CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 5168/2019 depositata il 20 settembre 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] due distinti avvisi diaccertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008 mediante i quali:(a)riprendeva a tassazione redditi di capitale, soggetti a impostasostitutiva, costituiti dai frutti civili presuntivamente prodotti nella misuraNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026stabilita dall’art. 6 del d.l. n. 167 del 1990, conv. dalla legge n. 227 del1990, dalle attività di natura finanziaria da lei asseritamente detenute inSvizzera, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art.4, commi 1, 2 e 3, del citato decreto-legge;(b)irrogava le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alleviolazioni tributarie contestate.1.1 Il medesimo ufficio finanziario notificava, inoltre, alla Barzini unper avere ella omesso di compilare il quadro RW, sezione II, delledichiarazioni inerenti agli anni d’imposta 2008 e 2009, riservatoall’esposizione dei redditi di fonte estera.1.2 I rilievi mossi con gli atti suindicati si fondavano sui dati ricavabilida ”schede clienti“ (fiches) estratte dalla cd. lista Falciani, chel’[OSCURATO:PERSONA] italiana aveva acquisito dall’autorità fiscalefrancese attraverso i canali di collaborazione informativa internazionaleprevisti dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 edalla Convenzione bilaterale fra Italia e Francia contro le doppieimposizioni del 5 ottobre 1989, ratificata a sèguito della legge n. 20 del1992.Dagli elementi a sua disposizione l’Agenzia aveva desunto che laBarzini fosse la beneficiaria di due distinti conti correnti aperti presso lafiliale di Ginevra della HSBC [OSCURATO:PERSONA], intestati uno a sé medesima,l’altro alla [OSCURATO:PERSONA].2. La contribuente impugnava gli atti predetti proponendo autonomiricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma, laquale, dopo averne disposto la riunione, li respingeva.3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, che con sentenzan. 5168/2019 del 20 settembre 2019 rigettava l’appello della parteprivata.Numero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/20264. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato a cinque motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992,nonché dell’art. 152 c.p.c., dell’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv.dalla legge n. 102 del 2009.1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente reputato ammissibilela deduzione svolta in grado di appello dall’Agenzia delle Entrate con laquale era stato per la prima volta sostenuto che il raddoppio dei terminiper l’accertamento trovasse fondamento nella previsione di cui all’art. 43,terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente rationetemporis, laddove negli atti impositivi l’Ufficio aveva, invece, propugnatola diversa tesi dell’applicabilità dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 12 del d.l.n. 78 del 2009.Viene, inoltre, evidenziato che tale deduzione era comunque destituitadi fondamento, non essendo configurabile, nel caso di specie, alcunafattispecie di reato tributario rispetto alla quale potesse ritenersisussistente l’obbligo di denuncia di cui all’art. 331 c.p.p., agli effettiprevisti dal citato art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.[OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe, inoltre, omesso di pronunciaresulla questione attinente all’operatività della disciplina sul raddoppio deitermini dettata dai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009,costituente «l’effettivo petitum del giudizio»; questione che in ogni casoNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026doveva considerarsi priva di fondamento, essendo tali norme prive diefficacia retroattiva.Viene pure obiettato che la disposizione di cui al comma 2-bisrisulterebbe incompatibile con la libertà di circolazione dei capitaliriconosciuta dall’art. 63 del T.F.U.E. e con la giurisprudenza della Corte digiustizia dell’Unione Europea formatasi in materia.Si richiede, pertanto, di disporre, ove necessario, rinvio pregiudizialealla detta Corte, ai sensi dell’art. 267 del Trattato.1.2 La censura non può trovare accoglimento, pur rendendosinecessario correggere la motivazione che in parte qua sorregge ildecisum.1.3 