CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16325/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale dell’Umbria il 24 dicembre 2019, n. 444/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2 02 4 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “[OSCURATO:PERSONA] del LavoroS.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria il 24 dicembre 2019, n. 444/02/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvis o di rettifica catastale con rideterminazione della rendita da € 39.728,00 ad € 94.400,00 per un fabbricato ubicato in Perugia alla Piazza d’Italia n. 13e sviluppato su sei livelli (di cui quattro fuori terra e due sotto terra), all’esito di procedura “DOCFA”dell’anno 2016 (per una diversa distribuzione degli ambienti interni), ha rigettato l’appello propost o da lla medesima nei confronti d ell ’Agenzia delle Entrate a vverso l a sentenz a depositat a dalla Commissione tributaria provinciale di P erugia il 30 novembre 2018, n. 629/03/2018 , con co mpensazione d elle spese giudiziali; 2. il giudice di appello haconfermato la decision e di prime cure –che aveva rigettato il ricorso originario - sul presupposto che la rettifica della rendita fosse giustificata dalla stima diretta dell’immobile, nonché dalla comparazione con i dati desunti da una precedente procedura “DOCFA” dell’anno 2014 e con la rendita attribuita ad un immobil e similar e destinato a sede della filiale della Banca d’Italianel medesimo contesto urbano ; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. la ricorrente ha depositato memoria ex art. 389 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato asette motivi; 1.1con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente fosse gravata dall’onere di provare la correttezza della rendita proposta con la domanda “DOCFA”, la cui congruità non sarebbe stata supportata dagli elementi addotti; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, peressere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione apparente circa la prova fornita dall’amministrazione finanziaria in ordine alla fondatezza della rettifica sulla base della presunzione desumibile dal confronto tra la rendita proposta dalla contribuente conla domanda “DOCFA” dell’anno 2014 e la rendita di un fabbricato similare ubicato in adiacenza; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’amministrazione finanziaria avesse correttamente basato la rettifica sulla domanda “DOCFA” dell’anno 2014, senza alcun riferimento agli elementi suscettibili di influire sulla stima diretta del fabbricato (suolo, costruzioni, impianti strutturalmente connessi alla costruzione che ne accrescono la qualità e l’utilità); 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 64, comma 3, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i valori “OMI” –su cui la perizia stragiudiziale della contribuente era basata - non potessero fungere da valido parametro per la stima diretta del fabbricato; 1.5 con il quinto motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pernon essere stata disposta dal giudice di secondo grado una consulenza tecnica d’ufficio per la valutazione del fabbricato, a fronte della contrapposizione tra le valutazioni prospettate dalle parti; 1.6 con il sesto motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pernon essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la perizia stragiudiziale della contribuente non era fondata soltanto sui valori “OMI”, ma anche «su ulteriori elementi specificamente riferibili al bene oggetto di valutazione» in relazione alle peculiari caratteristiche del fabbricato («elevata dimensione unitaria», «presenza di un solo ingresso», «costi di frazionamento impiantistico elevati», «notevoli costi urbanistici in caso di mutamento di destinazione d’uso»); 1.7 con il settimo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pernon essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che il fabbricato limitrofo assunto a comparazione possedesse caratteristiche completamente differenti dal fabbricato soggetto a rettifica della rendita, posto che «l’edificio in cui ha sede la Banca d’Italia è un cielo/terra con accesso lungo tutte le vie laterali, dotato di rifiniture di pregio decisamente maggiore rispetto a quelle che ornano l’u.iu. di proprietà della Banca destinato com’è ad assolvere funzioni di “rappresentanza” e di prestigio che certo non si addicono all’u.i.u. in contestazione, quali i “timpani” che sovrastano le finestre che si aprono silla facciata ovvero la dotazione di bugnati d’angolo e zoccoli di cui la filiale di BNL è, invece, priva. Diversamente l’u.i.u in questione non ha accesso lungo tutte le vie laterali ed ha soltanto un ingresso principale con conseguente necessità di opere di trasformazione in caso di eventuale frazionamento»; 2. il primo motivo è infondato. 2.1 è incontroverso tra le parti, c ome emerge anche dalla sentenza impugnata , che l’ att o impositiv o in contestazione rinvengada dichiarazione di variazione ( artt. