CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 30518/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CCACCIO 22, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato alcontroricorso;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n.1105/2020, pubblicata il 20/10/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1640/2021Numero sezionale 2475/2025Numero di raccolta generale 30518/2025sentito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta ProcuratriceData pubblicazione 19/11/2025generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA, che ha chiesto il rigetto delricorso;sentito il difensore del controricorrente, che ha chiesto alla Corte dirigettare il ricorso e condannare il ricorrente per responsabilitàaggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c.1. La ditta [OSCURATO:PERSONA] chiedeva e otteneva un decreto con ilquale veniva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in propriofavore della somma complessiva di euro 4.646,28, per l’esecuzionedi lavori di finitura di un locale deposito di proprietà dell’ingiunto.Nel ricorso monitorio la ricorrente specificava che tali lavori nonerano coperti dal contributo statale che era stato concesso ai sensidelle leggi 219/1981 e 32/1992 per la ricostruzione del fabbricatocondominiale nel quale si trovava l’immobile di proprietàdell’ingiunto.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, deducendo di avere pagato i lavori inquestione, così come risultante da una quietanza liberatoriasottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], e aveva quindi chiesto la revoca del decreto.Con comparsa depositata il giorno dell’udienza si costituiva la dittaCarucci, che deduceva di avere eseguito lavori di ricostruzionidell’intero fabbricato condominiale, nel quale era compresa l’unitàimmobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che aveva successivamentecommissionato lavori di finitura interna di un locale deposito ai qualiera riferita la fattura posta alla base della domanda monitoria.[OSCURATO:PERSONA] contestava, quindi, l’eccezione di estinzione dell’obbligazionein quanto la dichiarazione prodotta dall’opponente riguardavasoltanto le somme dovute da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di accollo per le operecontabilizzate dal direttore dei lavori di ristrutturazione delfabbricato.Con la sentenza n. 3173/2014 il Tribunale di Salerno accoglieval’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.2 di 11Numero registro generale 1640/2021Numero sezionale 2475/2025Numero di raccolta generale 30518/2025Il Tribunale riteneva che la contestazione inerente all’esclusione deiData pubblicazione 19/11/2025lavori oggetto del processo dalla quietanza prodotta integrasseun’eccezione non rilevabile d’ufficio dalla quale l’opposta eradecaduta, trattandosi di eccezione che doveva essere fatta valere neltermine di decadenza di cui all’art. 167 c.p.c.2. La sentenza veniva impugnata dalla ditta [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 1105/2020 la Corte d’appello di Salernoaccoglieva il gravame e rigettava, quindi, la domanda proposta dalladitta [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore dellasomma di euro 3.667,27.Il giudice d’appello riteneva che la specificazione dell’opposta - chela fattura posta alla base della domanda monitoria attenesse a creditirelativi a lavori non ricompresi nella quietanza prodotta - integrasseuna mera difesa, che era pertanto proponibile alla prima udienza, eaveva ammesso la prova testimoniale, nonché nominato unconsulente tecnico d’ufficio; aveva quindi, sulla base dell’istruttoriae della interpretazione della quietanza liberatoria, ritenuto provato ilcredito vantato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione VincenzoDi Leo.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dellaomonima ditta individuale, che ha depositato memoria primadell’udienza. Il controricorrente, anche in udienza, ha chiesto aquesta Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una sommaequitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96c.p.c.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in sei motivi.1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.166, 167, comma 2, 183, comma 6, c.p.c. e degli artt. 2907 e 2697c.c. in relazione ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.3 di 11Numero registro generale 1640/2021Numero sezionale 2475/2025Numero di raccolta generale 30518/2025Si sostiene che l’eccezione di controparte che i lavori oggettoData pubblicazione 19/11/2025dell’opposto decreto ingiuntivo sono diversi da quelli oggetto diquietanza è eccezione di merito non rilevabile d’ufficio che è statadedotta tardivamente; la deduzione della diversità dei lavori, nel suoscopo di precludere l’effetto estintivo dell’eccepito pagamento,integra la pretesa azionata e, quindi, involge la domanda giudizialeche preclude conseguentemente la rilevabilità d’ufficiodell’eccezione; si tratta di eccezione che non poteva essere rilevatad’ufficio se non violando il principio della domanda; la quietanza dipagamento avrebbe dovuto essere valutata non solo comedichiarazione di scienza, ma anche come negozio di accertamentoper la dichiarazione dell’appaltatore di non avere altro da pretendereper i lavori eseguiti al fabbricato, cosicché la deduzione difensivadella diversità dei lavori assume la fisionomia e la consistenzadell’eccezione di merito non rilevabile d’ufficio; l’inammissibilitàdell’eccezione avrebbe comportato l’inammissibilità degli inerentimezzi di prova, invece illegittimamente disposti.