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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 dicembre 2025

Cassazione n. 33398/2025

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4188/2019 del ruolo generale, proposto DA (1) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo rappresentante e procuratore speciale pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], e da (2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo rappresentante e procuratore speciale pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 42P27 G999 F) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74B08 G999 E). - RICORRENTI – CONTRO F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in Numero sezionale 6233/2025Numero di raccolta generale 33398/2025 persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa Data pubblicazione 21/12/2025 dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 1209/4/2018 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 21 giugno 2018.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto del contendere sono le pretese di cui agli avvisi in atti con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava: a) con riferimento alla sentenza civile n. 1038/2011, emessa dal Tribunale di Pistoia ed ai danni di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. l’imposta di registro nella misura fissa sia per la registrazione di detta pronuncia, che per l’enunciazione in essa contenuta dell’atto costitutivo della società Fimit di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le imposte ipo-catastali sul valore dei beni immobili conferiti, oltre alle relative sanzioni in ragione del mancato pagamento delle imposte; b) analogamente, ma con riferimento alla sentenza civile n. 1039/2011, emessa dal Tribunale di Pistoia ed ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale l’imposta di registro nella misura fissa sia per la registrazione di detta pronuncia che per l’enunciazione in essa contenuta dell’atto costitutivo della società toscana Holding di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le imposte ipo-catastali sul valore dei beni immobili conferiti, F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 oltre alle relative sanzioni in ragione del mancato pagamento Numero sezionale 6233/2025Numero di raccolta generale 33398/2025 delle imposte.

Data pubblicazione 21/12/2025

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro le sentenze n. 598/1/2015 e n. 576/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia (che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso i citati avvisi di liquidazione), ritenendo – contrariamente al primo Giudice - che la pronuncia oggetto di tassazione non dovesse essere allegata all’avviso di liquidazione, essendo essa nota alle contribuenti, in quanto parti dei rispettivi giudizi civili.

Quanto alle sanzioni applicate, la Commissione rilevava, poi, che la contestazione non era stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nel ricorso introduttivo, ma solo nella successiva memoria.

In ogni caso, e questa volta anche con riferimento all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., la doglianza avanzata in primo grado dalle società aveva riguardato solo le sanzioni per l’omessa registrazione della sentenza, non anche per il mancato pagamento delle imposte di registro ed ipo- catastali sull’atto enunciato, né tantomeno sulle relative sanzioni.

Per tale via, il Giudice regionale reputava legittimi gli avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia, in quanto, anche a prescindere dalla novità della questione, la sanzione si estende all’imposta ipo-catastale sulla base del rinvio operato dall’art. 13 d.lgs. n. 347/1990 alle disposizioni sull’imposte di registro.

3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proponevano ricorso per cassazione avverso detta pronuncia F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 Numero sezionale 6233/2025 con atto notificato il 17/21 gennaio 2019, formulando cinque Numero di raccolta generale 33398/2025Data pubblicazione 21/12/2025 motivi di impugnazione.

4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato in data 22 febbraio 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti hanno eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, considerando erronea la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto non necessaria l’allegazione delle citate sentenze civili agli avvisi di liquidazione, osservando che il giudice di legittimità, con varie pronunce, aveva affermato che la mera partecipazione delle parti ai relativi giudizi civili non era sufficiente a far ritenere gli atti conosciuti.

1.1. La censura non può essere accolta.

L’art. 7 della legge n. 212/2000, ratione temporis applicabile, così recitava: «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama».

Con riferimento all’imposta di registro, poi, l’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986, ratione temporis applicabile, prevedeva che «Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 Numero sezionale 6233/2025 apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei Numero di raccolta generale 33398/2025Data pubblicazione 21/12/2025 soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione.

Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare».

Detta ultima disposizione indica il contenuto essenziale ed indefettibile della motivazione dell’avviso di liquidazione; il citato art. 7 dello Statuto del Contribuente sancisce, invece, l’altrettanto indefettibile principio generale dell’allegazione e/o riproduzione del contenuto dell’atto presupposto.

Tale principio è stato declinato, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, nel senso della necessaria allegazione degli atti richiamati solo se non conosciuti, né facilmente conoscibili dal contribuente (v.

Cass.n. 33327/2023, che richiama, Cass. n. 11283/2022).