La CTR ha respinto l’eccezione della contribuente di decadenzadell’[OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio della potestà impositiva esanzionatoria, in base al rilievo che nella fattispecie troverebbeapplicazione la norma contenuta nell’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n.600 del 1973, nella versione temporalmente rilevante, prevedente ilraddoppio dei termini per l’accertamento in caso di violazione tributariacomportante l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno deireati contemplati dal d.lgs. n. 74 del 2000.1.4 La ratio decidendi spesa dai giudici regionali è giuridicamenteerronea, dovendo ritenersi operante nel caso in esame la diversa disciplinadettata dai commi 2-bis e 2-ter del d.l. n. 78 del 2009.1.5 Giova rammentare che in subiecta materia questa Corte haenunciato i seguenti princìpi di diritto, ormai consolidati:- la presunzione di evasione fiscale stabilita dall’art. 12, comma 2, deld.l. n. 78 del 2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009, in vigore dal 1°luglio 2009, con riguardo alle attività di natura finanziaria detenute inStati o territori a regime fiscale privilegiato, non ha naturaprocedimentale, bensì sostanziale -sia perché le norme in tema dipresunzioni sono collocate, nel codice civile, fra quelle sostanziali siaNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto congli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuenterispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo didocumentazione-, con la conseguenza che ad essa non è attribuibileefficacia retroattiva;- viceversa, hanno natura procedimentale, e non sostanziale, esoggiacciono, quindi, al principio tempus regit actum, le previsioni di cui aicommi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, le quali raddoppiano,rispettivamente, i termini stabiliti a pena di decadenza per la notificazionedegli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli didecadenza e prescrizione fissati per la notifica degli atti di contestazione odi irrogazione delle sanzioni comminate per l’omessa dichiarazione delledisponibilità finanziarie detenute all’estero;- queste ultime, pertanto, si applicano anche in relazione ai periodid’imposta anteriori alla loro entrata in vigore, indipendentementedall’applicabilità della presunzione legale di cui al comma 2, allorchè vengain rilievo la sottrazione a tassazione di redditi esportati in Stati o territori aregime fiscale privilegiato (cfr. Cass. n. 2662/2018, Cass. n. 29632/2019,Cass. n. 7957/2021, Cass. n. 8653/2022, Cass. n. 33965/2023, Cass. n.5964/2024).È stato, inoltre, puntualizzato che il comma 2-bis deve essere letto nelsenso che il raddoppio dei termini ivi previsto opera sia nel caso in cuil’accertamento si fondi sulla presunzione legale posta dal comma 2 sia inquello in cui, senza ricorrere ad essa, perchè non applicabileretroattivamente, l’Ufficio contesti la sottrazione a tassazione di redditiesportati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata avvalendosi, secondo leregole probatorie ordinarie, di presunzioni semplici ex art. 2729, primocomma, c.c. qualificate dalla gravità, precisione e concordanza.Giustifica tale equiparazione la ratio della disciplina, palesata dalcomma 1 dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, il quale chiarisce che leNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026norme contenute in detto articolo sono dirette a dare attuazione alleintese raggiunte fra gli Stati aderenti all’Organizzazione per laCooperazione e lo [OSCURATO:PERSONA] (OCSE) in materia di emersione diprivilegiati, fornendo agli uffici finanziari strumenti più efficaci (fra i quali ilraddoppio dei termini per l’accertamento) per contrastare, con o senzal’ausilio della presunzione legale di cui al comma 2, il fenomenodell’allocazione nei cd. ”paradisi fiscali“ delle disponibilità formate conredditi sottratti alla tassazione nazionale (cfr. Cass. n. 29632/2019, Cass.n. 35840/2022, Cass. n. 5964/2024).Con specifico riferimento al comma 2-ter non si è poi mancato disottolineare che il maggior lasso di tempo concesso al Fisco perl’irrogazione delle sanzioni non si pone in contrasto con la previsione di cuiall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che l’applicazione ”aritroso“ delle sanzioni per tutto l’arco temporale consentito