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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07756/2026

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ORDINANZAsul ricorso 3060-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale490 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;Numero registro generale 3060/2022- controricorrente - Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 7756/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 782/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 30/01/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 122/2020, del 22/07/2020, il Tribunale diSiena ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse adagire, il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] Srl avversol’estratto di ruolo e gli atti prodromici, avendo rilevato la ritualenotifica via PEC, l’esistenza di istanze di rateazione e didefinizione agevolata, nonché la mancanza di tempestivaopposizione dei suddetti atti.2.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 782/2021, haritenuto, a sua volta, inammissibile l’appello della società [OSCURATO:SOCIETA], perché limitato soltanto ad alcuni capi della sentenzae perché non corredato da motivi specifici, nel merito, ritenuticomunque infondati.

Ha condannato l’appellante al pagamentodelle spese processuali sostenute dalle controparti e, neiNumero registro generale 3060/2022Numero sezionale 490/2026confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore somma di euro 6.780,N0u0me,r o adii r accolta generale 7756/2026Data pubblicazione 31/03/2026sensi dell’art.96 comma 3 c.p.c.3.

Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] Srl ha proposto ricorso percassazione affidato ad otto motivi.4.

L’INAIL ha depositato tempestivo controricorso mentrel’Agenzia delle Entrate–Riscossione si è costituita tardivamenteal solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale.L’ INPS è rimasto intimato.5.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 30 gennaio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod.proc. civ.).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza indicata inepigrafe, sulla base di otto motivi, così testualmente rubricati:1) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. error inprocedendo, art. 132 cod. proc. civ. in relazioneall’inammissibilità dell’appello ex art. 312 e 434 cod. proc. Civ;2) Ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per nullità dellasentenza per avere la Corte territoriale ritenuto notificati gliavvisi di addebito n. 40420170000696553 e n.404200180000779731, nonostante l’Ente previdenziale nonavesse provato la notifica e la medesima Corte territoriale nonabbia rilevato tale preliminare ed assorbente omissione.Inesistenza per mancata produzione dei referti di notifica;3) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessapronuncia della Corte territoriale in relazione all’eccepitamancata corrispondenza tra gli avvisi di addebito e referti dinotifica prodotti dall’Ente previdenziale.

Onere della prova acarico dell’Ente;Numero registro generale 3060/20224) Ex art 360, comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 7756/2026della legge n. 53/1994 ex art. 3 – bis, dell’art. 26, comma 2,[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]del DPR n. 602/1973, dell’art. 57 – bis del d. lgs n. 82/2005(Codice dell’[OSCURATO:PERSONA], ‘CAD’) e art. 2697 cod.civ. in relazione alle notifiche effettuate via PEC dall’INPS.Inesistenza delle notifiche;5) Ex art 360, comma 1, n. 4, per nullità della sentenza inrelazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PECdall’INPS da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi IPA;6) Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione di legge sull’ eccepita decadenza dall’eserciziodel potere impositivo e di riscossione degli Enti in relazione agliavvisi di addebito n.40420170000240954 (sub 23), n.10420190001012223 (sub 24) e n.40420190000056435 (sub25);7) Ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. in relazione al fattoche l’istanza di rateazione e i pagamenti parziali non risultano8) Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione efalsa applicazione dell’art 96 comma 3 cod. proc. civ. inrelazione alla condanna comminata dalla Corte territoriale allasocietà ricorrente.2.In via preliminare, va considerato che la Corte di appello hadichiarato l’inammissibilità del gravame rilevando che non tuttii capi della sentenza di primo grado erano stati impugnati e chei motivi di gravame difettavano di specificità, costituivano merariproposizione delle deduzioni di primo grado, chiarendo perognuno di essi le ragioni dell’inammissibilità (pagg 5.8).Ha poi formulato ad abundantiam una valutazione diinfondatezza dei motivi, considerando la ritualità della notificaNumero registro generale 3060/2022Numero sezionale 490/2026degli atti prodromici, la tardività delle eccezioni sollNeuvmaertoe d,i raccolta generale 7756/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’applicabilità dell’art 4 novies D.L. 34/2019 conv. nella l.58/2019.2.1.Tale ulteriore valutazione di merito non ha trovato peròsbocco nel dispositivo (dichiarativo soltanto dell’inammissibilitàdel gravame) e proviene da un giudice che, con la pregiudizialedeclaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestasiudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa (cfrS.U. sentenza 20/02/2007 n° 3840).2.2.

