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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19034/2024

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale p.e.c.: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale delle Milizie, n. 38 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso l ’ ordinanza del la Corte d ’ appello di L ’ Aquila n. 1512 /202 1 pubblicatain data 1 2 ottobre 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello .

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso l’atto di precetto notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA].— con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di euro 59.962,11, dovuta in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 22 aprile 1994 — eccependo la prescrizione del credito, la nullità dell’atto di precetto per non essere stato contestualmente notificato il contratto di mutuo e la usurarietà degli interessi applicati.

Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., gli opponenti eccepivano che il contratto di mutuo non poteva considerarsi titolo esecutivo, per non essere liquida la somma da esso portata, che l ’ importo richiesto non era certo e congruo e che era affetta da nullità la clausola contrattuale che prevedeva interessi di mora sulle rate pagate; con la successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. producevano due fogli dattiloscritti (doc. 9 e 10 del fascicolo di parte), recanti la data del 31 gennaio 2006 e asseritamente provenienti dalla Banca, allegando che essi dimostravano l ’ avvenuto pagamento della somma richiesta con il precetto.

A seguito di disconoscimento del contenuto dei suddetti documenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e dopo l’espletamento di c.t.u. contabile, il Tribunale di Avezzano accoglieva l’opposizione, ritenendo che i documenti dattiloscritti costituissero a tutti gli effetti delle quietanze.

2. Interposto gravame, è intervenuta in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (ora iQuera Italia [OSCURATO:SOCIETA].), quale delegata alla gestione del credito in contestazione.

La Corte d’appello ha, preliminarmente, ritenuto ammissibil i i motivi di opposizione fatti valere dagli opponenti con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., rilevando poi che l’accoglimento dell’opposizione da parte del primo giudice poggiava ‹‹anche sulla mancata dimostrazione, da parte della Banca, del proprio diritto di credito, in difetto di produzione del piano di ammortamento del mutuo›› che ‹‹ rappresentava una clausola negoziale›› ‹‹ indispensabile per far valere la pretesa del diritto contenuto nel contratto di mutuo››.

Dando atto, inoltre, che la documentazione oggetto di contestazione era stata anche acquisita dal c.t.u. in sede di indagine, ha osservato che dalle comunicazioni datate 31 gennaio 2006 si evinceva che gli opponenti avevano pagato cinque rate di mutuo per complessivi euro 39.596,85, tantoche, dopo l’ultima operazione del 3 novembre 2005, il debito per capitale era stato interamente estinto ed era pari a “ 0 ” , e che , nell ’ anno 2005 , avevano corrisposto , a titolo di interessi, mora ed oneri, la ulteriore somma di euro 13.164,18; cosicché la somma indicata nell ’ atto di precetto, con decorrenza degli interessi dal 9 aprile 2003, non era dovuta.

Ha ribadito, infine, che per contestare il valore di quietanze delle citate comunicazioni , secondo quanto previsto dall ’ art. 2732 cod. civ., la Banca avrebbe dovuto dimostra re che il rilascio delle quietanzeera avvenuto per errore di fatto o violenza .

3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricor so , con due motivi, per la cassazione della suddetta sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., pure intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo — rubricato ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 1199, 2735 e 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727, 2728 e 2729 del codice civile (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 della Costituzione, 132 del codice di procedura civile e 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile (art. 360 n. 3 c.p.c.)›› — la ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata è meramente apparentenella parte in cui si afferma che le comunicazioni datate 31 gennaio 2006 forniscono piena prova dell’avvenuto pagamento delle rate del mutuo e che, per contestare tale prova, era necessario dimostrare che il rilascio dei documenti fosse frutto di errore di fatto o di violenza.

Rimarca che la quietanza, per dimostrare l ’ estinzione del debito, deve provenire dal creditore, mentre i documenti prodotti dagli opponenti non provenivano dalla Banca,trattandosi di meri fogli dattiloscritti, e che neppurepuò assumere rilievo la circostanza che il c.t.u. avesse allegato al proprio elaborato tutti i documenti prodotti dalle parti e, tra questi, anche quelli contraddistinti con i nn. 8 e 9 della produzione di parte opponente, tanto più considerato che il consulente aveva escluso che fosse stata data prova dell’avvenuto pagamento delle ultime cinque rate del mutuo.