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA], costituendosi nel giudizio ex art. 645 c.p.c., ha oppostoall’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuto pagamento della sommarichiesta con il ricorso monitorio una mera difesa, ossia ha negatoche l’eccepito pagamento riguardasse la somma richiesta,contestando che la quietanza da egli sottoscritta avesse ad oggettotali lavori. [OSCURATO:PERSONA] si è, quindi, limitato a negare il fatto posto allabase dell’eccezione di controparte.Nell'ambito delle argomentazioni difensive delle parti,genericamente qualificabili come eccezioni, vanno infatti distintequelle che consistono nella semplice negazione del fatto costitutivo- ovvero del fatto estintivo, modificativo o impeditivo - del dirittoesercitato dalla controparte (mera difesa), quelle che consistononella contrapposizione di un fatto impeditivo o estintivo, tale daescludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo ex adverso4 di 11Numero registro generale 1640/2021Numero sezionale 2475/2025Numero di raccolta generale 30518/2025affermato (eccezioni in senso lato) ed, infine, quelle che consistonoData pubblicazione 19/11/2025in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo affermatodall'attore (eccezioni in senso proprio); per tale classificazione siveda, ad es., Cass. n. 6272/1998.Le mere difese sono rilevabili d’ufficio e sono sottratte al regime dellepreclusioni di cui all’art. 167 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8525/2020 e Cass.n. 35042/2023), cosicché legittimamente il [OSCURATO:PERSONA] poteva proporrealla prima udienza la difesa in oggetto.2) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degliartt. 1199, 2697, 2733, 2735 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazioneai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.Con esso si sostiene che la quietanza era onnicomprensiva eliberatoria in quanto la dichiarazione secondo la quale “il sottoscrittonon ha più nulla a pretendere per i lavori sopra indicati” ineriva ai“lavori di costruzione di un fabbricato sito in Buccino alla località SanPaolo” e non era circoscritta all’accollo di spesa scaturita dallacontabilità redatta dal direttore dei lavori; la quietanza ha valore didocumento probatorio dell’avvenuto pagamento e ha naturaconfessoria, vincolando così il giudice circa la verità del fatto stesso;la quietanza, oltre ad essere stata liberamente apprezzata in spregioal suo rango di prova legale, è stata inammissibilmente ibridata conuna testimonianza.Il motivo è infondato.È vero che la quietanza sottoscritta ha l’efficacia di cui all’art. 2702c.c., ma tale efficacia è limitata al titolo del pagamento (v. Cass. n.19034/2024). Nel caso in esame, la quietanza porta la data del 3marzo 2004 e ha il seguente tenore: “il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA],titolare dell’impresa omonima appaltatrice dei lavori di costruzionedi un fabbricato, sito in Buccino alla località [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dellal. 32/1992 … dichiara che il signor [OSCURATO:PERSONA] proprietario diun’unità abitativa e di un deposito … ha pagato per intero l’accollo dispesa scaturito dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori”.5 di 11Numero registro generale 1640/2021Numero sezionale 2475/2025Numero di raccolta generale 30518/2025La domanda monitoria, come si legge a pag. 1 dell’atto introduttivo,Data pubblicazione 19/11/2025aveva invece ad oggetto l’esecuzione di “lavori di finitura di un localedeposito di proprietà esclusiva del condomino [OSCURATO:PERSONA], lavorinon coperti dal contributo statale concesso ex legge 219/1981 elegge 32/1992 per la ricostruzione del fabbricato emettendo fatturan. 4/2007”. L’epoca di realizzazione dei lavori in oggetto è stataaccertata dal giudice di merito e identificata nell’anno 2006 (cfr. pag.11 della sentenza impugnata). Correttamente, pertanto, la Corted’appello ha ritenuto che la quietanza, di due anni precedente edespressamente riferita al pagamento dell’accollo di spesa scaturitodalla contabilità del direttore dei lavori, non facesse riferimento ailavori di finitura del locale deposito oggetto di causa, circostanzaconfermata dalla prova testimoniale (il teste Catena aveva infattidichiarato che i lavori di finitura interna del locale deposito eranostati commissionati da [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla ultimazione deilavori realizzati con il contributo statale).3) Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2907 c.c., 112, 633, 638, 125, 163, 164 e 167 c.p.c. e dell’art. 24Cost. in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.Si afferma che il