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, nel testo novellato dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514,e 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), c he è stat a presentat a secondo la procedura (c . d. “DOCFA”) disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994,n. 701; 2.2 come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura “DOCFA”, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso ( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024, n. 9127); 2.3la fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi: difatti, i dati forniti dallacontribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della rendita per il fabbricato; 2.4 per quanto attiene , poi, alla ripartizione dell’onere probatorio in subiecta materia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall'amministrazione finanziaria in rettifica di quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura “DOCFA” di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, l'onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa amministrazionefinanziaria, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l'immobile; ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria e la classe attribuite all'immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre tale prova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 6^- 5, 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2020, n. 8724; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2021, n. 13341; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2023, n. 12747); 2.5 tuttavia, nel caso di specie, il giudice di appello non ha addossato a carico della contribuente l'onere di provare l'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, avendo affermato – in totale adesione al principio ora enunciato -che: «Se infatti è pur vero che è onere dell’Ufficio dimostrare gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa impositiva, allorché quest’ultimo abbia adempiuto al riguardo è il contribuente ad essere onerato di dimostrare quanto dal medesimo allegato. Ritiene questa Commissione che, nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate abbia sufficientemente dimostrato la fondatezza della rettifica, sia tramite l’elemento presuntivo rappresentato dalla dichiarazione DOCFA 2014 (...), che mediante il confronto con il valore riferito ad un immobile similare di proprietà della Banca d’Italia adiacente a quello della BNL»; 3. il secondo motivo è infondato; 3.1 in proposito, va preliminarmente rilevata l’erroneo richiamo del ricorrente ad una «violazione dell’art. 112 cod.proc. civ.» in relazione all’inequivoca volontà di censurare la «motivazione apparente» della sentenza impugnata, per cui la doglianza deve essere più propriamente riqualificata nei corretti termini di violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 3.2 come è noto, l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...)4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)»; 3.3 per costante giurisprudenza di questa Corte, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2024, n. 14337); 3.4 peraltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale”richiesto dall'art.111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354 ; Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2024, n. 14337); 3.5 nella specie,tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione delle ragioni sottese alrigetto del gravame con riguardo alla prova fornita dall’amministrazione finanziaria in ordine alla fondatezza della rettifica; 3.6 in proposito, oltre alle argomentazioni trascritte nella disamina del primo motivo (sub§ 2.5) in ordine agli elementi allegati dall’amministrazione finanziaria (che qui si richiamano), la sentenza impugnata ha puntualmente analizzato gli elementi addotti dalla contribuente, pervenendo ad una valutazione negativa circa l’idoneità di questi ultimi ad inficiare le circostanze documentate a supporto della rettifica con l’affermazione che: «Per contro la BNL ha addotto unicamente le valutazioni di cui alla perizia predisposta da un tecnico dalla stessa incaricato, le cui risultanze non sono tuttavia condivisibili. Infatti in detto elaborato il parametro di riferimento è essenzialmente basato sulle quotazioni dell’osservatorio del mercato immobiliare (OMI) che, tuttavia, non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, potendo variare in funzione di molteplici parametri ed essendo idonee solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima (...). Né la Banca ha dimostrato le ragioni per cui il confronto con il valore dell’immobile limitrofo di proprietà della Banca d’Italia sarebbe errato, limitando le proprie difese ad una generica rappresentazione circa asserite diversità tra le due unità immobiliari priva di adeguata dimostrazione» 4. il terzo motivo è inammissibilee, comunque, infondato; 4.1 invero, la censura attiene ad un vizio che, al più, avrebbe dovuto essere denunciatoab origine col ricorso introduttivo in relazione all’atto impositivo, avendo riguardo ai parametri adoperati dall’amministrazione finanziaria per la stima del fabbricato ai fini della determinazione della rendita, per cui la relativa deduzione è in totale distonia con la ratio decidendi della sentenza impugnata; 4.2 per cui, la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisumdella sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4, cod. proc. c iv ., con conseguente inammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (tra le tante: (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n. 17509; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2023, n. 25526); 4.3 aggiungasi che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso percassazione con cui si denunci un vizio dell'attoimpugnato diverso da quelli originariamente allegati(Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2015, n. 22810; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2020, n. 