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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17500/2026

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atura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legalerappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] e BALDOTTOGIORGIO;-intimati-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 150-2-18 del 7 febbraio 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

La presente vicenda processuale viene ricostruita come seguenell’odierno ricorso per cassazione.1.1 All’esito di una verifica fiscale nel corso della quale erano stateNumero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026svolte indagini finanziarie, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delleEntrate di Treviso emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di MasonAntonia C. (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].), esercente attività di locazione diimmobili, un avviso di accertamento con il quale contestava:(a)ai fini delle imposte dirette, l’omessa dichiarazione di ricavi per unimporto di 33.218,78 euro, corrispondente al totale dei versamenti privi digiustificazione effettuati sui conti correnti bancari intestati alla dettasocietà, nonchè l’indebita deduzione dei costi dalla stessa sostenuti per ilpagamento degli interessi passivi relativi a un mutuo contratto per scopireputati non inerenti all’attività d’impresa;(b)ai fini dell’IVA, la mancata fatturazione della somma di 10.000 euroversata dalla socia [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo del concessogodimento di un immobile appartenente alla società.1.2 Lo stesso Ufficio notificava, inoltre, ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] eGiorgio Baldotto, soci titolari di quote di partecipazione paritarie, duedistinti atti impositivi riguardanti il medesimo periodo d’imposta:- con il primo imputava per trasparenza alla Mason, ai sensi dell’art. 5del t.u.i.r., il 50 per cento del maggior reddito accertato in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e disconosceva, per difetto di idonea documentazione, i costi dalei indebitamente dedotti dal reddito derivante dal subaffitto a terzidell’immobile concessole in uso dalla società, ammontanti a 7.000 euro; iltutto con le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF;- con il secondo recuperava a tassazione nei confronti del Baldotto:(i)ai fini dell’IRPEF, il restante 50 per cento del maggior reddito societario,imputato per trasparenza; (ii)ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP, presunti ricavinon dichiarati derivanti dall’esercizio della professione di ragionierecommercialista, per un importo complessivo di 212.656,88 euro, pari altotale delle movimentazioni prive di giustificazione afferenti ai conticorrenti bancari intestati al contribuente e alla moglie, nonché unasopravvenienza passiva di 29.797 euro indebitamente portata inNumero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026deduzione, rappresentata dall’asserita perdita del credito professionalevantato nei confronti di una società fallita; (iii)ai fini dell’IVA, corrispettivievasi per un totale di 108.936 euro, pari all’ammontare dei soliversamenti bancari ritenuti ingiustificati.1.3 Successivamente l’[OSCURATO:PERSONA], in via diautotutela, riduceva i redditi accertati.2. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i suddetti avvisi di accertamento proponendo separati ricorsidinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Treviso, la quale,riuniti i procedimenti e accogliendo per quanto di ragione le richieste daloro formulate, annullava integralmente gli atti impositivi emessi a caricodella società e della Mason e rideterminava in 66.219 euro, ai fini delleimposte dirette e dell’IVA, l’ammontare del reddito di lavoro autonomo edei corrispettivi evasi dal Baldotto.3.

La decisione di primo grado veniva in sèguito riformata dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto, che con sentenza n.150-2-18 del 7 febbraio 2018, accogliendo per quanto di ragione gliappelli separatamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dall’Agenzia delleEntrate, riuniti in simultaneo processo, statuiva che:(i)la sopravvenienza passiva di 29.797 euro dichiarata dal Baldottonon doveva essere assoggettata a IVA;(ii)andava esclusa la deducibilità degli interessi passivi corrisposti inrelazione al mutuo contratto dalla società, quantificati in 2.986,97 euro.4.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Numero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 112 del medesimo codice e dell’art. 36 del d.lgs. n.546 del 1992.1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullitàper aver omesso di pronunciare sui motivi di appello con i quali l’Agenziadelle Entrate si era doluta del mancato esame da parte della CTP dellededuzioni difensive svolte dalla medesima Agenzia in ordine alla ripresa atassazione, rispettivamente ai fini dell’IVA e dell’IRPEF:(i)della somma di 10.000 euro, non fatturata, che la [OSCURATO:SOCIETA]aveva percepito nell’anno 2008 a titolo di corrispettivo del godimento diun immobile di sua proprietà concesso in uso alla socia Mason;(ii)dei costi indebitamente dedotti dalla stessa Mason, per un importocomplessivo di 7.000 euro, dal reddito a lei derivato dal subaffitto a terzidel medesimo immobile.1.2 In alternativa, viene fatto valere il vizio di nullità della sentenzaper omessa motivazione, avendo la CTP implicitamente respinto leanzidette censure senza dare conto delle ragioni della loro ritenutainfondatezza.2.

Con il terzo e il quinto motivo sono lamentate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.36 del d.lgs. n. 546 del 1992.2.1 Si assume che la gravata decisione sarebbe affetta da nullità permotivazione apparente nelle parti in cui:(i)ha disatteso, senza spiegare il perchè, il motivo di appello con ilquale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito la legittimità dellaripresa a tassazione, come ricavi non contabilizzati né dichiarati, deiversamenti effettuati sui conti correnti intestati alla società;(ii)ha apoditticamente affermato che con l’avviso di accertamentoNumero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026emesso nei confronti del Baldotto era stata assoggettata a IVA lasopravvenienza passiva di 29.797 euro dichiarata dal contribuente, senzaminimamente prendere in esame le contrarie deduzioni svolte sul puntodalla parte pubblica.3.

