CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 29529/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14870-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - non chè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 633/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2020 R.G.N. 999/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.11.2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'estratto di ruolo relativo a cartelle esattoriali e avvisi di addebito emessi in suo danno per omesso pagamento di contributi previdenziali; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l'INPS e l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con distinti controricorsi; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo e il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 214- 215 c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito deciso la causa senza pronunciarsi sull'avvenuto disconoscimento della conformità all'originale e dell'autenticità delle sottoscrizioni delle relazioni di notifica prodotte in giudizio dall'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e nonostante che i convenuti e odierni controricorrenti non avessero successivamente formulato alcuna istanza di verificazione; che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l'istanza di rateazione prodotta in atti costituisse riconoscimento di debito idoneo a interrompere la prescrizione; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che l'odierno ricorrente, pur indicando a pag.4 del proprio appello di voler impugnare anche la statuizione di prime cure concernente il difetto d'interesse dell'opposizione volta a far dichiarare la prescrizione dei crediti in assenza di previa istanza di sgravio e di qualsivoglia iniziativa esecutiva da parte dell'ente creditore, non aveva articolato al riguardo alcuno specifico motivo di gravame né aveva formulato apposita domanda nelle conclusioni, hanno ritenuto che la statuizione del primo giudice circa l'inammissibilità del ricorso fosse ormai "coperta da giudicato" e che ciò impedisse "ex se l'accoglimento dell'odierna impugnazione", aggiungendo che "in ogni caso tutti i motivi di appello [...] sono infondati" (così la sentenza impugnata, pag. 10); che, non avendo parte ricorrente formulato alcun motivo di censura avverso la statuizione d'inammissibilità per essersi formato il giudicato interno, il ricorso va dichiarato senz'altro inammissibile, atteso che, se è vero che le argomentazioni sul merito che il giudice impropriamente abbia inserito in sentenza, subordinatamente ad una statuizione di inammissibilità della domanda o di difetto di giurisdizione o competenza, restano meramente ipotetiche e virtuali, al punto che la parte soccombente non ha l'onere né ovviamente l'interesse ad impugnarle (così Cass. S.U. n. 3840 del 2007), non è meno vero che deve considerarsi inammissibile l'impugnazione che pretenda un sindacato in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata, senza invece censurare la statuizione d'inammissibilità, atteso che sull'unica ratio decídendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata deve ormai ritenersi caduto il giudicato;che, in tal senso, non può convenirsi con l'assunto di Cass.n. 7995 del 2022, secondo la quale, allorché il giudice d'appello abbia rilevato in motivazione l'inammissibilità dell'impugnazione e abbia comunque esaminato il merito del gravame, pervenendo nel dispositivo al rigetto dell'impugnazione, la statuizione d'inammissibilità si dovrebbe considerare effettuata ad abundantiam e alla stregua di un mero obiter díctum che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendí sarebbe in realtà rappresentata dal rigetto nel merito del gravame; che, al riguardo, non possono non ribadirsi le ragioni enunciate da Cass. S.U. n. 3840 del 2007, cit., circa l'impossibilità di valutare allo stesso modo, in termini di efficacia e conseguente suscettibilità di passare in giudicato, ogni subordinata ratio decídendí che sia stata svolta nella motivazione della sentenza, dovendosi invece distinguere il caso in cui la motivazione ulteriore sia volta a sorreggere con più argomenti (anche su piani gradati) la decisione di un medesimo aspetto della domanda (ovvero di una eccezione) dalla ipotesi in cui la motivazione ad abundantiam attiene a domande o eccezioni il cui esame è precluso al giudice proprio in ragione della natura della questione di rito decisa principalíter; che a non diverse conclusioni può indurre la circostanza che il dispositivo sia formulato in termini di rigetto e non di inammissibilità, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l'interpretazione del giudicato, sia esso interno o esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione (così da ult. Cass. n. 19252 del 2018);che, dovendo pertanto riaffermarsi che la declaratoria di inammissibilità (della domanda o del gravame) definisce e chiude il giudizio, per modo che le ulteriori considerazioni di merito che siano state svolte nella sentenza, provenendo da un giudice che si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa, non possono attingere al rango di autonoma (o addirittura esclusiva) ratio decidendi della decisione, l'odierno ricorso, che non ha impugnato l'unica statuizione giuridicamente rilevante della sentenza impugnata, va - come anzidetto - dichiarato inammissibile per essere ormai quella statuizione coperta da giudicato; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore delle parti controricorrenti; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 4.200,00, di cui C 4.000,00 per compensi, per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e spese prenotate a debito per la controricorrente Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co