CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2026
Cassazione n. 25837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
prof. avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA] n. 329/2024 depositata il 25 giugno2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 settembre2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. A séguito dell’attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanzanell’àmbito di un procedimento penale avviato dalla Procura dellaRepubblica di Milano a carico degli amministratori di società ritenutericonducibili al medesimo centro di interessi economici facente capo allepersone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] I diTorino dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,esercente attività di consulenza nel settore delle tecnologieNumero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/2026dell’informatica, un avviso di accertamento riguardante l’anno 2015 con ilquale, ai fini dell’IRES e dell’IRAP, contestava a quest’ultima l’indebitadeduzione:(a) dei costi relativi alle fatture emesse dall’austriaca INB - [OSCURATO:PERSONA] GmbH (d’ora in avanti INB GmbH) e dalla Illogics.r.l. per operazioni considerate oggettivamente inesistenti;(b) dei costi, ritenuti privi di inerenza, relativi alle fatture emesse daArea [OSCURATO:SOCIETA]. (nel prosieguo [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]ed [OSCURATO:SOCIETA]., società che, insieme alla predetta [OSCURATO:SOCIETA]., eranodagli accertatori definite ”collegate“, in quanto asseritamente appartenentia un unico gruppo;(c) dei costi afferenti alle trasferte in Russia dell’amministratore FabioCacciatori.L’Ufficio, inoltre, disconosceva:(i) l’operata detrazione dell’IVA sulle fatture concernenti le menzionateoperazioni;(ii) il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo utilizzato incompensazione dalla contribuente, in quanto derivante da operazioniinesistenti fatturate dalla precitata INB GmbH, aventi ad oggetto larealizzazione dei progetti [OSCURATO:PERSONA] (WDH) e Intelligent CreditRating [OSCURATO:PERSONA] (ICRSFO).Ne scaturivano le corrispondenti riprese a tassazione e l’irrogazionedelle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.2. La contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Torino, che accoglieva il suoricorso, annullando l’atto impositivo.3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], la quale, consentenza n. 329/2024 del 25 giugno 2024, in accoglimento dell’appelloerariale, rigettava l’originario ricorso della parte privata.Numero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/20264. Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a quindici motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioni scritte, con lequali ha chiesto di accogliere per quanto di ragione il quinto, il decimo e ilquattordicesimo motivo di ricorso, assorbiti il quarto, il sesto, il nono,l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo, e di dichiarare inammissibili origettare le restanti censure.8. La ricorrente ha successivamente depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con i primi due motivi di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 13-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000.1.1 Con il primo si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondogrado nell’escludere che la sentenza di patteggiamento pronunciata dalTribunale di Milano in data 15 febbraio 2021 nei confronti di FabioCacciatori e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui agli artt. 110, 81 cpvc.p., 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e 61 n. 2 c.p., il primo nella qualità dilegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., presupponesse l’accertamentodell’avvenuta integrale estinzione dei debiti tributari gravanti sulla societàe il connesso riconoscimento della parziale deducibilità, nella misura del50 per cento concordemente determinata dalle parti, dei costi relativi alleoperazioni contestate con l’atto impositivo.A fronte della descritta situazione, doveva ritenersi preclusaall’[OSCURATO:PERSONA] la possibilità di emettere, con riferimentoai medesimi fatti già valutati e definiti in sede penale, un avviso diNumero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/2026accertamento per il recupero di ulteriori somme a titolo di imposte,interessi e sanzioni.1.2 Con il secondo si rimprovera alla Corte territoriale di aver a tortoritenuto che, ai fini dell’integrale estinzione della pretesa tributaria, sirendesse necessaria l’adozione da parte dell’Agenzia delle Entrate di unridotta dei debiti gravanti sulla società contribuente, da manifestarequesta dichiarati in relazione all’anno d’imposta 2015.2. I due motivi possono essere esaminati insieme per la loro strettaconnessione, in quanto accomunati dalla dedotta inosservanza da partedei giudici di secondo grado della medesima disposizione di legge.2.1 Entrambi sono privi di