19929; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1078; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2024, n. 14392); 4.4 difatti, nella specie, non risulta che tale illegittimità sia stata denunciatadalla contribuente in sede di proposizione del ricorso originario, non essendone stato riprodotto né trascritto il contenuto secondo il canone dell’autosufficienza;4.5 ad ogni buon conto, nemmeno è pertinente il richiamo all’osservanza della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, secondo la prospettazione della ricorrente, consentirebbe di separare -con un’autonoma identificazione sul piano catastale, anche in vista dell’eventualità di una futura cessione ad altri soggetti - gli spazi dedicati ad uffici direttivi dagli impianti caratterizzanti la permanenza sotto la categoria D/5 degli ambienti riservati all’attività bancaria; 4.6 l’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che:«21. A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 22. A decorrere dal 1°gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21»; 4.7 con una tecnica legislativa “ per esclusione ” , tale disposizione descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore, per poi escludere, nella sua ultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di “imbullonati”; la scelta legislativa è, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20726; Cass., Sez. 5, 22 settembre 2021, n. 25784; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22551); 4.8 la nozione normativa di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale « prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. (…) È, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo» (Cass., Sez. 6^ - 5 , 30 settembre 2020, n. 20726; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22551); 4.9 la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la norma in esame non ha natura impositiva, ma catastale e che, soprattutto, essa non delinea l’eccezionalità di una esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regime ordinariamente applicabilea tutti quei beni che - per quanto infissi al suolo e non privi di connotati “immobiliari” – rientrino nella tipologia generale dei «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo»( Cass., Sez.5^, 18 luglio 2022, n. 22551); 4.10 nel caso in esame,si tratta di un’unità immobiliare che la contribuente ha descritto, nel ricorso introduttivo, come «un fabbricato di remota costruzione, edificato nel 1900, che si eleva per quattro piani fuori terra, di cui il piano terra è formato da una sala adibita a al pubblico mentre i piani sovrastanti sono destinati ad accogliere gli uffici amministrativi, nonché di un primo piano interrato e di un secondo piano interrato in cui è presente un locale adibito a caveau»; 4.11 in subiecta materia , la c ircolare emanata dal Ministero delle Finanze l’1 febbraio 2016, n. 2/E, ha chiarito chel’art. 1, comma 21, della citata legge ridefinisce l’oggetto della stima catastale per gli immobili in argomento, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita, e quali, al contrario, siano gli elementi - tipicamente di natura impiantistica -da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo; 4.12 come è stato c orrettamente chiarito dal la predetta circolare, si tratta di una rideterminazionepreordinata al fine di realizzare l’uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione; l’aggiornamento catastale, per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri deve avvenire, attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più oggetto di stima catastale; a tal fine è stata adeguata la procedura “DOCFA” per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al [OSCURATO:PERSONA], considerata l’esigenza di monitorare tali variazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche al fine di effettuare le specifiche comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, previste dall’art. 1, comma 24, della citata legge; la richiamata c ircolare ha affermato che tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita con l’esclusione degli eventuali componenti impiantistici che non sono più oggetto di stima diretta; nella nuova procedura “DOCFA”è stata introdotta un’ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata «dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015 », a cui è automaticamente connessa la causale «rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015»; 4.13 la previsione normativa di cui all’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si innesta, dunque, sulla originaria procedura “DOCFA”con la conseguenza che il regime degli oneri probatori resta invariato; va riaffermato, pertanto, in tema di classamento di immobili, il consolidato orientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura “DOCFA”, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso; 4.14 nel caso in esame, quindi, partendo dalla premessa che il contribuente ha il diritto di modificare la rendita proposta all’amministrazione finanziaria, quando la situazione di fatto o di diritto originariamente denunciata non corrisponda più a quella attuale, tuttavia, non risulta che la ricorrente abbia dedotto, né provato circostanze da cui desumere che la dichiarazione di variazione “DOCFA” comprendesse anche elementi, quali macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali all’esercizio dell’attività bancaria, che, in base alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, non avrebbero dovuti essere computati ai fini della determinazione della rendita. 