dal raddoppiodei termini sconta comunque il limite della previa esistenza della normasanzionatoria (art. 5 del d.l. n. 167 del 1990), la quale è di gran lungaantecedente alle annualità pregresse passibili di accertamento (cfr. Cass.n. 29632/2019, Cass. n. 35840/2022, Cass. n. 27103/2025).1.6 Nel caso in esame, oltretutto, nemmeno può parlarsi diapplicazione retroattiva del predetto comma 2-ter rispetto allacontestazione delle sanzioni relative al periodo d’imposta 2009, essendo lanorma entrata in vigore nel corso di quell’anno.1.7 Per completezza, va soggiunto che appaiono prive di consistenzale doglianze della ricorrente incentrate sulla pretesa violazione delprincipio di irretroattività delle norme tributarie e sulla temuta lesionedell’affidamento del cittadino nella certezza del diritto, in quanto i citaticommi 2-bis e 2-ter non incidono sull’obbligazione tributaria e sui suoipresupposti, che rimangono immutati, ma assumono una valenzameramente procedimentale, concernendo la fase dell’accertamento deiNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026tributi e delle sanzioni (si vedano sull’argomento Cass. n. 11274/2001,Cass. n. 8415/2002, Cass. n. 6263/2021).1.8 Una volta acclarato che le disposizioni rilevanti nel caso di speciesono quelle contenute nell’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del2009, la Corte può limitarsi a correggere la motivazione della sentenza, aisensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., essendo il suo dispositivoconforme a diritto.È bene precisare che nulla osta all’intervento correttivo dianziillustrato.Invero, posto che il giudicato interno si determina su una statuizioneminima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto-norma-effetto, lacensura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre lacognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendonuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla ancherelativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali, non siano statisingolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.Conseguentemente, nel giudizio di cassazione un motivo può essereritenuto fondato o meno dalla Corte Suprema anche sulla scorta diargomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, poiché l’esercizio delpotere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito,come esposti nel ricorso e nella sentenza impugnata, incontra l’unicolimite rappresentato dalla doverosa osservanza del principio fissatodall’art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. n. 31439/2021; si vedano pure Cass. n.32682/2022, Cass. n. 24249/2024, Cass. n. 18966/2025); limite che nellaspecie è stato rispettato, avendo la stessa ricorrente dedotto che gli avvisidi accertamento e l’atto di contestazione oggetto di causa facevanoesplicito riferimento al raddoppio dei termini previsto dall’art. 12, commi2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009.1.9 Restano così superate tutte le critiche rivolte dalla Barzini allaparte della decisione in cui viene affermata l’operatività della diversaNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026norma recata dall’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.1.10 In ordine alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., si rilevacome la CTR, nell’inquadrare la fattispecie di causa nell’alveo dell’art. 43,terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, abbia implicitamente -ancorchèerroneamente, per quanto appena detto- escluso l’applicabilità dei commi2-bis e 2-ter dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009.Nessuna omissione di pronuncia è, perciò, dato ravvisaresull’argomento.1.11 Rimane da affrontare la questione attinente all’asseritaincompatibilità dell’art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009 con l’art.63 del T.F.U.E..1.12 Conviene anzitutto riportare il testo della norma comunitariarichiamata:«1. Nell’àmbito delle disposizioni previste dal presente capo sonovietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri,nonché tra Stati membri e Paesi terzi.2. Nell’àmbito delle disposizioni previste dal presente capo sonovietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Statimembri e Paesi terzi».1.13 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, lemisure restrittive vietate dall’articolo in