La statuizione di inammissibilità dell’appello costituisce,quindi, la ratio decidendi della sentenza impugnata che, comenel caso di improponibilità ed improcedibilità dell'appello, noncomporta l’effetto sostitutivo della sentenza di primo grado,essendo l'appello definito in rito (cfr. Cass. n. 2885/73;n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n.29021/2018; 5373/2024)3.Nel caso di specie, parte ricorrente, con il primo motivo diricorso, ha censurato la statuizione di inammissibilità dellaCorte territoriale, limitandosi a dedurre in generale sull’onere dispecificità dei motivi (pag 33-35) e ad evidenziare che l’atto diappello si riportava “a tutto quanto dedotto argomentato edeccepito nel procedimento di primo grado, avuto riguardo sia alricorso introduttivo sia ai verbali di causa“ e conteneva ottomotivi (non riportati).Il motivo così formulato è del tutto generico e non tiene contodelle plurime e specifiche argomentazioni esplicitate dalla Corteterritoriale a sostegno della declaratoria di inammissibilità deisingoli motivi.Il ricorso per Cassazione, innanzitutto, non ha trascritto i motividi appello e la sentenza di primo grado nelle parti necessarie aconfutarla, sicché non è dato comprendere se e in che misuraNumero registro generale 3060/2022Numero sezionale 490/2026le statuizioni di primo grado erano state efficaceNmumeenrot dei raccolta generale 7756/2026Data pubblicazione 31/03/2026aggredite, non ha formulato alcuna specifica censura allamotivazione della Corte territoriale in punto di inammissibilità,ma con gli ulteriori motivi di ricorso ha concentrato inutilmenteil gravame sulle argomentazioni di merito, altresì esplicitatedalla Corte territoriale.Questa Corte ha chiarito che allorché il giudice di appello, dopoaver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosi della"potestas iudicandi", abbia comunque esaminato il meritodell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazionirestano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersiinammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda unsindacato in ordine alla motivazione di merito svolta "adabundantiam", senza censurare la statuizione diinammissibilità, atteso che su questa unica "ratio decidendi"giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formatoil giudicato ([OSCURATO:PERSONA]. 29529/2022).Per quanto detto, va considerato inammissibile il primo motivodi impugnazione.Gli ulteriori motivi di ricorso dal n. 2 al n. 7, con cui la partericorrente richiede un sindacato in ordine alla motivazione sulmerito, svolta dalla Corte Territoriale ad abundantiam nellasentenza gravata, devono quindi ritenersi assorbiti.9.

E’ infondata, invece, l’ottava censura, relativa alla violazionee falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., sollevata aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La condanna per responsabilità aggravata è stata emessa dallaCorte di merito in considerazione “della inammissibilità delgravame, oltre che per la principale violazione dell’art. 434c.p.c., per ulteriori profili di inammissibilità e/o manifestaNumero registro generale 3060/2022infondatezza dei singoli motivi, con conseguente inutile Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 7756/2026dispendio di difese delle altre parti.”[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Le argomentazioni esplicitate appaiono logiche e conformi aldiritto, considerato che la carenza d’interesse ad agire - poicodificata in via generale dal Legislatore, per effetto dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, in relazione alle azioni volte acontestare le risultanze dell’estratto di ruolo, salvo ipotesieccezionali qui non ricorrenti - era stata già rilevata dalTribunale e non è stata specificamente contestata dalla parte,che nondimeno ha proseguito nel giudizio con iniziative prive direale consistenza giuridica (cfr. Cass.