preteso pagamento ineriva ai lavori relativi aldeposito e non al garage e la fattura posta alla base del ricorsomonitorio aveva ad oggetto lavori di finitura interna eseguiti nel vanodeposito; in sede di primo accesso ai lavori disposto dal consulentetecnico d’ufficio, e quindi solo in grado d’appello, era sorta tra le partidiscussione sull’unità immobiliare oggetto della controversia e ilricorrente aveva rilevato l’esistenza di due locali, uno posto al pianoseminterrato e l’altro sovrastante il precedente, e come dalleplanimetrie del progetto approvato risultassero espressamente ledestinazioni d’uso e le ubicazioni del garage al piano seminterrato edel deposito al piano terra; il consulente tecnico di controparte avevadedotto che il vano oggetto di causa era il locale deposito posto alpiano terra mentre, in deroga al principio della domanda, il giudice6 di 11Numero registro generale 1640/2021Numero sezionale 2475/2025Numero di raccolta generale 30518/2025d’appello ha ritenuto che il consulente d’ufficio abbia chiarito che ilData pubblicazione 19/11/2025locale oggetto dei lavori è quello ubicato al piano seminterrato; soloalla parte spetta determinare il contenuto della domanda, cosicchéla Corte d’appello, avendo fatto riferimento al locale seminterrato enon al locale del piano terra, ha violato il principio della domanda edella corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Il motivo è infondato.La Corte d’appello non ha violato il principio della domanda e dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendosi limitata achiarire, sulla base delle indagini svolte dal consulente tecnicod’ufficio, che il locale oggetto dei lavori era quello ubicato al pianoseminterrato del fabbricato condominiale, motivando taleconvincimento con la coincidenza tra le categorie di opere, lamisurazione presente nel computo metrico in atti e le caratteristichetipologiche e di consistenza del locale.4) Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 2907, 1657 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione ai nn. 3, 4 e 5dell’art. 360 c.p.c.Si evidenzia che per talune categorie di lavori sono stati applicatiprezzi unitari maggiori di quelli chiesti dall’appaltatore, in violazionedell’art. 2907 c.c., 112 c.p.c. e 1657 c.c.; se i prezzi indicati nelcomputo metrico prodotto dall’appaltatore sono minori di quelliprevisti dalla tariffa vanno applicati i minori prezzi da lui pretesi inossequio al principio della domanda; il consulente d’ufficio sullaquestione aveva sostenuto che non è corretto utilizzarepassivamente per le valutazioni di merito i prezzi risultanti dalcomputo metrico [OSCURATO:PERSONA], dal momento che il medesimo avevaricevuto incarico di procedere a una quantificazione delle opereeseguite da [OSCURATO:PERSONA], con lo specifico compito di verificarel’attendibilità del computo metrico; la Corte d’appello ha omessol’esame della rilevante questione.Anche questo motivo è privo di fondamento.7 di 11Numero registro generale 1640/2021Numero sezionale 2475/2025Con la domanda monitoria il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna delNumero di raccolta generale 30518/2025ricorrente a pagare la somma complessiva di 4.646,28 euro.D Lata p Cuboblrictaezio ne 19/11/2025d’appello ha accolto per quanto di ragione la domanda, condannandoil ricorrente al pagamento di un importo inferiore, ossia euro3.667,27 oltre IVA, non riconoscendo, perciò, alla ditta [OSCURATO:PERSONA] unimporto superiore a quello da lei richiesto. Va poi considerato che laCorte d’appello ha precisato sul punto che l’epoca di realizzazionedei lavori oggetto del processo risale all’anno 2006, cosicchécorrettamente le opere sono state contabilizzate utilizzando ilprezzario della Regione Campania per l’anno 2006.5) Il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.10, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 2, comma 1,lett. e) ed f), della legge della Regione Campania n. 29/2001,dell’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 1346 c.c. e dell’art. 1418c.c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.Si rappresenta che il progetto predisposto ai sensi della legge n.219/1981, approvato dal Comune, era stato modificato conl’esecuzione di lavori di demolizione del tramezzo posto adelimitazione del vuoto tecnico nonché di ricostruzione ondedelimitare il locale garage, il che era stato confermato dal testimoneCatena; tali lavori, che avevano riguardato l’inglobamento delvolume tecnico e l’esecuzione in esso dei lavori che comportavanoincremento di volume e di superficie nonché mutamento didestinazione d’uso, avrebbero dovuto essere subordinati alpermesso di costruire e all’appaltatore incombeva l’obbligo diverificarne la conformità alla normativa urbanistica; il ricorrente haquindi eccepito la nullità del contratto d’appalto per i lavori per cui ècausa e, conseguentemente, che l’appaltatore non ha diritto alcompenso preteso; la Corte d’appello ha invece ritenuto infondatotale assunto, in quanto i lavori in esame avevano riguardato le solefiniture interne del locale e non vi era prova in atti che la dedottadifformità