Il più recente e condivisibile ordine di idee ha chiarito che, in presenza di una fattispecie non complessa, come appunto quella oggetto di causa, nella quale la pretesa impositiva scaturisce dalla semplice obbligazione di pagamento dell'imposta di registro dovuta su di un atto giudiziario ben noto alle società ricorrenti, per essere state parti dei relativi giudizi, deve darsi seguito all’orientamento più volte espresso da questa Corte, secondo cui «in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in Numero sezionale 6233/2025Numero di raccolta generale 33398/2025 tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di Data pubblicazione 21/12/2025 economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass. n. 11283 del 07/04/2022, Cass. n. 30084 del 26/10/2021)» (così, tra le tante, da ultimo, Cass. n. 2294/2024).

In tale direzione va ritenuto recessivo l’orientamento richiamato dalla difesa delle ricorrenti a mente del quale l’obbligo previsto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (cfr. Cass. n. 18532/2010; Cass. n. 9299/2013; Cass. n. 7493/2014; Cass. n. 17911/2014; Cass. n. 12468/2015; Cass.n. 29402/2017).

Come, infatti, condivisibilmente chiarito dalla successiva e più recente giurisprudenza di questa Corte nell’ipotesi in rassegna, in cui il soggetto passivo dell’imposta è stato parte dell’atto giudiziario tassato, risulta senz'altro consentita una lettura non formalistica delle garanzie del contribuente, il quale si è potuto concretamente difendere, essendo o avendo modo di avere agevole conoscenza diretta dell’atto oggetto di tassazione (Cass. n. 8389/2021; Cass. n. 35125/2021; Cass.n. 30084/201, richiamate da Cass. n. 11283/2022).

Si è data, in tale direzione, continuità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, progressivamente consolidandosi, che ritiene del tutto indifferente, ai fini qui considerati, che gli elementi della fattispecie impositiva a base della liquidazione dell'imposta di registro siano desumibili - direttamente - dalla motivazione dell'atto recante la pretesa F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 tributaria, o piuttosto - indirettamente - dal contenuto di un Numero sezionale 6233/2025Numero di raccolta generale 33398/2025 diverso atto dal primo richiamato, seppure non allegato, Data pubblicazione 21/12/2025 allorché appunto si tratti di atto conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente (tra le altre, Cass. n. 21713/2020; Cass. n. 239/2021; Cass. n. 30084/2021; Cass. n. 26340/2021; Cass. n. 37370/2021; Cass. 241/2021; Cass.24098/2021).

Nella fattispecie in commento non rileva, sotto tale profilo, la conoscibilità di atti richiamati, già oggetto di precedente notificazione al contribuente (Cass. n. 13110/2012, richiamata da Cass. n. 11283/2022), o sottoposti a pubblicità legale (Cass. n. 2705 del 2014, richiamata da Cass. n. 11283/2022), «[…] ipotesi accomunabili dall'operatività di presunzioni legali (per quanto diversificate) di conoscenza, e quindi di equiparazione ex lege della conoscibilità alla conoscenza»" (Cass. n. 593/2021, richiamata da Cass. n. 11283/2022).

Piuttosto, il riferimento è alla giurisprudenza che ha ritenuto legittima anche la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere iuris tantum conosciuti dal destinatario dell'accertamento (tra le altre, Cass. n. 26527/2021, Cass. n. 24254/2015, Cass. n. 27628/2018, richiamate da Cass. n. 11283/2022 cit.), «finanche nel caso di doppia motivazione per relationem, ipotesi che si realizza quando il documento menzionato nella motivazione dell'atto impositivo faccia a sua volta riferimento ad ulteriori documenti, essendo sufficiente che questi ultimi siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest'ultimo (Cass. n. 32127/2018; Cass. n. 28060/2017; Cass. 12312/2017; Cass. 14275/2018; tutte richiamate da Cass. n. 11283/2022 cit.).F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 Numero sezionale 6233/2025 In tal senso, si è ritenuto (cfr. Cass. n. 593/2021Numero di raccolta generale 33398/2025Data pubblicazione 21/12/2025 cit., richiamata da Cass. n. 11283/2022) e va qui ribadito che l'interpretazione giurisprudenziale dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 42, secondo comma, ultimo periodo, e terzo comma d.P.R. n. 600/1973, secondo cui non è nullo l'accertamento la cui motivazione fa riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma conoscibile agevolmente dal contribuente, realizzi un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa (e quindi di buon andamento dell'amministrazione, ex art. 97 Cost.) che giustificano l'ammissibilità, anche normativa, della motivazione per relationem (sul punto cfr. Cass. 21906/2018, in motivazione) ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, che sarebbe illegittimamente compresso solo se la conoscibilità dell'atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, ma richiedesse un'attività di ricerca complessa.

