CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12385/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3150-6-18 depositata il 6 aprile 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. In data 28 settembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] di Beneventodell’Agenzia delle Entrate inviava alla [OSCURATO:SOCIETA] società consortile aresponsabilità limitata -costituita ai sensi dell’art. 96 del d.P.R. n. 554 del1999 per l’esecuzione unitaria degli ”interventi di risanamento acusticodelle fasce territoriali di pertinenza della linea Mestre-Udine, nel [OSCURATO:PERSONA]“, affidati in appalto da RFI - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.all’[OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita da [OSCURATO:SOCIETA]., AlpinNumero registro generale 32017/2018Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 12385/2026Data pubblicazione 03/05/2026s.r.l., CAR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed Engecos.r.l.- un questionario contenente la richiesta di esibizione dei documentiivi indicati.2. Successivamente l’Ufficio notificata alla predetta [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale, ai sensi degli artt. 39, primocomma, del d.P.R. n. 600 del 1973, 25, comma 1, del d.lgs. n. del 1997 e54, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, rideterminava il redditocomplessivo netto, il valore della produzione netta e il volume d’affaridalla stessa dichiarati per l’anno 2010, operando le conseguenti riprese atassazione ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA e irrogando le sanzioniamministrative pecuniarie previste dalla legge.2.1 I rilievi posti a base dell’atto impositivo si sostanziavano neldisconoscimento:(i)della deducibilità dei costi relativi a fatture emesse nei confrontidella società consortile dalle consorziate CAR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eAlpin s.r.l., per un importo complessivo di 304.990 euro;(ii)della detraibilità dell’IVA ad essi afferente, per un ammontare di60.998 euro.3. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento proponendoricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) diBenevento.Il giudice adìto, riconosciuta la fondatezza delle ragioni addotte dallaricorrente, annullava l’atto impositivo rilevando che:(a)l’[OSCURATO:PERSONA] era venuta meno all’obbligo diinstaurazione del contraddittorio preventivo con riguardo ai rilievi fiscali inmateria di IVA;(b)mediante la documentazione prodotta in giudizio la contribuenteaveva dato prova dell’esistenza e della deducibilità dei costi in discussione.4. La pronuncia di primo grado veniva in sèguito confermata conmotivazione parzialmente diversa dalla Commissione Tributaria RegionaleNumero registro generale 32017/2018Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 12385/2026Data pubblicazione 03/05/2026(CTR) della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3150-6-18 del 6 aprile2018, rigettava l’appello erariale.5. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 6, comma 6, e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.1.1 Si critica l’impugnata sentenza per aver erroneamente affermatoche l’emissione dell’avviso di accertamento doveva esserenecessariamente preceduta dall’instaurazione del contraddittorioendoprocedimentale con la contribuente.1.2 La doglianza è inammissibile.1.3 Dalla lettura della gravata decisione (pag. 2, quartultimo eterzultimo rigo) si ricava che con il ricorso in appello l’Agenzia delleEntrate aveva proposto uno specifico motivo di impugnazione volto acontestare la pronuncia di prime cure sotto il profilo della «non correttaapplicazione del principio di obbligatorietà del contraddittorio in meritoall’imposta I.V.A.».1.4 In ordine a tale censura la CTR non ha statuito alcunchè, avendoritenuto di decidere la causa in applicazione del principio della ragione piùliquida («Nel merito, per la ragione più liquida di soluzione della questione[…]»: pag. 4, quarto rigo).La motivazione della qui impugnata sentenza d’appello, totalmentesostitutiva di quella di primo grado (cfr. Cass. n. 17179/2024, Cass. n.18132/2025, Cass. n. 27738/2025), prescinde in toto dalla questione dellaconfigurabilità in capo all’[OSCURATO:PERSONA] di un obbligo diNumero registro generale 32017/2018Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 12385/2026Data pubblicazione 03/05/2026contraddittorio endoprocedimentale e la portata della decisione deveessere interpretata secondo i criteri e i limiti di tale nuova motivazione(cfr. Cass. n. 352/2017, Cass. n. 9001/2018, Cass. n. 24001/2021).1.5 Non essendo, dunque, contenute nella predetta sentenzaaffermazioni in diritto ipoteticamente contrastanti con le normeasseritamente violate o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenzadi legittimità o dalla prevalente dottrina, non può trovare ingresso unmotivo di ricorso per cassazione formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 41722/2021, Cass. n.20870/2024, Cass. n. 34080/2025, Cass. n. 1908/2026).2. Con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32,terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.2.1 Si rimprovera al collegio regionale di aver a torto ritenutoutilizzabili ai fini della decisione i documenti prodotti in giudizio dallaConegliano [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene gli stessi non fossero statiprecedentemente esibiti dalla predetta società in riscontro alla richiestaavanzata dall’Ufficio mediante l’invio di un