fondamento.2.2 L’art. 13-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 dispone che«[p]er i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensidell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalleparti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento diprimo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative einteressi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento operoso, fattesalve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2».2.3 Come chiaramente si ricava dal suo inequivoco tenore letterale edalla collocazione sistematica all’interno di un provvedimento legislativorecante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sulvalore aggiunto, la norma in esame non ha alcuna attinenza con ilprocesso tributario, essendo esclusivamente diretta a fissare le condizionirichieste per l’ammissione dell’imputato al rito alternativo dell’applicazionedella pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e ai correlativi beneficipremiali, nell’ipotesi in cui il reato a lui contestato rientri fra quelli previstie puniti dal detto provvedimento.Numero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/2026Per quanto qui particolarmente interessa, la giurisprudenza penale diquesta Corte Suprema ha avuto modo di chiarire che, in mancanza dellacondizione di accessibilità al patteggiamento costituita dall’avvenutaintegrale estinzione del debito tributario, va ritenuta illegale la penaridotta applicata su richiesta, con la conseguenza che deve essereannullata senza rinvio la sentenza che abbia ammesso la parte al ritoalternativo senza effettuare la verifica positiva circa la ricorrenza di talecondizione (cfr. Cass. pen. n. 26529/2020, Cass. pen. n. 25599/2025).2.4 Tanto premesso, è evidente che nel caso di specie non sussiste ladedotta violazione della norma invocata dalla ricorrente, non discutendosinella presente controversia della responsabilità penale degli autori di unreato tributario, bensì della legittimità di un accertamento fiscale, per dipiù condotto a carico di un soggetto (la [OSCURATO:SOCIETA].) diverso da quelli nei cuiconfronti la mentovata sentenza del Tribunale milanese è statapronunciata.2.5 D’altro canto, nessuna norma stabilisce che l’accertamentocontenuto nella sentenza di patteggiamento resa nei confronti del legalerappresentante di una società imputato di uno dei reati previsti dal d.lgs.n. 74 del 2000 produca effetti vincolanti nel giudizio tributario avente adoggetto l’atto impositivo emesso in relazione ai medesimi fatti a caricodella società rappresentata.Al contrario, l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., nel testo vigente rationetemporis, espressamente dispone che, salvo quanto previsto dall’art. 653,la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d.patteggiamento), anche quando è pronunciata dopo la chiusura deldibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi.Inoltre, dalla lettura coordinata dei commi 1 e 3 dell’art. 21-bis deldecreto legislativo più volte citato, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. m),del d.lgs. n. 87 del 2024 a decorrere dal 29 giugno 2024, si evince chesoltanto la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto nonNumero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/2026sussiste, pronunciata in séguito a dibattimento sugli stessi fatti materialioggetto di valutazione nel processo tributario, «[...] ha, in questo,efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi [...],anche [...] nei confronti dell’ente e società, con o senza personalitàgiuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante ol’amministratore anche di fatto [...]».2.6 Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nulla impedivaalla CGT di secondo grado di accertare in modo autonomo e indipendentedal giudizio penale se il debito tributario gravante sulla [OSCURATO:SOCIETA]. fossestato estinto o meno.3. Con il terzo motivo è lamentato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.3.1 Si assume che il collegio d’appello non avrebbe considerato che laquantificazione degli importi da pagare per poter accedere alpatteggiamento nel processo penale era avvenuta sulla base delle nuovedichiarazioni integrative presentate dalla società in data 24 novembre2020 e della modifica dei codici dei tributi indicati nei modelli F24 che essaaveva utilizzato per i pagamenti precedentemente eseguiti in virtù delleoriginarie dichiarazioni.3.2 Il motivo rimane travolto per assorbimento c.d. improprio, e va,pertanto, respinto, alla luce delle considerazioni che precedono, essendogià stato chiarito che l’accertamento contenuto nella sentenza dipatteggiamento in ordine all’avvenuta integrale estinzione del debitotributario non ha efficacia vincolante nella presente controversia.4. Con il quarto motivo è prospettata, a norma dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.4.1 Si deduce che i giudici di seconde cure avrebbero