Ciò posto, la decisione della Commissione regionale si è allineata a tali principi, laddove la censura in esame, nell’invocare il citato orientamento, omette di specificare quale, non agevole, attività di ricerca avesse imposto l’allegazione delle menzionate sentenze rese in giudizi in cui erano state parti, peccando, in tal modo, la censura di un’insuperabile astrattezza, qualificandosi per il suo, non condivisibile per quanto sopra detto, profilo meramente accademico. 2.

Con la seconda doglianza le contribuenti hanno denunciato, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’erronea declaratoria di novità dell’eccezione sull’illegittimità della sanzione, assumendo – di F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 contro – di aver «[…] nei ricorsi introduttivi rilevato l’erronea Numero sezionale 6233/2025Numero di raccolta generale 33398/2025 applicazione della sanzione sull’imposta di registro della Data pubblicazione 21/12/2025 sentenza e poi, in corso di causa, hanno ulteriormente argomentato circa l’erronea applicazione della sanzione anche alle imposte ipotecarie e catastali liquidate negli avvisi» (v. pagina n. 9 del ricorso).

2.1. Si tratta di motivo palesemente infondato, risultando dal suo stesso contenuto la diversità dell’oggetto delle domande proposte dalle ricorrenti, giacchè – come ricapitolato dalle stesse contribuenti - in prima istanza era stata dedotta l’erronea applicazione delle sanzioni sull’imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza e poi, [OSCURATO:PERSONA] nella successiva memoria in primo grado, e Toscana RE addirittura nell’atto di appello, l’erronea applicazione delle sanzioni anche in relazione all’imposta ipo-catastale.

Risulta, in tali termini, del tutto chiaro come non si sia trattata di una precisazione e/o di un ampliamento degli argomenti posti a sostegno della domanda originaria – come sostiene la difesa delle ricorrenti - essendo mutato l’oggetto della contestazione, vale a dire l’imposta considerata (prima quella di registro sulla sentenza e poi quelle ipo-catastali agli atti di conferimento immobiliari enunciati) ai fini dell’applicazione delle distinte sanzioni.

Il motivo era, quindi, nuovo e la corretta valutazione del Giudice regionale sul punto avrebbe dovuto arrestarsi all’esito di tale pregiudiziale e dirimente valutazione senza entrare nel merito della questione.

3. Con la terza censura le società hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 5, 13 e 69 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1 e 13 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 Numero sezionale 6233/2025 d.lgs. 347/1990, contestando al Giudice regionale di aver Numero di raccolta generale 33398/2025Data pubblicazione 21/12/2025 erroneamente esteso la sanzione per tardiva registrazione alle imposte ipotecarie e catastali, laddove il suo presupposto si è verificato, dopo le predette sentenze, con la trascrizione delle stesse nei registri immobiliari, osservando, inoltre, che l’art. 13 citato non consente un’automatica estensione dell’applicazione dell’art. 69 T.U.R.

3.1. Si tratta di motivo inammissibile, avendo la Commissione reso sul punto una superflua, aggiuntiva (come reso evidente dalla locuzione «ad ogni modo»), valutazione di merito sul tema in oggetto, non più consentita una volta che aveva considerato il motivo nuovo.

La valutazione della novità della domanda definiva in rito la statuizione sulla stessa, per cui le ulteriori considerazioni di merito svolte nella sentenza dal Giudice dell’appello, provenendo da un giudice che si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa, non possono attingere al rango di autonoma ratio decidendi della decisione, ma solo ad una superflua valutazione, integrante una motivazione ad abundantiam, attinente a domande o eccezioni il cui esame era precluso al Giudice proprio in ragione della natura della questione di rito decisa principaliter, senza che diverse conclusioni possa indurre la circostanza che il dispositivo sia formulato in termini di rigetto e non di inammissibilità, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l'interpretazione del giudicato, sia esso interno o esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. n. 29529/2022);

4. Con la quarta ragione di contestazione le ricorrenti hanno lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 Numero sezionale 6233/2025 3, c.p.c., la violazione degli artt. 10, 54 e 69 d.P.R. n.