commento comprendono quelleidonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in unoStato membro o i residenti di detto Stato membro dal compierne in altriStati (cfr. Corte giustizia, 10 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] of DFAInvestment [OSCURATO:PERSONA], C - 190/12; Corte giustizia, 22 novembre2018, Sofina e a., C - 575/17; Corte giustizia, 13 novembre 2019, CollegePension Plan of [OSCURATO:PERSONA], C - 641/17; Corte giustizia, 18 dicembre2007, Skatteverket, C - 101/05; Corte giustizia, 10 febbraio 2011, HariboLakritzen, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C - 436/08 e C - 437/08;Numero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026Corte giustizia, 10 maggio 2012, Santander, da C - 338/11 a C - 347/11;Corte giustizia, 30 gennaio 2020, Köln - [OSCURATO:PERSONA], C - 156/17).1.14 La libertà di circolazione dei capitali subisce, tuttavia, alcunederoghe.Segnatamente, in base all’art. 65 (ex art. 58), paragrafo 1, lett. a),del T.F.U.E., «[l]e disposizioni dell’articolo 63 [ex art. 56 - n.d.r.] nonpregiudicano il diritto degli Stati membri [...] di applicare le pertinentidisposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzionetra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quantoriguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del lorocapitale».Sul punto la Corte di Lussemburgo ha chiarito che tale norma,introducendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazionedei capitali, non può essere interpretata nel senso che qualsiasilegislazione tributaria prevedente una distinzione fra i contribuenti in baseal luogo in cui risiedono o allo Stato nel quale investono i loro capitali siaautomaticamente compatibile con il Trattato dell’Unione.La cennata deroga è, infatti, essa stessa soggetta a limitazione, inquanto il paragrafo 3 dell’art. 65 dispone che le misure e le procedurenazionali di cui al paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo didiscriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al liberomovimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63» (cfr. Cortegiustizia, 24 novembre 2016, SECIL - [OSCURATO:PERSONA] de Cal e CimentoSA, C - 464/14; Corte giustizia, 10 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] DFA [OSCURATO:PERSONA], C - 190/12).1.15 Le differenze di trattamento consentite dal paragrafo 1, lett. a),dell’art. 65 vanno, pertanto, tenute distinte dalle discriminazioni vietatedal paragrafo 3.1.16 Per potersi reputare legittima, una differenza di trattamento deveessere giustificata da ragioni di interesse generale o altrimenti riguardareNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026situazioni non comparabili (cfr. Corte giustizia, 24 novembre 2016, SECIL- [OSCURATO:PERSONA] de Cal e Cimento SA, C - 464/14; Corte giustizia, 10maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] SGIIC e a., da C - 338/11 aC - 347/11; Corte giustizia, 10 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA], HansRiegel e [OSCURATO:PERSONA], C - 436/08 e C - 437/08).Più in particolare, si è ritenuto che ricorrano ragioni imperative diinteresse generale, utili a giustificare una diversità di trattamento, oveoccorra garantire l’efficacia dei controlli fiscali (cfr. Corte giustizia, 6ottobre 2011, Commissione/Portogallo, C - 493/09), sempreché lanormativa di uno Stato membro subordini il riconoscimento di unvantaggio tributario al rispetto di determinati requisiti la cui osservanzapossa essere verificata unicamente tramite informazioni rese dallecompetenti autorità di uno Stato terzo e, in assenza di un obbligoconvenzionale del predetto Stato di fornire le informazioni richieste, risultiimpossibile ottenere da esso i chiarimenti necessari (cfr. Corte giustizia,24 novembre 2016, SECIL - [OSCURATO:PERSONA] de Cal e Cimento SA, cit.;Corte giustizia, 10 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eÖsterreichische Salinen, cit.).Nel solco tracciato dalla giurisprudenza unionale, questa Corteregolatrice ha ribadito che la rilevanza dell’art. 63 del T.F.U.E. non èpreclusa a priori dalla circostanza che il contribuente non risieda in unoStato membro (cfr. Cass. n. 21454/2022, Cass. n. 21475/2022, Cass. n.21479/2022, Cass. n. 21480/2022, Cass. n. 21481/2022, Cass. n.21598/2022).1.17 Coerentemente con tale impostazione, è stato quindi