S.U. 22405/2018; 34693del 24/11/2022), mostrando una insistenza colpevole in tesigiuridiche già reputate manifestamente infondate dal primogiudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cuiinammissibilità ed inconsistenza giuridica avrebbe potutoessere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame(Cfr. in argomento Cass. n. 34429/2024)Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato.Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità come da dispositivo che segue.La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate-servizio riscossione in complessivi euro 7500,00, oltre allespese prenotate a debito e, in favore di INAIL, in euro 3000,00oltre 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 3060/2022Numero sezionale 490/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dNouvmuertoo d,i raccolta generale 7756/2026Data pubblicazione 31/03/2026per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 30 gennaio 2026La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 3060/2022Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 7756/2026Data pubblicazione 31/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 3060-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale490 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;Numero registro generale 3060/2022- controricorrente - Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 7756/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 782/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 30/01/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 122/2020, del 22/07/2020, il Tribunale diSiena ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse adagire, il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] Srl avversol’estratto di ruolo e gli atti prodromici, avendo rilevato la ritualenotifica via PEC, l’esistenza di istanze di rateazione e didefinizione agevolata, nonché la mancanza di tempestivaopposizione dei suddetti atti.2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 782/2021, haritenuto, a sua volta, inammissibile l’appello della società [OSCURATO:SOCIETA], perché limitato soltanto ad alcuni capi della sentenzae perché non corredato da motivi specifici, nel merito, ritenuticomunque infondati. Ha condannato l’appellante al pagamentodelle spese processuali sostenute dalle controparti e, neiNumero registro generale 3060/2022Numero sezionale 490/2026confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore somma di euro 6.780,N0u0me,r o adii r accolta generale 7756/2026Data pubblicazione 31/03/2026sensi dell’art.96 comma 3 c.p.c.3. Avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] Srl ha proposto ricorso percassazione affidato ad otto motivi.4. L’INAIL ha depositato tempestivo controricorso mentrel’Agenzia delle Entrate–Riscossione si è costituita tardivamenteal solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale.L’ INPS è rimasto intimato.5.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 30 gennaio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod.proc. civ.).RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza indicata inepigrafe, sulla base di otto motivi, così testualmente rubricati:1) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. error inprocedendo, art. 132 cod. proc. civ. in relazioneall’inammissibilità dell’appello ex art. 312 e 434 cod. proc. Civ;2) Ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., per nullità dellasentenza per avere la Corte territoriale ritenuto notificati gliavvisi di addebito n. 40420170000696553 e n.404200180000779731, nonostante l’Ente previdenziale nonavesse provato la notifica e la medesima Corte territoriale nonabbia rilevato tale preliminare ed assorbente omissione.Inesistenza per mancata produzione dei referti di notifica;3) Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessapronuncia della Corte territoriale in relazione all’eccepitamancata corrispondenza tra gli avvisi di addebito e referti dinotifica prodotti dall’Ente previdenziale. Onere della prova acarico dell’Ente;Numero registro generale 3060/20224) Ex art 360, comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 7756/2026della legge n. 53/1994 ex art. 3 – bis, dell’art. 26, comma 2,[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]del DPR n. 602/1973, dell’art. 57 – bis del d. lgs n. 82/2005(Codice dell’[OSCURATO:PERSONA], ‘CAD’) e art. 2697 cod.civ. in relazione alle notifiche effettuate via PEC dall’INPS.Inesistenza delle notifiche;5) Ex art 360, comma 1, n. 4, per nullità della sentenza inrelazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PECdall’INPS da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi IPA;6) Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione di legge sull’ eccepita decadenza dall’eserciziodel potere impositivo e di riscossione degli Enti in relazione agliavvisi di addebito n.40420170000240954 (sub 23), n.10420190001012223 (sub 24) e n.40420190000056435 (sub25);7) Ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ. in relazione al fattoche l’istanza di rateazione e i pagamenti parziali non risultano8) Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione efalsa applicazione dell’art 96 comma 3 cod. proc. civ. inrelazione alla condanna comminata dalla Corte territoriale allasocietà ricorrente.2.In via preliminare, va considerato che la Corte di appello hadichiarato l’inammissibilità del gravame rilevando che non tuttii capi della sentenza di primo grado erano stati impugnati e chei motivi di gravame difettavano di specificità, costituivano merariproposizione delle deduzioni di primo grado, chiarendo perognuno di essi le ragioni dell’inammissibilità (pagg 5.8).Ha poi formulato ad abundantiam una valutazione diinfondatezza dei