Soggiunge, da ultimo, che a comprovare che i documenti in esame non costituiscono quietanze soccorre anche la circostanza che gli originari opponenti non avevano prodotto ricevute riferibili alle ultime cinque rate di mutuo e che alla data del presunto versamento gli stessi non erano più titolari del conto corrente, cheda tempo era statochiuso e “passato a sofferenza”.

2. Con il secondo motivo, prospettando ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993 (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 della Costituzione, 132 del codice di procedura civile e 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile (art. 360 n. 3 c.p.c.)››, la ricorrente attinge, con un primo profilo di doglianza, il passo della decisione con cui la Corte d’appello ha evidenzia to che il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della decisione anche la mancata produzione del piano di ammortamento del mutuo, sottolineando che, in realtà, il documento era presente agli atti di causa, perché consegnato da entrambe le parti al c.t.u. ; con un secondo profilo, contesta l’assunto che il piano di ammortamento rappresenti una clausola negoziale e sia, quindi, indispensabile per la pretesa del diritto di credito , ponendo in rilievo che, anche s e si volesse, per mera ipotesi, considerarlo al pari di una cla usola contrattuale, sarebbe all ’ evidenza una clausola relativa alla pattuizione dei tassi di interessi, di talché, a norma dell’art. 117 t.u.b., in caso di nullità o in assenza di una clausola di tal genere, la debenza di interessi doveva essere parametrata ai tassi dei titoli di stato, manon possono ritenersi non dovuti né interessi, né capitale.

3. Va premesso che non risulta oggetto di rituale impugnazione in questa sede la statuizione di ammissibilità dei motivi di opposizione introdotti dagli originari opponenti, odierni controricorrenti, con la memoria exart. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.

Sul punto, la Corte d’appello, invocando i principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12310 del 2015, ha ritenuto che il motivo di opposizione, con cui era stata eccepita ‹‹ l ’ infondatezza e comunque l’incertezza dell’importo chiesto dalla Banca, con particolare riferimento alla comunicazione dalla stessa››, dedotto dagli opponenti soltanto con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., non integrasse modifica della domanda non consentit a , argomentando che il pagamento, totale o parziale, del credito azionato rappresentava vicenda modificativa o estintiva del diritto di procedere all’esecuzione forzata, come tale strettamente connessa alla questione centrale dedotta in giudizio concernente la contestazione del diritto della Banca di procedere in via esecutiva.

Ne discende che le questioni sottese alla ritenuta ammissibilità , affermata dalla corte territoriale in evidente disarmonia rispetto alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, non possono essere qui prese in considerazione.

4. Fatta questa necessaria premessa, il primo motivo è fondato.

4.1. La quietanza, il cui rilascio non è soggetto all’osservanza di forme particolari perché non previste dalla legge , ben può essere contenuta in una qualsiasi scrittura ed essere resa manifesta da qualsiasi non equivoca attestazione dell’adempimento dell’obbligazione, che riveli sia l ’ ammontare della somma pagata sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto.

Ma, perché tale dichiarazione possa avere, s ul piano probatorio, il significato, proprio della quietanza, di confessione stragiudiziale di uno specifico pagamento, occorre che essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, la quale soltanto può fare acquistare al documento l ’ efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata, sancita dall’art. 2702 cod. civ. (Cass, sez. 2, 26/05/1993, n. 5919).

4.2. La C orte territoriale , discostandosi da tali principi, ha riconosciuto efficacia probatoria di quietanza ai documenti prodotti dagli odierni controricorrenti al fine di dimostrare il pagamento delle ultime cinque rate di mutuo — in particolare , a lle comunicazioni, prodotte con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., rispettivamente contraddistinte come ‹‹ copia condizioni del mutuo in data 31.1.2006›› (dc. 9) e ‹‹ copia dichiarazione [OSCURATO:SOCIETA]. in data 31.1.2006 relativa agli interessi passivi ed oneri corrisposti in relazione al contratto di mutuo nell’anno 2005›› (doc. 10 della produzione di parte opponente) — sebbene, da una parte, come emerge a pag. 7 d e lla sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse tempestivamente disconosciuto la provenienza dei documenti, privi di sottoscrizion e ad essa riferibil e , e , dall ’ altro, lo stesso consulente tecnico d’ufficio, come si evince dallo stralcio dell’elaborato redatto, riportato in ricorso (pag. 18), avesse ritenuto non dimostratol’avvenuto pagamento delle rate del mutuo .