5. il quarto motivo è infondato; 5.1 in proposito, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudizialedi parte (privata), ancorché asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (tra le tante: Cass., Sez. 16 5^, 29 luglio 2011, n. 16650; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2021, n. 18857; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 602; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2023, n. 21727; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9462); 5.2 in particolare, si rammenta che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento,non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato; non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazionediscrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto(Cass., Sez. 5^, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16579; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2023, n. 21727; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9462); 5.3 peraltro, neppure va trascurato –in relazione al contenuto della perizia stragiudiziale di parte - che l e quotazioni “ OMI ” , risultanti dal sito web dell'Agenzia delle E ntrate, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini delle impostedi registro, ipotecaria e catastale, essendo idonee a condurre ad indicazioni di valore di larga massima (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 21 dicembre 2015, n. 25707; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2016, n. 19466; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9479; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22552; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21054; Cass., Sez. 29 marzo 2022, nn. 10021 e 10022); pertanto, il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori “OMI”, per aree edificabili del medesimo Comune, non è idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell'immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2017, n. 9474; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21054; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30890; Cass., Sez. 29 marzo 2022, nn. 10021 e 10022), per cui, anche eventuali adattamenti di tali valori in relazione alle particolari condizioni e qualità dell’immobile non sanano la valenza meramente indiziaria del criterio estimativo; 6. il quinto motivo è inammissibile; 6.1 ènoto che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 3404); 6.2 l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458;Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima diquestioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426).6.2nella specie, però, il “ fatt o ” asseritamente decisiv o è stat o ravvisato dal ricorrente nell’omesso espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio; 6.3 tuttavia , in proposito, va ricordato che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è censurabile per cassazione solo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.p roc. c iv ., in relazione all’omesso esame di specifici fatti oggetto di discussione tra le parti, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza impugnata o dagli atti processuali e la cui decisività avrebbe consentito lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio (in termini: Cass., Sez. 1^, 23 marzo 2017, n. 7472; Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2023, n. 25281), e dunque, se del caso, scontando le preclusioni derivanti dalla doppia conforme in fatto previste dapprima dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. e, adesso, dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., per come introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppio grado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; 7. il sesto motivo ed il settimo motivo sono inammissibili; 7.1 richiamate le massime citate con riguardo al perimetro dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., va rilevato che il giudice di appello ha attentamente vagliato le argomentazioni della perizia stragiudiziale di parte e le caratteristiche del fabbricato assunto a comparazione in relazione alla similarità rispetto a quelle del fabbricato soggetto a rettifica, pervenendo alla conclusione che:«Per contro la BNL ha addotto unicamente le valutazioni di cui alla perizia predisposta da un tecnico dalla stessa incaricato, le cui risultanze non sono tuttavia condivisibili. Infatti in detto elaborato il parametro di riferimento è essenzialmente basato sulle quotazioni dell’osservatorio del mercato immobiliare (OMI) che, tuttavia, non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, potendo variare in funzione di molteplici parametri ed essendo idonee solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima (...). Né la Banca ha dimostrato le ragioni per cui il confronto con il valore dell’immobile limitrofo di proprietà della Banca d’Italia sarebbe errato, limitando le proprie difese ad una generica rappresentazione circa asserite diversità tra le due unità immobiliari priva di adeguata dimostrazione»; 7.2 pertanto, i mezz i rischia no di risolversi in una mera sollecitazione alla rivalutazione del merito ed alla rinnovazione dell’accertamento in fatto, che sono precluse al giudice di legittimità; 8. a lla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la in fondatezza o l’inammissibilità de i motiv i dedotti, il ricorsodeve essere rigettato; 9. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; 10. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura complessiva di € 4.500,00 per