erroneamenteritenuto non provato il consenso dell’[OSCURATO:PERSONA] allaquantificazione degli importi da pagare per la definizione della pretesaNumero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/2026fiscale, sulla scorta di una valutazione atomistica, anziché unitaria, dei varielementi indiziari offerti dalla contribuente fin dal giudizio di primo grado.4.2 Il motivo è inammissibile.4.3 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la CGT disecondo grado ha valutato nel loro complesso gli elementi di provaacquisiti al processo, pervenendo alla conclusione che non risultava «[...]dimostrato in atti che il giudice [penale] dimezzò l’imposta né chel’Agenzia delle entrate acconsentì a siffatta riduzione [...]».L’analisi dei giudici d’appello si è incentrata sul testo della sentenza dipatteggiamento e sul tenore della corrispondenza via mail intercorsa fra laprofessionista incaricata dalla contribuente e un funzionario dellaDirezione Provinciale I di Torino dell’Agenzia delle Entrate, di cui vienedato conto nella motivazione della pronuncia gravata.4.4 Ciò posto, giova rammentare che per la configurabilità di unapresunzione giuridicamente valida non occorre che l’inferenza del fattoignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quanto accertato,secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente chedetta inferenza risponda al canone della ragionevole probabilità conriferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza ericorrenza può essere verificata secondo regole esperienziali basate sull’idquod plerumque accidit (cfr. Cass. n. 6387/2018, Cass. n. 21403/2021,Cass. n. 17390/2024).Non va, poi, dimenticato che il motivo di ricorso per cassazione con ilquale si contesti il ragionamento presuntivo seguìto dal giudice di meritodeve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà dello stesso, nonpotendo limitarsi a prospettare un convincimento diverso da quelloespresso nel provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 10970/2022, Cass.n. 33173/2023, Cass. n. 4113/2026).4.5 La doglianza in disamina non risulta così strutturata, finendo persostanziarsi, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge,Numero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/2026nel tentativo di sollecitare una non consentita rivalutazione dei fatti dicausa.5. Con il quinto motivo viene fatta valere, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2,numeri 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondocomma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.5.1 Si denuncia la nullità dell’impugnata sentenza per motivazioneapparente e perplessa, nella parte in cui, con riferimento alle contestateoperazioni commerciali intercorse fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la INB GmbH,definisce «più convincenti» le prove fornite dall’Ufficio rispetto a quelleaddotte dalla contribuente, senza spiegare le ragioni del convincimentoespresso.5.2 La censura è infondata.5.3 Per consolidato orientamento nomofilattico, a séguito dellariformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall’art.54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormaida ritenere ristretto alla verifica dell’osservanza del c.d. «minimocostituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, della Cartafondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta dimotivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa odincomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di «sufficienza» della stessa.In particolare, si considera apparente la motivazione che, sebbenegraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento delladecisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione delproprio convincimento (cfr. Cass. n. 19924/2024, Cass. n. 14811/2025,Cass. n. 26756/2025, Cass. n. 250/2026).Numero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/2026Le evidenziate anomalie comportano la nullità della decisione perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c.,norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U.n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).5.4 Chiarito ciò, deve escludersi che la sentenza impugnata siaassistita da una motivazione perplessa o solo apparente nella parte in cuiafferma «[...] la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti che[...] portano a ritenere inesistenti le operazioni fatturate» dall’austriacaINB GmbH nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto la realizzazionedei progetti di ricerca e sviluppo denominati WDH e ICRSFO.5.5 Invero, i giudici di seconde cure hanno anzitutto posto in risaltoche la perizia di parte depositata nell’àmbito del procedimento penalerisultava scarsamente significativa, in quanto da essa «[...] non sievince[va] chiaramente chi realizzò il bene, vale a dire se la societàaustriaca ovvero altro soggetto».Non hanno, inoltre, mancato di precisare che, in base a quantodesumibile dalla sentenza di