5. La prima doglianza in cui si articola il secondo motivo, con la quale si contesta ai giudici di appello di avere, erroneamente, affermato che il piano d’ammortamento del mutuo, presente agli atti di causa, non fosse, invece, mai stato prodotto, è , invece, inammissibile, perché volta a dedurre un vizio revocatorio , che avrebbe dovuto essere fatto valere ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Difatti, l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindied in assenza – come nella specie – di discussione tra le parti sull’esistenza di quelli , motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione ( tra le tante, Cass., s ez. 5 , 26/01/2021, n. 1562 ; Cass., sez.

L, 28/09/2016, n. 19174; Cass., sez. 3, 15/05/2007, n. 11196).

6. Merita, invece, accoglimento il secondo profilo di doglianza sollevato con il secondo motivo, con il quale, in sostanza, viene mossa una contestazione in merito al credito sotto il profilo del quantum; al riguardo, è sufficiente considerare che , anche in mancanza del piano di ammortamento o, comunque, di uno specifico conteggio degli interessi dovuti alla stregua della disciplina negoziale, il giudice del merito non avrebbe dovuto limitarsi a ritenere non provato il credito azionato dalla Banca, ma avrebbe dovuto procedere all’applicazione delle regole pattuite (anche disponendo, se del caso, consulenza contabile) allo scopo di individuare la somma spettante al creditore istantequanto meno a titolo di capitale.

7. Va, dunque, accolto il primo motivo ed il secondo motivo nei termini di cui in motivazione, disatteso – per inammissibilità – nel resto tale ultimo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.