questionario, nel quale eracontenuto l’espresso avvertimento circa le conseguenzedell’inottemperanza all’invito.Viene soggiunto che la contribuente nemmeno aveva addotto in liminelitis la ricorrenza di eventuali cause a sé non imputabili ostativeall’esibizione di quei documenti.2.2 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, nonconfrontandosi adeguatamente con la ratio decidendi spesa sul punto dallaCTR, la quale ha accertato in fatto che, a sèguito della ricezione delquestionario, «[…] la società contribuente ebbe a consegnare tutta ladocumentazione contabile relativa all’anno 2010».2.3 I giudici di secondo grado hanno, quindi, escluso che la [OSCURATO:SOCIETA]. si fosse resa inottemperante alla richiestaNumero registro generale 32017/2018Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 12385/2026Data pubblicazione 03/05/2026dell’Amministrazione, con la conseguenza che non poteva ritenersioperante nei suoi confronti la preclusione sancita dal quarto commadell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in base al quale «[…] gli atti, idocumenti, i libri e i registri non esibiti in risposta agli inviti dell’ufficio nonpossono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai finidell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa».In tal modo essi hanno riconosciuto che i documenti prodotti ingiudizio dalla prefata società erano diversi da quelli di cui l’Ufficio avevachiesto l’esibizione nella fase procedimentale.3. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3 e num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondocomma, num. 4, del medesimo codice.3.1 Si assume che la gravata decisione risulterebbe affetta da nullitàper mancanza assoluta o altrimenti per mera apparenza, perplessità eobiettiva incomprensibilità della motivazione, avendo la Commissione disecondo grado apoditticamente affermato, senza minimamente spiegare leragioni del convincimento espresso, che i documenti prodotta in giudiziodalla società contribuente risultavano idonei a dimostrare l’inerenza deicosti da essa portati in deduzione.3.2 Il motivo è fondato.3.3 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito dellariformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art.54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormaida ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del cd. «minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, della Cartafondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta dimotivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa odincomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del sempliceNumero registro generale 32017/2018Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 12385/2026Data pubblicazione 03/05/2026difetto di «sufficienza» della stessa.In particolare, si definisce apparente la motivazione che, sebbenegraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento delladecisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione delproprio convincimento e lasciando all’interprete il còmpito di integrarla conipotetiche congetture (cfr. Cass. n. 19924/2024, Cass. n. 14811/2025,Cass. n. 26756/2025, Cass. n. 250/2026).Le anomalie innanzi descritte comportano la nullità della sentenza perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c.,norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U.n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).3.4 Nel caso in esame la CTR ha così argomentato il rigetto del motivodi gravame dell’Agenzia delle Entrate attinente alla deduzione dei costi:«[…] dalla documentazione versata in atti dall’appellata -peraltro noncontestata- è da ritenere raggiunta la piena prova, come correttamenteindividuata dai primi giudici, della sussistenza, inerenza e deducibilità deicosti contestati relativamente alla negoziazione delle fatture nei confrontidella CAR [OSCURATO:PERSONA] (n. 539/2010), [OSCURATO:SOCIETA]. (fatture n.42/10, 54/10), giustificate specificamente dalla contribuente-societàanche in punto di ribaltamento dei costi di progettazione, eseguiti dallasocietà Progetti e Servizi, e di irrilevanza dei pagamenti entro il31/12/2010 in virtù del principio di competenza» (pag. 4, righi 4-13).3.5 Dal tenore delle surriportate proposizioni non è dato comprendereperchè i documenti prodotti in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 32017/2018Numero sezionale 3030/2026Numero di raccolta generale 12385/2026Data pubblicazione 03/05/2026riguardo ai quali l’impugnante [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepitola mancanza di data certa ex art. 2704 c.c. (come si evince dal motivo diappello trascritto nel corpo del ricorso per cassazione in osservanzadell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6,c.p.c.), siano stati reputati idonei a dimostrare l’esistenza, l’inerenza e ladeducibilità dei costi di cui trattasi.3.6 Si è, pertanto, al cospetto di una motivazione solo apparente,costituita da una congerie di affermazioni apodittiche e sommarie che nonconsentono di ricostruire il percorso logico sotteso alla decisione assunta,sì da non raggiungere la soglia del «minimo costituzionale» di cui si èdetto sopra.4. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado (già CTR) della [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversiafornendo congrua motivazione.4.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili irestanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 aprile 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]