affermatoche:- in tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal2007 al 2010, da società residenti in Italia a fondi d’investimentomobiliare residenti negli [OSCURATO:PERSONA], l’art. 10, paragrafo 2, lett. b), dellaConvenzione Italia-U.S.A., in base al quale l’imposta applicata dallo StatoNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026di residenza della società che paga i dividendi «non può eccedere il 15 percento dell’ammontare lordo», va interpretato -in conformità al canonedella buona fede di cui all’art. 31, paragrafo 1, della Convenzione diVienna sul diritto dei trattati e ai princìpi della fiscalità comunitaria einternazionale- nel senso che anche ai dividendi pagati da società residentiai fondi comuni di investimento mobiliare aperti statunitensi si applical’aliquota del 12,5 per cento sul risultato della gestione, cui eranoassoggettati ratione temporis, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n.77 del 1983, i fondi comuni mobiliari aperti gestiti da società residenti(cfr. Cass. n. 21454/2022);- al fine di escludere la legittima applicazione di una differente aliquotadi tassazione degli utili corrisposti a fondi pensione italiani e statunitensi,non assume rilevanza la [OSCURATO:PERSONA]U.S.A. contro le doppieimposizioni, né tantomeno la previsione dell’art. 27, comma 3, del d.P.R.n. 600 del 1973, rivelandosi, invece, decisivo il principio generale di liberacircolazione dei capitali sancito dall’art. 63 del T.F.U.E., non ricorrendoun’ipotesi in cui si possa fare eccezione a tale principio ai sensi dell’art. 65del Trattato (cfr. Cass. n. 25691/2022);- in materia di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli annidal 2010 al 2012, da società residenti in Italia a fondi pensione residenti inStati terzi, ricorrono ragioni imperative di interesse generale atte agiustificare una diversità di trattamento, restando, conseguentemente,esclusa la violazione dell’art. 63 del T.F.U.E., laddove detti Stati sianoinseriti nella cd. black list dei Paesi che non garantiscono un adeguatoscambio di informazioni, nei sensi indicati dall’art. 168-bis del t.u.i.r. (cfr.Cass. n. 11719/2023).1.18 Alla luce del suesposto insegnamento giurisprudenziale, al qualeva data continuità, deve escludersi che nel caso in esame sia configurabilela violazione dell’art. 63 del T.F.U.E., considerato che:- le attività finanziarie non dichiarate dalla contribuente eranoNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026detenute in Svizzera;- al tempo dell’emissione dell’avviso di accertamento oggetto di causatale Nazione era inclusa nella black list di cui all’art. 1 del decreto delMinistro delle Finanze 4 maggio 1999, richiamato dall’art. 12, comma 2,del d.l. n. 78 del 2009;- soltanto per effetto della modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, deld.m. 20 luglio 2023 la Confederazione elvetica è stata eliminatadall’elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.1.19 Poichè il significato della norma comunitaria appare evidente,anche per essere stato precisato dalla giurisprudenza della Corte digiustizia, sì da non lasciare àdito ad alcun ragionevole dubbio sullacorretta soluzione da fornire alla questione sollevata (cd. teoria dell’acteclair), non si ravvisano i presupposti per il rinvio pregiudiziale ex art. 267del T.F.U.E. invocato dalla ricorrente (cfr. Cass. n. 2822/2024, paragrafo12.3).2. Con il secondo motivo viene contestata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4 e num. 5, c.p.c., l’«omessa valutazione da parte deiGiudici di seconde cure delle prove documentali offerte dalla contribuente,in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c.,nonché in violazione dell’art. 132 [secondo comma] n. 4 c.p.c.».2.1 Si sostiene che la Commissione regionale non avrebbe tenuto inalcun conto, ai fini della decisione della controversia, le prove addottedalla parte privata per contrastare la ricostruzione reddituale operatadall’[OSCURATO:PERSONA] su base presuntiva.Viene rimarcato che la contribuente aveva fornito una serie di elementidocumentali a supporto della tesi difensiva secondo cui le disponibilitàfinanziarie da lei detenute in Svizzera erano riconducibili a una vicendasuccessoria (eredità Feltrinelli).I giudici di seconde cure avrebbero, inoltre, tralasciato di considerareche le fiches acquisite dalle autorità