Numero di raccolta generale 33398/2025Data pubblicazione 21/12/2025 131/1986, assumendo che la Commissione non avrebbe dovuto applicare la sanzione sull’imposta dovuta per la registrazione delle sentenze, non essendo configurabile alcun ritardo od omesso pagamento.

4.1. Si tratta di motivo inammissibile, siccome aspecifico.

Le contribuenti, infatti, omettono di confrontarsi con la decisione impugnata la quale ha chiarito che «È invece certo dalla lettura degli avvisi di liquidazione che la sanzione è stata applicata non sull'atto oggetto registrazione, cioè la sentenza, bensì sull'atto enunciato, costituzione della società Fimit e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero dovuto essere registrate e scontare le imposte di registro in misura fissa, oltre ad imposta ipotecaria catastale, sulle quali quindi è stata calibrata la sanzione» (così nella pronuncia impugnata).

La censura si rivela, dunque, fuori bersaglio in quanto lamenta l’erronea applicazione delle sanzioni su atti (le sentenze), che la Commissione, con accertamento fattuale non sindacabile nella presente sede, ha ritenuto non essere stati colpiti dalle predette sanzioni.

5. Con il quinto motivo le istanti hanno eccepito, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione circa l’eccezione di tardività dell’appello dell’Agenzia, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nonostante l’abbandono di tale eccezione da parte della contribuente.

5.1. Anche tale motivo è chiaramente inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la predetta eccezione infondata e nessun pregiudizio è stato dedotto ed arrecato alla F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 Numero sezionale 6233/2025 ricorrente che possa giustificare il suo interesse Numero di raccolta generale 33398/2025Data pubblicazione 21/12/2025 all’impugnazione ex art. 100 c.p.c., che in realtà non sussiste.

6. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va rigettato.

7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

8. Va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella somma di 6.000,00 € per competenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.

Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4188/2019 del ruolo generale, proposto DA (1) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo rappresentante e procuratore speciale pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], e da (2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo rappresentante e procuratore speciale pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 42P27 G999 F) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74B08 G999 E). - RICORRENTI – CONTRO F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in Numero sezionale 6233/2025Numero di raccolta generale 33398/2025 persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa Data pubblicazione 21/12/2025 dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 1209/4/2018 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 21 giugno 2018. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del contendere sono le pretese di cui agli avvisi in atti con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava: a) con riferimento alla sentenza civile n. 1038/2011, emessa dal Tribunale di Pistoia ed ai danni di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. l’imposta di registro nella misura fissa sia per la registrazione di detta pronuncia, che per l’enunciazione in essa contenuta dell’atto costitutivo della società Fimit di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le imposte ipo-catastali sul valore dei beni immobili conferiti, oltre alle relative sanzioni in ragione del mancato pagamento delle imposte; b) analogamente, ma con riferimento alla sentenza civile n. 1039/2011, emessa dal Tribunale di Pistoia ed ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale l’imposta di registro nella misura fissa sia per la registrazione di detta pronuncia che per l’enunciazione in essa contenuta dell’atto costitutivo della società toscana Holding di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le imposte ipo-catastali sul valore dei beni immobili conferiti, F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 oltre alle relative sanzioni in ragione del mancato pagamento Numero sezionale 6233/2025Numero di raccolta generale 33398/2025 delle imposte. Data pubblicazione 21/12/2025 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro le sentenze n. 598/1/2015 e n. 576/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia (che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso i citati avvisi di liquidazione), ritenendo – contrariamente al primo Giudice - che la pronuncia oggetto di tassazione non dovesse essere allegata all’avviso di liquidazione, essendo essa nota alle contribuenti, in quanto parti dei rispettivi giudizi civili. Quanto alle sanzioni applicate, la Commissione rilevava, poi, che la contestazione non era stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nel ricorso introduttivo, ma solo nella successiva memoria. In ogni caso, e questa volta anche con riferimento all’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., la doglianza avanzata in primo grado dalle società aveva riguardato solo le sanzioni per l’omessa registrazione della sentenza, non anche per il mancato pagamento delle imposte di registro ed ipo- catastali sull’atto enunciato, né tantomeno sulle relative sanzioni. Per tale via, il Giudice regionale reputava legittimi gli avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia, in quanto, anche a prescindere dalla novità della questione, la sanzione si estende all’imposta ipo-catastale sulla base del rinvio operato dall’art. 13 d.lgs. n. 347/1990 alle disposizioni sull’imposte di registro. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proponevano ricorso per cassazione avverso detta pronuncia F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 Numero sezionale 6233/2025 con atto notificato il 17/21 gennaio 2019, formulando cinque Numero di raccolta generale 33398/2025Data pubblicazione 21/12/2025 motivi di impugnazione. 4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato in data 22 febbraio 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti hanno eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, considerando erronea la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto non necessaria l’allegazione delle citate sentenze civili agli avvisi di liquidazione, osservando che il giudice di legittimità, con varie pronunce, aveva affermato che la mera partecipazione delle parti ai relativi giudizi civili non era sufficiente a far ritenere gli atti conosciuti. 1.1. La censura non può essere accolta. L’art. 7 della legge n. 212/2000, ratione temporis applicabile, così recitava: «Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama». Con riferimento all’imposta di registro, poi, l’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986, ratione temporis applicabile, prevedeva che «Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 Numero sezionale 6233/2025 apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei Numero di raccolta generale 33398/2025Data pubblicazione 21/12/2025 soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare». Detta ultima disposizione indica il contenuto essenziale ed indefettibile della motivazione dell’avviso di liquidazione; il citato art. 7 dello Statuto del Contribuente sancisce, invece, l’altrettanto indefettibile principio generale dell’allegazione e/o riproduzione del contenuto dell’atto presupposto. Tale principio è stato declinato, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, nel senso della necessaria allegazione degli atti richiamati solo se non conosciuti, né facilmente conoscibili dal contribuente (v. Cass.n. 33327/2023, che richiama, Cass. n. 11283/2022). Il più recente e condivisibile ordine di idee ha chiarito che, in presenza di una fattispecie non