dall’allegata nota in data 27 gennaio 2017. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, avuto riguardo al corretto comportamento processuale tenuto dalla parte pubblica. 3. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo questa espressamente prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 16869/2025, Cass. n. 21399/2025, Cass. n. 21703/2025, Cass. n. 24384/2025). P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Rom
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