italiane presso l’amministrazioneNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026finanziaria francese non contenevano alcun riferimento alla persona dellaBarzini e si sarebbero ingiustificatamente rifiutati di disporrel’espletamento della c.t.u. richiesta dalla contribuente al fine di accertarela manipolazione del materiale probatorio posto a base degli attiimpugnati.2.2 Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.2.3 Occorre, in primo luogo, tener presente che, essendosi al cospettodi una duplice conforme pronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“), ilricorso per cassazione poteva essere proposto esclusivamente per i motividi cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., in virtù delcombinato disposto dei commi quarto e quinto dell’art. 348-ter dellostesso codice, temporalmente applicabile.Al fine di non incorrere nella segnalata preclusione, l’impugnanteavrebbe dovuto dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste afondamento, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n. 26774/2016, Cass. n.5947/2023, Cass. n. 26934/2023); ma a tanto ella non ha provveduto.2.4 Quanto, poi, al preteso vizio motivazionale della pronunciagravata, è utile rammentare che, a sèguito della riformulazione dell’art.360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b),del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato dilegittimità sulla motivazione della sentenza è ormai ristretto alla verificadell’osservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111,sesto comma, della Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casidi «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione«perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c.,Numero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U.n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).2.5 Nessuna di queste è ravvisabile nella fattispecie in esame, attesoche la motivazione della qui impugnata sentenza, oltre ad esserericonoscibile sotto il profilo materiale e grafico, è intelligibile nel suocontenuto e non evidenzia palesi illogicità o insanabili contraddittorietà.2.6 La CTR ha spiegato che:- l’accertamento tributario compiuto nei confronti della Barzini sifondava sulle informazioni tratte dalla cd. ”lista Falciani“, «legittimamenteacquisita dalle autorità italiane» presso l’amministrazione finanziariafrancese;- «esiste[va]… un alto tasso di probabilità che i dati della lista Falciani”[fosser]o conformi al vero“, essendo pacifico che il funzionario F.H.operava presso la HSBC e che quest’ultimo a[veva], in violazione dei suoidoveri nei confronti del datore di lavoro, estratto dall’archivio informaticodella banca i files che costituiscono la così detta lista F. »;- «risulta[va] ampiamente provato che un conto corrente era intestatodirettamente all’appellante, mentre in quello intestato alla società [laStaccato [OSCURATO:PERSONA] - n.d.r.] era indicato con chiarezza che la personafisica che ne disponeva era sempre l’appellante»;- «[p]eraltro, la prova della disponibilità dei fondi si desume[va]aliunde laddove la contribuente -nell’argomentare che le somme de quibussarebbero [state] rimesse di fiduciari della gestione dell’eredità- avevaimplicitamente affermato di essere la beneficiaria di quei conti»;- «[a]nche la censura relativa alla mancata considerazione dell’esitoNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026del giudizio penale e[ra] priva di pregio», stante «la assoluta indipendenzadello stesso d[a]l giudizio tributario, basato su presupposti assolutamentediversi»; tanto più che, «[…] nella specie, il procedimento penale si e[ra]chiuso con un’archiviazione, […] atto assolutamente irrilevante e nondefinitivo, poiché [avrebbe] pot[uto] anche non escludere l’eventualeriapertura delle indagini nel caso di rilevamento di ulteriori elementi».2.7 Il supporto argomentativo della decisione raggiunge, dunque, lasoglia del «minimo costituzionale» di cui sopra.2.8 Per quel che concerne la prospettata violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., va ricordato che essa si configurasolo quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su prove nonaddotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge lopermette, oppure abbia disatteso prove legali vagliandole secondo il suoprudente apprezzamento