complessa, come appunto quella oggetto di causa, nella quale la pretesa impositiva scaturisce dalla semplice obbligazione di pagamento dell'imposta di registro dovuta su di un atto giudiziario ben noto alle società ricorrenti, per essere state parti dei relativi giudizi, deve darsi seguito all’orientamento più volte espresso da questa Corte, secondo cui «in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in Numero sezionale 6233/2025Numero di raccolta generale 33398/2025 tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di Data pubblicazione 21/12/2025 economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (cfr. Cass. n. 11283 del 07/04/2022, Cass. n. 30084 del 26/10/2021)» (così, tra le tante, da ultimo, Cass. n. 2294/2024). In tale direzione va ritenuto recessivo l’orientamento richiamato dalla difesa delle ricorrenti a mente del quale l’obbligo previsto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (cfr. Cass. n. 18532/2010; Cass. n. 9299/2013; Cass. n. 7493/2014; Cass. n. 17911/2014; Cass. n. 12468/2015; Cass.n. 29402/2017). Come, infatti, condivisibilmente chiarito dalla successiva e più recente giurisprudenza di questa Corte nell’ipotesi in rassegna, in cui il soggetto passivo dell’imposta è stato parte dell’atto giudiziario tassato, risulta senz'altro consentita una lettura non formalistica delle garanzie del contribuente, il quale si è potuto concretamente difendere, essendo o avendo modo di avere agevole conoscenza diretta dell’atto oggetto di tassazione (Cass. n. 8389/2021; Cass. n. 35125/2021; Cass.n. 30084/201, richiamate da Cass. n. 11283/2022). Si è data, in tale direzione, continuità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, progressivamente consolidandosi, che ritiene del tutto indifferente, ai fini qui considerati, che gli elementi della fattispecie impositiva a base della liquidazione dell'imposta di registro siano desumibili - direttamente - dalla motivazione dell'atto recante la pretesa F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 tributaria, o piuttosto - indirettamente - dal contenuto di un Numero sezionale 6233/2025Numero di raccolta generale 33398/2025 diverso atto dal primo richiamato, seppure non allegato, Data pubblicazione 21/12/2025 allorché appunto si tratti di atto conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente (tra le altre, Cass. n. 21713/2020; Cass. n. 239/2021; Cass. n. 30084/2021; Cass. n. 26340/2021; Cass. n. 37370/2021; Cass. 241/2021; Cass.24098/2021). Nella fattispecie in commento non rileva, sotto tale profilo, la conoscibilità di atti richiamati, già oggetto di precedente notificazione al contribuente (Cass. n. 13110/2012, richiamata da Cass. n. 11283/2022), o sottoposti a pubblicità legale (Cass. n. 2705 del 2014, richiamata da Cass. n. 11283/2022), «[…] ipotesi accomunabili dall'operatività di presunzioni legali (per quanto diversificate) di conoscenza, e quindi di equiparazione ex lege della conoscibilità alla conoscenza»" (Cass. n. 593/2021, richiamata da Cass. n. 11283/2022). Piuttosto, il riferimento è alla giurisprudenza che ha ritenuto legittima anche la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere iuris tantum conosciuti dal destinatario dell'accertamento (tra le altre, Cass. n. 26527/2021, Cass. n. 24254/2015, Cass. n. 27628/2018, richiamate da Cass. n. 11283/2022 cit.), «finanche nel caso di doppia motivazione per relationem, ipotesi che si realizza quando il documento menzionato nella motivazione dell'atto impositivo faccia a sua volta riferimento ad ulteriori documenti, essendo sufficiente che questi ultimi siano, se non in possesso o comunque conosciuti dal contribuente, quanto meno agevolmente conoscibili da quest'ultimo (Cass. n. 32127/2018; Cass. n. 28060/2017; Cass. 12312/2017; Cass. 14275/2018; tutte richiamate da Cass. n. 11283/2022 cit.).F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 Numero sezionale 6233/2025 In tal senso, si è ritenuto (cfr. Cass. n. 593/2021Numero di raccolta generale 33398/2025Data pubblicazione 21/12/2025 cit., richiamata da Cass. n. 11283/2022) e va qui ribadito che l'interpretazione giurisprudenziale dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 42, secondo comma, ultimo periodo, e terzo comma d.P.R. n. 600/1973, secondo cui non è nullo l'accertamento la cui motivazione fa riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma conoscibile agevolmente dal contribuente, realizzi un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa (e quindi di buon andamento dell'amministrazione, ex art. 97 Cost.) che giustificano l'ammissibilità, anche normativa, della motivazione per relationem (sul punto cfr. Cass. 21906/2018, in motivazione) ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, che sarebbe illegittimamente compresso solo se la conoscibilità dell'atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, ma richiedesse un'attività di ricerca complessa. Ciò posto, la decisione della Commissione regionale si è allineata a tali principi, laddove la censura in esame, nell’invocare il citato orientamento, omette di specificare quale, non agevole, attività di ricerca avesse imposto l’allegazione delle menzionate sentenze rese in giudizi in cui erano state parti, peccando, in tal modo, la censura di un’insuperabile astrattezza, qualificandosi per il suo, non condivisibile per quanto sopra detto, profilo meramente accademico. 2. Con la seconda doglianza le contribuenti hanno denunciato, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’erronea declaratoria di novità dell’eccezione sull’illegittimità della sanzione, assumendo – di F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 contro – di aver «[…] nei ricorsi introduttivi rilevato l’erronea Numero sezionale 6233/2025Numero di raccolta generale 33398/2025 applicazione della sanzione sull’imposta di registro della Data pubblicazione 21/12/2025 sentenza e poi, in corso di causa, hanno ulteriormente argomentato circa l’erronea applicazione della sanzione anche alle imposte ipotecarie e catastali liquidate negli avvisi» (v. pagina n. 9 del ricorso). 