patteggiamento, «[...] tale operazione siinseriva [in] un più complesso schema operativo che coinvolse diversiimprenditori», soggiungendo che «[...] da questi elementi si p[oteva]dunque ritenere che le prestazioni rese dalla società austriaca [fosser]osenza dubbio da riconnettersi ad uno schema fraudolento molto più vasto(organizzato a quanto risulta in atti da tal Cervino nel cui device [f]uperaltro rinvenuto il file [...] contenente i pagamenti anche di [OSCURATO:SOCIETA]), nelquale parteciparono anche gli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], i quali, quindi,Numero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/2026utilizzarono delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla suddettasocietà austriaca [...]».5.6 L’iter logico-argomentativo posto a base del decisum risultaintelligibile ed è sorretto dall’indicazione delle fonti utilizzate dal collegiod’appello per la formazione del proprio convincimento, non risolvendosi inun mero, apodittico, giudizio di maggiore persuasività delle prove fornitedall’Ufficio.La motivazione della sentenza raggiunge, pertanto, la soglia del«minimo costituzionale» e l’eventuale sua insufficienza non è piùsindacabile in sede di legittimità, come sopra è stato ricordato.6. Con il sesto motivo sono lamentate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 109del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537del 1994.6.1 Si argomenta che, essendo nella fattispecie in esame tutt’al piùconfigurabile un’ipotesi di inesistenza soggettiva delle operazioni fatturatedalla INB GmbH, la CGT di secondo grado avrebbe comunque dovutoriconoscere la deducibilità dei relativi costi ai fini dell’IRES e dell’IRAP.6.2 Il motivo è inammissibile per difetto di attinenza alla ratiodecidendi della sentenza impugnata.6.3 La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la richiesta dellaA [OSCURATO:SOCIETA]. di «[...] riqualificazione delle operazioni da oggettivamente asoggettivamente inesistent[i]», richiamando l’insegnamento di questaCorte regolatrice sul diverso onere della prova posto a caricodell’[OSCURATO:PERSONA] nelle due ipotesi.6.4 Con tale motivazione non si confronta minimamente la doglianzain scrutinio, la quale non può, perciò, trovare ingresso.7. Con il settimo motivo sono lamentate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115c.p.c.Numero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/20267.1 Si critica la gravata decisione per aver affermato, in contrasto conle emergenze processuali, che non era stata prodotta in giudizio copia deidocumenti comprovanti le prestazioni asseritamente rese in favore dellacontribuente da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]7.2 Il motivo è inammissibile.7.3 L’inosservanza dell’art. 115 c.p.c. può ritenersi integrata soltantoqualora il giudice di merito abbia fondato la decisione su prove nonintrodotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciutiglidalla legge oppure abbia omesso di considerare fatti non contestati o ilnotorio (cfr. Cass. n. 12830/2022, Cass. n. 26637/2024, Cass. n.28951/2025, Cass. n. 8908/2026).7.4 Non è questa la situazione verificatasi nella concreta fattispecie,come emerge dalla stessa prospettazione della parte ricorrente.7.5 Per il resto, laddove è volta a dimostrare che, contrariamente aquanto leggesi in sentenza, i documenti di cui si discute risultavanoacquisiti in copia agli atti di causa, la doglianza finisce per risolversi nelladenuncia di un preteso errore di fatto revocatorio non deducibile - inassenza di discussione fra le parti sull’esistenza di quei documenti - con lostrumento del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 1562/2021, Cass. Sez.U. n. 9785/2024, Cass. n. 19034/2024).8. Con l’ottavo motivo sono dedotte, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 115c.p.c.8.1 Si imputa al collegio d’appello di aver illegittimamente ricondottoal concetto di notorio la circostanza che singoli professionisti, puraltamente qualificati - nella specie: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. -, non siano in grado di svolgereda soli attività di consulenza per l’alta direzione aziendale, di studio, dipublic relations, di formazione, gestione e coordinamento di progetti.Numero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/20268.2 La censura è inammissibile per difetto di pertinenza, in quanto noncoglie la reale ratio della sentenza gravata, ravvisabile nell’assorbenterilievo che la contribuente non aveva depositato i documenti («il contrattoper le commesse attive della ”[OSCURATO:SOCIETA]“ nei confronti di soggetti clienti; leproposte da parte delle società fornitrici [...]; le fatture attive da partedella ”[OSCURATO:SOCIETA]“ nei confronti dei clienti facenti capo alle commesse attive; lefatture passive relative ai costi per l’utilizzo di risorse delle altre società[...]») diretti a dimostrare l’effettività delle prestazioni rese da [OSCURATO:SOCIETA]. ePanda