al progetto assentito fosse stata realizzata con8 di 11Numero registro generale 1640/2021Numero sezionale 2475/2025Numero di raccolta generale 30518/2025l’esecuzione dei lavori in questione; l’affermazione della Corte èData pubblicazione 19/11/2025errata in quanto deve ritenersi illecita ogni altra opera costruita noncompresa nel contratto d’appalto e non assentita dall’attoamministrativo.Il motivo è infondato.La Corte di appello ha accertato che i lavori in esame hannoriguardato le sole finiture interne del locale, finiture che nonnecessitano di autorizzazioni, e che non vi era prova che la dedottadifformità al progetto, concernente l’inglobamento di un vuototecnico, sia stata realizzata con l’esecuzione dei lavori in questione.L’accertamento della Corte d’appello è contestato dal ricorrente sullabase di valutazioni di elementi della relazione del consulente tecnicod’ufficio e della dichiarazione del testimone Catena: si chiede, quindi,a questa Corte una inammissibile rivalutazione dell’accertamento infatto posto in essere dal giudice di merito, che l’ha appunto portatoa ritenere provato che i lavori oggetto del processo abbianoriguardato solo finiture interne del locale e non provato, invece, chela dedotta difformità al progetto sia stata realizzata con l’esecuzionedei suddetti lavori.6) Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., in quantola condanna al pagamento di una somma minore, euro 3.667,27,rispetto a quella pretesa di euro 4.646,28 avrebbe dovutocomportare la compensazione parziale delle spese di entrambi i gradidi giudizio e della consulenza d’ufficio, cosicché ha errato la Corted’appello a condannare il ricorrente al pagamento delle spese dei duegradi di giudizio e della consulenza tecnica d’ufficio.Il motivo non può essere accolto.Le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che “in temadi spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anchesensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogoa reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza9 di 11Numero registro generale 1640/2021Numero sezionale 2475/2025Numero di raccolta generale 30518/2025di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimoData pubblicazione 19/11/2025processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento diun'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi lacondanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processualiin favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto lacompensazione totale o parziale, in presenza degli altri presuppostiprevisti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (in tal senso Cass., sez. un.,n. 32061/2022), compensazione che rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito disporre (v., per tutte, Cass. n. 11329/2019).II. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Va accolta la richiesta del controricorrente di condannare il ricorrenteper responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 96c.p.c.Come ha precisato questa Corte, la condanna per responsabilitàaggravata ex art. 96, terzo comma c.p.c., va disposta “nel caso diinsistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamenteinfondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenzaimpugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essereapprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché inipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazionedai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precettidel codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nellaredazione dell'impugnazione” (cfr. in tal senso Cass. n.34429/2024).Nel caso in esame, la tesi del ricorrente, secondo la quale laquietanza comprendeva i lavori oggetto della domanda monitoria, èstata ritenuta manifestamente infondata dal giudice d’appello sullabase del tenore letterale degli atti (in particolare della quietanza edel ricorso monitorio), nonché della testimonianza assunta, cosicchéla riproposizione della tesi nel presente giudizio va consideratainsistenza colpevole e va, pertanto, sanzionata ai sensi del citato10 di 11Numero registro generale 1640/2021Numero sezionale 2475/2025Numero di raccolta generale 30518/2025terzo comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna al pagamentoData pubblicazione 19/11/2025dell’ulteriore somma pure specificata in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dàda parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, liquidate in euro 2.200,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge,nonché al pagamento, sempre in favore del controricorrente, di euro1.000,00 ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio seguita alla pubblicaudienza della sezione seconda civile, in data 16 ottobre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteChiara [OSCURATO:PERSONA] Carrato11 di 11Numero registro generale 1834/2026Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 23837/2026Data pubblicazione 22/07/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeDavide [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Luca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCesare [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAnel procedimento 1834/2026 tra:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.30518/2025 depositata il 19/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].