2.1. Si tratta di motivo palesemente infondato, risultando dal suo stesso contenuto la diversità dell’oggetto delle domande proposte dalle ricorrenti, giacchè – come ricapitolato dalle stesse contribuenti - in prima istanza era stata dedotta l’erronea applicazione delle sanzioni sull’imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza e poi, [OSCURATO:PERSONA] nella successiva memoria in primo grado, e Toscana RE addirittura nell’atto di appello, l’erronea applicazione delle sanzioni anche in relazione all’imposta ipo-catastale. Risulta, in tali termini, del tutto chiaro come non si sia trattata di una precisazione e/o di un ampliamento degli argomenti posti a sostegno della domanda originaria – come sostiene la difesa delle ricorrenti - essendo mutato l’oggetto della contestazione, vale a dire l’imposta considerata (prima quella di registro sulla sentenza e poi quelle ipo-catastali agli atti di conferimento immobiliari enunciati) ai fini dell’applicazione delle distinte sanzioni. Il motivo era, quindi, nuovo e la corretta valutazione del Giudice regionale sul punto avrebbe dovuto arrestarsi all’esito di tale pregiudiziale e dirimente valutazione senza entrare nel merito della questione. 3. Con la terza censura le società hanno lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 5, 13 e 69 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1 e 13 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 Numero sezionale 6233/2025 d.lgs. 347/1990, contestando al Giudice regionale di aver Numero di raccolta generale 33398/2025Data pubblicazione 21/12/2025 erroneamente esteso la sanzione per tardiva registrazione alle imposte ipotecarie e catastali, laddove il suo presupposto si è verificato, dopo le predette sentenze, con la trascrizione delle stesse nei registri immobiliari, osservando, inoltre, che l’art. 13 citato non consente un’automatica estensione dell’applicazione dell’art. 69 T.U.R. 3.1. Si tratta di motivo inammissibile, avendo la Commissione reso sul punto una superflua, aggiuntiva (come reso evidente dalla locuzione «ad ogni modo»), valutazione di merito sul tema in oggetto, non più consentita una volta che aveva considerato il motivo nuovo. La valutazione della novità della domanda definiva in rito la statuizione sulla stessa, per cui le ulteriori considerazioni di merito svolte nella sentenza dal Giudice dell’appello, provenendo da un giudice che si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa, non possono attingere al rango di autonoma ratio decidendi della decisione, ma solo ad una superflua valutazione, integrante una motivazione ad abundantiam, attinente a domande o eccezioni il cui esame era precluso al Giudice proprio in ragione della natura della questione di rito decisa principaliter, senza che diverse conclusioni possa indurre la circostanza che il dispositivo sia formulato in termini di rigetto e non di inammissibilità, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l'interpretazione del giudicato, sia esso interno o esterno, va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. n. 29529/2022); 4. Con la quarta ragione di contestazione le ricorrenti hanno lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 Numero sezionale 6233/2025 3, c.p.c., la violazione degli artt. 10, 54 e 69 d.P.R. n. Numero di raccolta generale 33398/2025Data pubblicazione 21/12/2025 131/1986, assumendo che la Commissione non avrebbe dovuto applicare la sanzione sull’imposta dovuta per la registrazione delle sentenze, non essendo configurabile alcun ritardo od omesso pagamento. 4.1. Si tratta di motivo inammissibile, siccome aspecifico. Le contribuenti, infatti, omettono di confrontarsi con la decisione impugnata la quale ha chiarito che «È invece certo dalla lettura degli avvisi di liquidazione che la sanzione è stata applicata non sull'atto oggetto registrazione, cioè la sentenza, bensì sull'atto enunciato, costituzione della società Fimit e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero dovuto essere registrate e scontare le imposte di registro in misura fissa, oltre ad imposta ipotecaria catastale, sulle quali quindi è stata calibrata la sanzione» (così nella pronuncia impugnata). La censura si rivela, dunque, fuori bersaglio in quanto lamenta l’erronea applicazione delle sanzioni su atti (le sentenze), che la Commissione, con accertamento fattuale non sindacabile nella presente sede, ha ritenuto non essere stati colpiti dalle predette sanzioni. 5. Con il quinto motivo le istanti hanno eccepito, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione circa l’eccezione di tardività dell’appello dell’Agenzia, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nonostante l’abbandono di tale eccezione da parte della contribuente. 5.1. Anche tale motivo è chiaramente inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto la predetta eccezione infondata e nessun pregiudizio è stato dedotto ed arrecato alla F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4188/2019 Numero sezionale 6233/2025 ricorrente che possa giustificare il suo interesse Numero di raccolta generale 33398/2025Data pubblicazione 21/12/2025 all’impugnazione ex art. 100 c.p.c., che in realtà non sussiste. 6. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va rigettato. 7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. 8. Va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella somma di 6.000,00 € per competenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito. Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, p