M.La Corte accoglie il primo motivo e, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo, inammissibile nel resto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale p.e.c.: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale delle Milizie, n. 38 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata - avverso l ’ ordinanza del la Corte d ’ appello di L ’ Aquila n. 1512 /202 1 pubblicatain data 1 2 ottobre 20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello . Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso l’atto di precetto notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA].— con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di euro 59.962,11, dovuta in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 22 aprile 1994 — eccependo la prescrizione del credito, la nullità dell’atto di precetto per non essere stato contestualmente notificato il contratto di mutuo e la usurarietà degli interessi applicati. Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., gli opponenti eccepivano che il contratto di mutuo non poteva considerarsi titolo esecutivo, per non essere liquida la somma da esso portata, che l ’ importo richiesto non era certo e congruo e che era affetta da nullità la clausola contrattuale che prevedeva interessi di mora sulle rate pagate; con la successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. producevano due fogli dattiloscritti (doc. 9 e 10 del fascicolo di parte), recanti la data del 31 gennaio 2006 e asseritamente provenienti dalla Banca, allegando che essi dimostravano l ’ avvenuto pagamento della somma richiesta con il precetto. A seguito di disconoscimento del contenuto dei suddetti documenti da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e dopo l’espletamento di c.t.u. contabile, il Tribunale di Avezzano accoglieva l’opposizione, ritenendo che i documenti dattiloscritti costituissero a tutti gli effetti delle quietanze. 2. Interposto gravame, è intervenuta in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (ora iQuera Italia [OSCURATO:SOCIETA].), quale delegata alla gestione del credito in contestazione. La Corte d’appello ha, preliminarmente, ritenuto ammissibil i i motivi di opposizione fatti valere dagli opponenti con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., rilevando poi che l’accoglimento dell’opposizione da parte del primo giudice poggiava ‹‹anche sulla mancata dimostrazione, da parte della Banca, del proprio diritto di credito, in difetto di produzione del piano di ammortamento del mutuo›› che ‹‹ rappresentava una clausola negoziale›› ‹‹ indispensabile per far valere la pretesa del diritto contenuto nel contratto di mutuo››. Dando atto, inoltre, che la documentazione oggetto di contestazione era stata anche acquisita dal c.t.u. in sede di indagine, ha osservato che dalle comunicazioni datate 31 gennaio 2006 si evinceva che gli opponenti avevano pagato cinque rate di mutuo per complessivi euro 39.596,85, tantoche, dopo l’ultima operazione del 3 novembre 2005, il debito per capitale era stato interamente estinto ed era pari a “ 0 ” , e che , nell ’ anno 2005 , avevano corrisposto , a titolo di interessi, mora ed oneri, la ulteriore somma di euro 13.164,18; cosicché la somma indicata nell ’ atto di precetto, con decorrenza degli interessi dal 9 aprile 2003, non era dovuta. Ha ribadito, infine, che per contestare il valore di quietanze delle citate comunicazioni , secondo quanto previsto dall ’ art. 2732 cod. civ., la Banca avrebbe dovuto dimostra re che il rilascio delle quietanzeera avvenuto per errore di fatto o violenza . 3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricor so , con due motivi, per la cassazione della suddetta sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., pure intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo — rubricato ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 1199, 2735 e 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727, 2728 e 2729 del codice civile (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 della Costituzione, 132 del codice di procedura civile e 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile (art. 360 n. 3 c.p.c.)›› — la ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata è meramente apparentenella parte in cui si afferma che le comunicazioni datate 31 gennaio 2006 forniscono piena prova dell’avvenuto pagamento delle rate del mutuo e che, per contestare tale prova, era necessario dimostrare che il rilascio dei documenti fosse frutto di errore di fatto o di violenza. Rimarca che la quietanza, per dimostrare l ’ estinzione del debito, deve provenire dal creditore, mentre i documenti prodotti dagli opponenti non provenivano dalla Banca,trattandosi di meri fogli dattiloscritti, e che neppurepuò assumere rilievo la circostanza che il c.t.u. avesse allegato al proprio elaborato tutti i documenti prodotti dalle parti e, tra questi, anche quelli contraddistinti con i nn. 8 e 9 della produzione di parte opponente, tanto più considerato che il consulente aveva escluso che fosse stata data prova dell’avvenuto pagamento delle ultime cinque rate del mutuo. Soggiunge, da ultimo, che a comprovare che i documenti in esame non costituiscono quietanze soccorre anche la circostanza che gli originari opponenti non avevano prodotto ricevute riferibili alle ultime cinque rate di mutuo e che alla data del presunto versamento gli stessi non erano più titolari del conto corrente, cheda tempo era statochiuso e “passato a sofferenza”. 2. Con il secondo motivo, prospettando ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 della Costituzione, 132 del codice di procedura civile e 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile (art. 360 n. 3 c.p.c.)