- [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio iscritto al n. 1640/2021 R.G., definito da questa Corte consentenza n. 30518/2025, depositata il 19 novembre 2025, che harigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e dieuro 1.000,00 per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma,c.p.c., ha chiesto la correzione e l'integrazione della sentenza esponendo,sotto un primo profilo, che essa non dà atto di aver «sentito il difensoreNumero registro generale 1834/2026Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 23837/2026Data pubblicazione 22/07/2026del ricorrente», mentre dal processo verbale della pubblica udienza del 16ottobre 2025 risulta che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è comparso e ha chiesto diriportarsi agli atti depositati, insistendo per l'accoglimento del ricorso;sotto un secondo profilo, che il dispositivo liquida le spese in euro2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, benché il controricorrente nonabbia documentato alcun esborso. Nel presente procedimento dicorrezione l'intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Conprovvedimento presidenziale è stata fissata l'adunanza della camera diconsiglio.(A) - Il primo profilo non è fondato.Il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.,applicabile alle pronunce di questa Corte in forza dell'art. 391-bis c.p.c., èpreordinato a emendare la fortuita divergenza tra il giudizio e la suaestrinsecazione letterale, riconoscibile ictu oculi dal testo delprovvedimento e priva di incidenza sul suo contenuto. [OSCURATO:PERSONA] ritieneche esso non sia invece lo strumento per integrare la narrazione dellosvolgimento processuale contenuta nel preambolo. L'omessa menzione,nel preambolo della sentenza, della comparizione e delle conclusioni deldifensore del ricorrente non integra un errore materiale emendabile:costituisce, al più, una imperfezione formale priva di rilievo sulla validità esul contenuto della pronuncia — regolarmente deliberata dal collegioall'esito della discussione, alla quale le parti hanno partecipato —, nondiversamente da quanto la giurisprudenza afferma per l'omessa oincompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe, che sirisolve in mera irregolarità irrilevante quando, come nella specie, nonabbia inciso sull'attività decisoria (Cass. 10465/2024; Cass. 2237/2016).A ciò si aggiunge, con rilievo decisivo, che l'interesse sotteso allarichiesta — che risulti la partecipazione del difensore del ricorrente allapubblica udienza — è già integralmente soddisfatto dalla positivaNumero registro generale 1834/2026Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 23837/2026Data pubblicazione 22/07/2026dell'udienza del 16 ottobre 2025, atto pubblico che fa fede fino a quereladi falso (art. 2700 c.c.): la comparizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e le conclusionida lui rassegnate sono ivi documentate, sicché nulla resta da emendare edifetta l'interesse alla correzione.(B) - Il secondo profilo è inammissibile.Con esso il ricorrente non lamenta una svista nella rappresentazioneesteriore della decisione, ma contesta la debenza della voce di esborsiliquidata in favore del controricorrente, assumendo che questi non abbiasostenuto spese vive. La liquidazione delle spese di lite — ivi compresa laquantificazione degli esborsi — è espressione del potere valutativo delgiudice, che vi provvede sulla scorta delle risultanze di causa; l'errore cheeventualmente la inficia è errore di giudizio, non errore materiale, e non èemendabile con il procedimento di correzione, riservato alle svisteoggettive che non attingono il processo logico-decisionale.Nel determinarsi in questo senso il collegio aderisce all’orientamentosecondo cui l'attività di specificazione, interpretazione o revisione dellastatuizione sulle spese non può formare oggetto né del procedimento dicorrezione né di quello di revocazione a norma dell'art. 391-bis c.p.c.(così, tra le altre, Cass 24417/2020). Il richiamo al modello F23quietanzato dal ricorrente non muta l'inquadramento, giacché quelversamento concerne il contributo unificato dovuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] perl'iscrizione a ruolo del proprio ricorso, non gli esborsi liquidati in favore delcontroricorrente.L'istanza va pertanto nel suo complesso rigettata.Non si provvede sulle spese.In primo e assorbente luogo per la natura sostanzialmenteamministrativa che connota il procedimento di correzione (Cass. SU29432/2024); oltre che, nel caso di specie, per la mancata spendita diP.Q.M.Numero registro generale 1834/2026Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 23837/2026Data pubblicazione 22/07/2026La Corte rigetta l'istanza di correzione di errore materiale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile il giorno 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.