s.r.l. («[...] a fronte di tali allegazioni, [...] la contribuente non siperitò di offrire alle parti di questo processo la copia dei suddettidocumenti, non permettendo quindi a questo collegio una loro analisi[...]»).Le critiche mosse con il motivo in disamina sono esclusivamenterivolte contro un’argomentazione spesa ad abundantiam dai giudici diseconde cure, la cui eventuale erroneità non incide sulla decisione.9. Con il nono e il decimo motivo è dedotta, a norma dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione, rispettivamente, dell’art. 112e dell’art. 101, secondo comma, c.p.c.9.1 Si denuncia la nullità dell’impugnata sentenza:(i) per aver rilevato d’ufficio, in assenza di un’eccezione di parte, laquestione attinente al difetto di data certa di alcuni documenti prodotti ingiudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per dimostrare l’effettività delle prestazioni resenei suoi confronti dalle società definite dall’Ufficio ”collegate“;(ii) in subordine, per non aver assegnato alle parti un termine pereventuali osservazioni in ordine alla cennata questione.10. I due motivi devono essere esaminati insieme perché strettamentecollegati.10.1 Il nono è privo di pregio, mentre il decimo è fondato.10.2 Con sentenza n. 4213/2013, componendo un contrasto interno digiurisprudenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato cheNumero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/2026nell’àmbito del procedimento di accertamento dello stato passivo lamancanza di data certa di una scrittura privata non integra un elementocostitutivo del credito, bensì un semplice fatto impeditivodell’accoglimento della pretesa creditoria, e va, pertanto, consideratacome eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio dal giudice anche inmancanza di specifica eccezione del curatore.10.3 Il suenunciato principio di diritto è stato successivamente ritenutoapplicabile anche al processo tributario per la portata di carattere generaledelle argomentazioni spese in tema di regime probatorio delle scrittureprivate (cfr. Cass. n. 3404/2015, Cass. n. 609/2024).10.4 Alla stregua del riferito indirizzo interpretativo, deve escludersiche la CGT di secondo grado sia incorsa in violazione dell’art. 112 c.p.c.per aver rilevato d’ufficio il difetto di data certa di alcuni dei documentiprodotti in giudizio dalla contribuente.10.5 Fermo quanto precede, va però tenuto presente che con ilmenzionato arresto del 2013 le Sezioni Unite hanno precisato che il rilievoofficioso del difetto di data certa di una scrittura rende applicabile lanorma di cui all’art. 101, secondo comma, c.p.c., costituente espressionedel principio costituzionale del rispetto del contraddittorio fissato dall’art.111, secondo comma, della Carta fondamentale.10.6 In linea con le indicazioni fornite dal massimo consessonomofilattico, il collegio d’appello avrebbe dovuto previamente sottoporrela questione alle parti, onde consentire loro di formulare eventualiosservazioni.Peraltro, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha in questa sede assolto l’onere di dimostrare lalesione delle proprie facoltà difensive derivante dall’omessa segnalazionedella cennata questione (sull’argomento vedasi Cass. n. 13920/2020),deducendo con i motivi che seguono che la norma di cui all’art. 2704 c.c.non è applicabile al caso in esame e che la certezza della data deidocumenti in parola può essere stabilita anche in assenza di registrazione;Numero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/2026argomenti, questi, che essa non ha avuto modo di esporre ai giudicid’appello a causa della lamentata violazione processuale (per un’analogafattispecie cfr. Cass. n. 2252/2026).11. Con l’undicesimo motivo vengono fatte valere, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 2704 c.c. e dell’art. 109 del t.u.i.r.11.1 Alla Corte territoriale sarebbe sfuggito che i documenti in parola,in quanto rappresentativi di meri fatti storici, erano sottratti alla disciplinadettata dall’art. 2704 c.c.12. Con il dodicesimo motivo sono denunciate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.2704 c.c.12.1 Si ascrive ai giudici di secondo grado di non aver verificato se lacertezza della data potesse essere stabilita in base a fatti diversi dallaregistrazione ma ugualmente idonei a dimostrare l’anteriorità dellaformazione dei documenti rispetto a un determinato momento ritenutorilevante ai fini della decisione.13. Con il tredicesimo motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 1, comma 2, 36,comma 2, numeri 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132,secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 118, primo comma, disp. att.c.p.c.13.1 Ove mai si reputasse che la Corte territoriale abbiaimplicitamente escluso la sussistenza di altri elementi obiettivi da cui poterinferire la certezza della data dei documenti anzidetti, la motivazione dellasentenza risulterebbe, sul punto, meramente