o, per contro, conferito valore di prova legale auna risultanza istruttoria che ne è priva.Non è, perciò, ammissibile una censura con la quale, dietro l’apparentededuzione del vizio di errata interpretazione o applicazione delle citatenorme processuali, si contesti, in realtà, la valutazione del materialeistruttorio compiuta dal detto giudice (cfr., ex plurimis, fra le più recenti,Cass. n. 5531/2025, Cass. n. 8868/2025, Cass. n. 13115/2025, Cass. n.13372/2025).2.9 Nella specie, quel che si imputa alla CTR non è di aver deciso lacausa in base a prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio oltre ipoteri di indagine riconosciuti al giudice, né di aver attribuito a unadeterminata prova una valenza diversa da quella prevista dalla legge,bensì di aver erroneamente valutato il materiale istruttorio, nonriconoscendo il giusto peso ai documenti prodotti dalla contribuente asostegno del suo assunto difensivo.Una critica così formulata non può, però, avere spazio nell’odiernasede processuale, risolvendosi nel tentativo di sollecitare la Corte a un nonNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026consentito riesame del giudizio in fatto espresso dal collegio regionale.Non va, peraltro, dimenticato che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità, spetta in via esclusiva al giudice di merito il còmpito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra lecomplessive risultanze del processo, quelle reputate maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, nonché la facoltà diescludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di unaprova, senza che egli sia tenuto ad esaminare analiticamente tutte leemergenze processuali o a confutare ogni argomentazione delle parti (cfr.Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 33460/2023, Cass. n. 4470/2025).2.10 Riguardo, infine, alla doglianza concernente la mancataammissione di una c.t.u., va ricordato che tale mezzo istruttorio èsottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamentodel giudice di merito, il quale può motivare l’eventuale diniego ancheimplicitamente, con argomentazioni desumibili dal contesto generale e dalquadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. n. 15219/2007,Cass. n. 9641/2010, Cass. n. 25253/2019, Cass. n. 16325/2024).3. Con il terzo mezzo sono dedotte, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12,comma 7, della legge n. 212 del 2000, «nonché dei princìpi elaborati dallagiurisprudenza della Suprema Corte sul punto».3.1 Si addebita alla CTR di aver a torto ritenuto legittima l’emissionedegli avvisi di accertamento e dell’atto di contestazione per cui è causa,quantunque non preceduta:(a)dalla redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni asèguito della notifica alla contribuente di un invito a comparire ex art. 32,primo comma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973;(b)dall’assegnazione del previsto termine di sessanta giorni per poterla comunicazione all’Ufficio di eventuali osservazioni e richieste.Numero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/20263.2 La lagnanza è infondata.3.3 Come si ricava dalla ricostruzione della vicenda di causa operatadalla stessa ricorrente, l’emissione degli atti di cui trattasi è statapreceduta dalla consegna del processo verbale di constatazione redatto il3 febbraio 2011 dal Comando del I Gruppo di Roma del I [OSCURATO:PERSONA] di Finanza.Rispetto alla data di tale consegna il termine dilatorio di sessantagiorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 è statopienamente osservato, essendo la notifica degli avvisi di accertamento edell’atto di contestazione avvenuta fra il 18 e il 25 maggio 2015.3.4 Ciò posto, va osservato che a sèguito dell’invito a comparirenotificato dall’Ufficio alla contribuente ai sensi dell’art. 32, primo comma,num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 non si rendeva necessaria la redazionedi un nuovo verbale di chiusura delle operazioni, né tantomenol’assegnazione di un ulteriore termine di sessanta giorni per eventualiosservazioni e richieste.L’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 tende, infatti, atutelare il contraddittorio a fronte degli elementi raccolti in sede diaccesso, ispezione e verifica nei locali in cui si svolge l’attività delcontribuente e trova la sua giustificazione