››, la ricorrente attinge, con un primo profilo di doglianza, il passo della decisione con cui la Corte d’appello ha evidenzia to che il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della decisione anche la mancata produzione del piano di ammortamento del mutuo, sottolineando che, in realtà, il documento era presente agli atti di causa, perché consegnato da entrambe le parti al c.t.u. ; con un secondo profilo, contesta l’assunto che il piano di ammortamento rappresenti una clausola negoziale e sia, quindi, indispensabile per la pretesa del diritto di credito , ponendo in rilievo che, anche s e si volesse, per mera ipotesi, considerarlo al pari di una cla usola contrattuale, sarebbe all ’ evidenza una clausola relativa alla pattuizione dei tassi di interessi, di talché, a norma dell’art. 117 t.u.b., in caso di nullità o in assenza di una clausola di tal genere, la debenza di interessi doveva essere parametrata ai tassi dei titoli di stato, manon possono ritenersi non dovuti né interessi, né capitale. 3. Va premesso che non risulta oggetto di rituale impugnazione in questa sede la statuizione di ammissibilità dei motivi di opposizione introdotti dagli originari opponenti, odierni controricorrenti, con la memoria exart. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. Sul punto, la Corte d’appello, invocando i principi dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12310 del 2015, ha ritenuto che il motivo di opposizione, con cui era stata eccepita ‹‹ l ’ infondatezza e comunque l’incertezza dell’importo chiesto dalla Banca, con particolare riferimento alla comunicazione dalla stessa››, dedotto dagli opponenti soltanto con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., non integrasse modifica della domanda non consentit a , argomentando che il pagamento, totale o parziale, del credito azionato rappresentava vicenda modificativa o estintiva del diritto di procedere all’esecuzione forzata, come tale strettamente connessa alla questione centrale dedotta in giudizio concernente la contestazione del diritto della Banca di procedere in via esecutiva. Ne discende che le questioni sottese alla ritenuta ammissibilità , affermata dalla corte territoriale in evidente disarmonia rispetto alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, non possono essere qui prese in considerazione. 4. Fatta questa necessaria premessa, il primo motivo è fondato. 4.1. La quietanza, il cui rilascio non è soggetto all’osservanza di forme particolari perché non previste dalla legge , ben può essere contenuta in una qualsiasi scrittura ed essere resa manifesta da qualsiasi non equivoca attestazione dell’adempimento dell’obbligazione, che riveli sia l ’ ammontare della somma pagata sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto. Ma, perché tale dichiarazione possa avere, s ul piano probatorio, il significato, proprio della quietanza, di confessione stragiudiziale di uno specifico pagamento, occorre che essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, la quale soltanto può fare acquistare al documento l ’ efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata, sancita dall’art. 2702 cod. civ. (Cass, sez. 2, 26/05/1993, n. 5919). 4.2. La C orte territoriale , discostandosi da tali principi, ha riconosciuto efficacia probatoria di quietanza ai documenti prodotti dagli odierni controricorrenti al fine di dimostrare il pagamento delle ultime cinque rate di mutuo — in particolare , a lle comunicazioni, prodotte con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., rispettivamente contraddistinte come ‹‹ copia condizioni del mutuo in data 31.1.2006›› (dc. 9) e ‹‹ copia dichiarazione [OSCURATO:SOCIETA]. in data 31.1.2006 relativa agli interessi passivi ed oneri corrisposti in relazione al contratto di mutuo nell’anno 2005›› (doc. 10 della produzione di parte opponente) — sebbene, da una parte, come emerge a pag. 7 d e lla sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse tempestivamente disconosciuto la provenienza dei documenti, privi di sottoscrizion e ad essa riferibil e , e , dall ’ altro, lo stesso consulente tecnico d’ufficio, come si evince dallo stralcio dell’elaborato redatto, riportato in ricorso (pag. 18), avesse ritenuto non dimostratol’avvenuto pagamento delle rate del mutuo . 5. La prima doglianza in cui si articola il secondo motivo, con la quale si contesta ai giudici di appello di avere, erroneamente, affermato che il piano d’ammortamento del mutuo, presente agli atti di causa, non fosse, invece, mai stato prodotto, è , invece, inammissibile, perché volta a dedurre un vizio revocatorio , che avrebbe dovuto essere fatto valere ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Difatti, l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindied in assenza – come nella specie – di discussione tra le parti sull’esistenza di quelli , motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione ( tra le tante, Cass., s ez. 5 , 26/01/2021, n. 1562 ; Cass., sez. L, 28/09/2016, n. 19174; Cass., sez. 3, 15/05/2007, n. 11196). 6. Merita, invece, accoglimento il secondo profilo di doglianza sollevato con il secondo motivo, con il quale, in sostanza, viene mossa una contestazione in merito al credito sotto il profilo del quantum; al riguardo, è sufficiente considerare che , anche in mancanza del piano di ammortamento o, comunque, di uno specifico conteggio degli interessi dovuti alla stregua della disciplina negoziale, il giudice del merito non avrebbe dovuto limitarsi a ritenere non provato il credito azionato dalla Banca, ma avrebbe dovuto procedere all’applicazione delle regole pattuite (anche disponendo, se del caso, consulenza contabile) allo scopo di individuare la somma spettante al creditore istantequanto meno a titolo di capitale. 7. Va, dunque, accolto il primo motivo ed il secondo motivo nei termini di cui in motivazione, disatteso – per inammissibilità – nel resto tale ultimo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q. M.La Corte accoglie il primo motivo e, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo, inammissibile nel resto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aq
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