apparente.13.2 I tre motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento del decimo,veicolando questioni che dovranno essere trattate nel prosieguo delgiudizio, una volta riconosciuta sussistente la dedotta violazione delprincipio del contraddittorio nel giudizio d’appello.Numero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/202614. Con il quattordicesimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729c.c.14.1 Si addebita alla CGT di secondo grado di non aver operato unadisamina complessiva e unitaria degli elementi presuntivi ricavabili dagliulteriori documenti acquisiti al processo, rispetto ai quali non era statoritenuto mancante il requisito della data certa.14.2 Anche questo motivo rimane assorbito dall’accoglimento deldecimo, il quale impone di procedere a una rivalutazione dell’interomateriale istruttorio disponibile, alla luce delle argomentazioni svolte dallacontribuente in merito alla valenza probatoria dei documenti che i giudici aquibus hanno reputato privi di data certa.15. Con il quindicesimo motivo sono contestate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.109 del t.u.i.r.15.1 Si sostiene che avrebbe errato il collegio d’appello nell’escluderel’inerenza dei costi relativi alle trasferte in Russia effettuate nell’anno 2015dall’amministratore della società, [OSCURATO:PERSONA].15.2 Il motivo è inammissibile.15.3 La Corte territoriale ha giudicato non inerenti i costi di cui trattasiin base al rilievo che la documentazione prodotta dalla contribuente,onerata della relativa prova, non era idonea a dimostrare che essi fosserostati sostenuti per la ricerca di clienti o per lo svolgimento di trattative nonandate a buon fine a causa della crisi politico-militare che avevainteressato la penisola della Crimea nell’anno 2014 (evento storicodenominato in sentenza «guerra di Crimea»).Ha soggiunto che il contratto concluso in data 8 gennaio 2018 fra laIllogic s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., mediante il quale la prima si era impegnata acorrispondere all’altra una provvigione dell’8 per cento per le futurecommesse fatte acquisire in suo favore dal Cacciatori sul mercato russo,Numero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/2026non costituiva elemento tale da far ritenere che i ricavi procuratidall’attività dell’amministratore fossero riferibili ai costi per le trasferte dalui compiute tre anni prima.15.4 Nelle surriportate argomentazioni non si ravvisano errori didiritto, in quanto, per giurisprudenza di questa Corte, il principio diinerenza dei costi - desumibile dalla nozione di reddito d’impresa e non giàdall’art. 109, comma 5, del t.u.i.r. - implica la necessità che il costo siariferibile all’esercizio dell’attività imprenditoriale, anche in via indiretta,potenziale o in proiezione futura. Tale giudizio ha natura qualitativa, e nonquantitativa, e non richiede la dimostrazione di una specifica o immediatacorrelazione fra il sostenimento del costo e la percezione di ricavi da partedell’impresa (cfr. Cass. n. 26368/2023, Cass. n. 18713/2025, Cass. n.10840/2026).15.5 È stato, al riguardo, puntualizzato che, in caso di contestazionimosse sul punto dall’[OSCURATO:PERSONA], l’onere della prova delrequisito dell’inerenza è a carico del contribuente, il quale devedocumentare l’imponibile maturato, e quindi l’esistenza e la natura delcosto, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione allaproduzione, quale atto d’impresa (cfr., ex multis, Cass. n. 13202/2025,Cass. n. 14222/2025, Cass. n. 20762/2026).15.6 Nella fattispecie in esame, sulla scorta della valutazione dellaprova documentale offerta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., il collegio regionale hamotivatamente escluso che fosse stata dimostrata la concretadestinazione dei costi di cui si discute alla produzione.15.7 Sotto la veste del vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., il motivo in scrutinio mira, dunque, a rimettere in giocol’apprezzamento di merito svolto dai giudici di seconda istanza.16. Per quanto precede, sulle conclusioni parzialmente conformi delPubblico Ministero, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza, inrelazione alla censura accolta, con rinvio alla CGT di secondo grado delNumero registro generale 3497/2025Numero sezionale 5855/2026Numero di raccolta generale 25837/2026Data pubblicazione 26/09/2026Piemonte, che in diversa composizione procederà a un nuovo esame dellacontroversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.16.1 Al giudice di rinvio viene demandata anche la pronuncia sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il decimo motivo di ricorso, assorbiti l’undicesimo, ildodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo, dichiara inammissibili ilquarto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il quindicesimo e respinge i restanti;cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 16 settembre 2026.La PresidenteRoberta Crucitti