nella possibilità di interlocuzionefra il Fisco e il contribuente, al fine di consentire a quest’ultimo di opporrele sue ragioni e produrre documentazione per evitare l’emissione dell’attoaccertativo e/o diminuire l’eventuale pretesa tributaria.Tale interesse non può, invece, dirsi sussistente nell’ipotesi in cui iverificatori, dopo l’accesso presso i locali del contribuente, conclusosi conla redazione del processo verbale di constatazione da lui firmato, abbianoproceduto a ulteriori verifiche sulla base di un’istruttoria interna, qualefini della tutela approntata dalla richiamata norma, non assumono rilievole successive attività svoltesi presso l’Ufficio o presso terzi (cfr. Cass. n.Numero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/202618103/2018, Cass. n. 27732/2018, Cass. n. 34519/2019, Cass. n.9840/2020).3.5 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, dai quali non v’èragione di discostarsi, la doglianza si rivela priva di pregio.4. Con il quarto motivo sono prospettate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione del «principiodell’invalidità derivata degli atti impositivi».4.1 Viene ascritto alla CTR di aver erroneamente negato che lestatuizioni contenute nella sentenza n. 6992/15/16, con la quale essastessa aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti dellacontribuente per l’anno d’imposta 2005, avessero determinato l’invaliditàderivata degli atti oggetto della presente controversia.Si assume che, «discendendo gli atti [in questione] dallo stesso pvc dacui proviene l’avviso relativo all’annualità 2005, gli avvisi relativiall’annualità 2007 e 2008, nonchè l’atto di irrogazione delle sanzioni 2008e 2009, d[o]v[eva]no essere annullati per illegittimità derivata».4.2 Il motivo non può trovare ingresso.4.3 La CTR, richiamando espressamente la norma di cui all’art. 57 deld.lgs. 546 del 1992, ha dichiarato inammissibile la lagnanza in esame«[...] perchè formulata per la prima volta in appello».4.4 Tale assorbente ratio decidendi è stata completamentepretermessa dalla ricorrente, che in questa sede si è limitata a criticareesclusivamente le argomentazioni di merito spese ad abundantiam dallaCommissione.Queste ultime, tuttavia, siccome svolte sùbito dopo una statuizionedeclinatoria della potestas iudicandi, devono essere ritenute prive di effettigiuridici (cfr. Cass. n. 29529/2022, Cass. n. 33023/2023, Cass. n.4660/2024, Cass. n. 5360/2024), con la conseguenza che l’unica ragionedecisoria rilevante non risulta impugnata.5. Con il quinto mezzo sono denunciate, a norma dell’art. 360, primoNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026comma, num. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 163 delt.u.i.r. e dell’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973.5.1 Si sostiene che i giudici di secondo grado avrebbero erroneamenterespinto il motivo di appello con il quale era stata contestata l’illegittimaduplicazione dell’IRPEF liquidata in relazione all’anno 2007 e delle sanzioniirrogate per la mancata compilazione del quadro RW, sezione II, delledichiarazioni dei redditi inerenti agli anni 2008 e 2009.5.2 La doglianza segue le sorti della precedente.5.3 La CTR ha dichiarato inammissibile l’anzidetta questione «poichénon [... era...] stata oggetto di motivo aggiunto proposto nei modi e nelleforme di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 546/92, e quindi, essendo stataproposta per la prima volta in appello, soggiace[va] alla disciplina di cuiall’art. 57 dlgs n. [54]6/92».5.4 Anche in questo caso la ricorrente, anziché attaccare la reale ratiodecidendi della sentenza, censura unicamente le successive e ininfluentiargomentazioni di merito svolte ad abundantiam dal collegio regionale.6. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.7. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.8. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti dellaricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondereall’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate incomplessivi 13.200 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unNumero registro generale 9100/2020Numero sezionale 2575/2026Numero di raccolta generale 8552/2026Data pubblicazione 06/04/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 19 marzo 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]