motivi, considerando la ritualità della notificaNumero registro generale 3060/2022Numero sezionale 490/2026degli atti prodromici, la tardività delle eccezioni sollNeuvmaertoe d,i raccolta generale 7756/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’applicabilità dell’art 4 novies D.L. 34/2019 conv. nella l.58/2019.2.1.Tale ulteriore valutazione di merito non ha trovato peròsbocco nel dispositivo (dichiarativo soltanto dell’inammissibilitàdel gravame) e proviene da un giudice che, con la pregiudizialedeclaratoria di inammissibilità, si è già spogliato della potestasiudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa (cfrS.U. sentenza 20/02/2007 n° 3840).2.2. La statuizione di inammissibilità dell’appello costituisce,quindi, la ratio decidendi della sentenza impugnata che, comenel caso di improponibilità ed improcedibilità dell'appello, noncomporta l’effetto sostitutivo della sentenza di primo grado,essendo l'appello definito in rito (cfr. Cass. n. 2885/73;n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n.29021/2018; 5373/2024)3.Nel caso di specie, parte ricorrente, con il primo motivo diricorso, ha censurato la statuizione di inammissibilità dellaCorte territoriale, limitandosi a dedurre in generale sull’onere dispecificità dei motivi (pag 33-35) e ad evidenziare che l’atto diappello si riportava “a tutto quanto dedotto argomentato edeccepito nel procedimento di primo grado, avuto riguardo sia alricorso introduttivo sia ai verbali di causa“ e conteneva ottomotivi (non riportati).Il motivo così formulato è del tutto generico e non tiene contodelle plurime e specifiche argomentazioni esplicitate dalla Corteterritoriale a sostegno della declaratoria di inammissibilità deisingoli motivi.Il ricorso per Cassazione, innanzitutto, non ha trascritto i motividi appello e la sentenza di primo grado nelle parti necessarie aconfutarla, sicché non è dato comprendere se e in che misuraNumero registro generale 3060/2022Numero sezionale 490/2026le statuizioni di primo grado erano state efficaceNmumeenrot dei raccolta generale 7756/2026Data pubblicazione 31/03/2026aggredite, non ha formulato alcuna specifica censura allamotivazione della Corte territoriale in punto di inammissibilità,ma con gli ulteriori motivi di ricorso ha concentrato inutilmenteil gravame sulle argomentazioni di merito, altresì esplicitatedalla Corte territoriale.Questa Corte ha chiarito che allorché il giudice di appello, dopoaver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosi della"potestas iudicandi", abbia comunque esaminato il meritodell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazionirestano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersiinammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda unsindacato in ordine alla motivazione di merito svolta "adabundantiam", senza censurare la statuizione diinammissibilità, atteso che su questa unica "ratio decidendi"giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formatoil giudicato ([OSCURATO:PERSONA]. 29529/2022).Per quanto detto, va considerato inammissibile il primo motivodi impugnazione.Gli ulteriori motivi di ricorso dal n. 2 al n. 7, con cui la partericorrente richiede un sindacato in ordine alla motivazione sulmerito, svolta dalla Corte Territoriale ad abundantiam nellasentenza gravata, devono quindi ritenersi assorbiti.9. E’ infondata, invece, l’ottava censura, relativa alla violazionee falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., sollevata aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La condanna per responsabilità aggravata è stata emessa dallaCorte di merito in considerazione “della inammissibilità delgravame, oltre che per la principale violazione dell’art. 434c.p.c., per ulteriori profili di inammissibilità e/o manifestaNumero registro generale 3060/2022infondatezza dei singoli motivi, con conseguente inutile Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 7756/2026dispendio di difese delle altre parti.”[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Le argomentazioni esplicitate appaiono logiche e conformi aldiritto, considerato che la carenza d’interesse ad agire - poicodificata in via generale dal Legislatore, per effetto dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, in relazione alle azioni volte acontestare le risultanze dell’estratto di ruolo, salvo ipotesieccezionali qui non ricorrenti - era stata già rilevata dalTribunale e non è stata specificamente contestata dalla parte,che nondimeno ha proseguito nel giudizio con iniziative prive direale consistenza giuridica (cfr. Cass. S.U. 22405/2018; 34693del 24/11/2022), mostrando una insistenza colpevole in tesigiuridiche già reputate manifestamente infondate dal primogiudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cuiinammissibilità ed inconsistenza giuridica avrebbe potutoessere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame(Cfr. in argomento Cass. n. 34429/2024)Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato.Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità come da dispositivo che segue.La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate-servizio riscossione in complessivi euro 7500,00, oltre allespese prenotate a debito e, in favore di INAIL, in euro 3000,00oltre 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 3060/2022Numero sezionale 490/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dNouvmuertoo d,i raccolta generale 7756/2026Data pubblicazione 31/03/2026per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 30 gennaio 2026La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 3060/2022Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 7756/2026Data pubblicazione 31/03/2026   
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