CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19924/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] CORICA, con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1334/14/17 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata il 15 marzo 2017; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia delle entrate rilevava l’omessa dichiarazione dei redditi in capo al contribuente, recuperando a tassazione per l’anno 2007 i redditi presuntivamente discendenti dalle operazioni bancarie non giustificate, per le quali il contribuente produceva il CUD relativamente ai compensi ricevuti dalla C C Costruzioni s.r.l., benché lo stesso non risultasse tra i dipendenti ma come Oggetto:motivazione apparente amministratore della stessa; e per quanto riguarda un bonifico di € 107 mila allegando trattarsi di un prestito ricevuto dalla convivente di uno zio, [OSCURATO:PERSONA]. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, e la CTR confermava la decisione. Propone l’Agenzia ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste il contribuente a mezzo di controricorso. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente ed illogica. 1.1. Il motivo è infondato. A parere dell’Agenzia la motivazione resa dalla CTR sarebbe apodittica, in quanto ha glissato sull’assenza di dichiarazione da parte del contribuente del presunto reddito costituito dall’accreditamento dell’importo di € 107 mila, e senza tenere in considerazione le ragioni che conducevano l’Ufficio a ritenere non credibile che la somma costituisse realmente un prestito (natura infruttifera, assenza di scadenza, mancato parziale rimborso pur essendo trascorsi all’epoca cinque anni dall’erogazione, assenza di garanzie). Orbene va in proposito ricordato che si ha motivazione apparente allorché lamotivazione pur se graficamente esistente non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.(cfr. ex plurimis Cass. n.13248/20). Tale è la situazione che si produce allorché la motivazione sia affidata ad argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Nella specie la stringata motivazione è la seguente “Quanto all’assegno di € 107.000 da parte di [OSCURATO:PERSONA], essendo dimostrato il bonifico effettuato dalla Simonetto e la dichiarazione del Corica relativa alla somma quale oggetto di prestito, era onere dell’amministrazione dare prova che si sia trattato di entrata quale reddito del medesimo (…)”. Indipendentemente da qualsiasi giudizio in ordine alla fondatezza delle ragioni poste alla base della decisione, ed alla loro aderenza al dato normativo, appare ben chiaro il percorso logico seguito dal giudice d’appello, che si fonda sul presupposto che la provenienza del bonifico da un terzo e la dichiarazione del contribuente secondo cui tale bonifico rappresentava un prestito fonda una idonea giustificazione circa la natura non reddituale del versamento stesso. Si può certo dire che la pronuncia non si confronta con gli elementi valorizzati dalla difesa erariale, ma non che ometta l’indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento Non può dunque identificarsi in tale motivazione una sua parvenza nel senso sopra illustrato, e non sussistendo altro motivo di ricorso, lo stesso dev’essere respinto. 2. Il rigetto del ricorso determina la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.600,00, oltre i.v.a e c.p.a. se dovute, ed oltre a rimborso forfettario ne