Con il quarto motivo sono contestate:(i)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione ela falsa applicazione degli artt. 112 e 115 del medesimo codice e dell’art.36 del d.lgs. n. 546 del 1992;(ii)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione ela falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51 deld.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c..3.1 Sotto il primo profilo si denuncia la nullità dell’impugnatasentenza:- per aver omesso di pronunciare sul motivo di appello dell’Agenziadelle Entrate volto a criticare la decisione della CTP per aver erroneamentedisposto che dal reddito imponibile accertato in capo al Baldotto dovesseroessere espunti la somma di 28.379,63 euro, asseritamente rappresentatada prelevamenti, e l’ulteriore importo di 33.144 euro, costituito daversamenti che sarebbero già stati considerati «all’interno degli incassi»;- in alternativa, per aver respinto la surriferita doglianza conmotivazione meramente apparente;- in ogni caso, per non aver tenuto conto del fatto che le circostanzeaddotte dall’Ufficio a sostegno del proprio assunto difensivo non erano maistate contestate dalle parti private.3.2 Sotto il secondo aspetto si rimprovera alla Commissione regionaledi aver a torto ritenuto giustificati i predetti versamenti, sebbene nonfosse stata offerta dal contribuente la prova analitica necessaria persuperare la presunzione legale stabilita in favore dell’Amministrazione1973 e 51, secondo comma, num. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.Numero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/20264.

Tutti i motivi innanzi riassunti prospettano pretesi errores inprocedendo commessi dalla CTR, sicché la Corte è investita del potere diesaminare direttamente gli atti di causa, avendo la parte ricorrenteassolto l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6,c.p.c., che anche in tal caso deve essere osservato (cfr. Cass. n.2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n. 28072/2021).4.1 Tanto premesso, il primo e il secondo motivo, e così pure il terzo eil quinto, possono essere esaminati insieme, in quanto accomunati dallaprospettazione del medesimo vizio processuale.4.2 Essi si appalesano fondati.5.

Dalla disamina dell’incarto processuale si evince che effettivamentel’Agenzia delle Entrate aveva formulato in appello specifiche censureconcernenti la ripresa a tassazione, rispettivamente ai fini dell’IVA edell’IRPEF, del corrispettivo di 10.000 euro non fatturato dalla Bal-gios.n.c. e dei costi indebitamente dedotti dalla Mason per un importocomplessivo di 7.000 euro.5.1 Su tali censure, autonomamente apprezzabili, nulla è stato statuitodalla CTR, che ad esse nemmeno ha fatto cenno nel corpo della sentenza.5.2 Sussiste, pertanto, la violazione del principio di corrispondenza frail chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c. lamentata con i primidue motivi.6.

Per quanto, invece, concerne la ripresa a tassazione dei versamentieffettuati sui conti correnti della società e l’assoggettamento a IVA dellasopravvenienza passiva dichiarata dal Baldotto, la Commissione regionaleha apoditticamente affermato che «[...] nella sostanza tutte lemovimentazioni [era]no risultate giustificate e plausibili [...]» e che nonpoteva essere «[...] assoggettat[a] ad Iva (sanzioni ed interessi) lasomma di € 29.797,00, individuata come perdita di un credito, che cometale non e[ra] un ricavo».6.1 In queste parti la motivazione della sentenza va ritenutaNumero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026meramente apparente, in quanto, per un verso, si risolve nella pura esemplice enunciazione del contenuto ”statico“ della complessadichiarazione motivazionale, non accompagnata dalla descrizione delprocesso cognitivo attraverso il quale il collegio di seconde cure è passatodalla situazione di iniziale ignoranza dei fatti a quella finale costituita dalgiudizio, che rappresenta il necessario contenuto ”dinamico“ delladichiarazione stessa (cfr. Cass. n. 1974/2022, Cass. n. 30552/2025, Cass.n. 5748/2026); per altro verso, a fronte delle contrastanti posizioniassunte al riguardo dalle parti, non spiega affatto donde si ricaverebbeche con l’atto impositivo emesso nei confronti del Baldotto fosse stataassoggettata a IVA la sopravvenienza passiva da lui dichiarata a sèguitodell’asserita perdita di un credito professionale.Essa non consente, quindi, di ricostruire il percorso logico seguìto dallaCommissione per la formazione del proprio convincimento in ordine allesuesposte questioni, lasciando all’interprete il còmpito di integrarlo con lepiù varie, ipotetiche, congetture (sulla nozione di motivazione apparente sivedano, ex ceteris, Cass. Sez.

U. n. 22232/2016, Cass. n. 19924/2024,Cass. n. 32104/2025, Cass. n. 4405/2026).6.2 Ciò determina, in accoglimento del terzo e del quinto motivo, laparziale nullità della decisione per inosservanza del cd.

«minimocostituzionale» di cui all’art. 111, sesto comma, della Carta fondamentale(cfr. Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014 e le numerose successivepronunce conformi).7.

Parimenti fondato, nei termini che seguono, è il quarto motivo.7.1 Nonostante l’Agenzia delle Entrate avesse espressamente dedottoche, sulla scorta delle indagini bancarie effettuate sui conti correnti dellasocietà e dei soci, erano stati recuperati a tassazione a carico del Baldottoi soli versamenti ritenuti ingiustificati, la CTR ha disposto che dal redditoprofessionale accertato dall’Ufficio in capo al prefato contribuentedovessero essere scomputati «prelevamenti» per un importo di 28.379,63Numero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026euro, rispetto ai quali, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.228 del 2014, non poteva operare in favore dell’Erario la presunzionelegale di ricavi non dichiarati sancita dagli artt. 32, primo comma, num. 2,del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, num. 2, del d.P.R. n.633 del 1972.7.2 Anche in parte qua la motivazione della sentenza è meramenteapparente, poiché non consente di individuare le fonti del convincimentogiudiziale.7.3 Altrettanto dicasi dell’importo di 33.144 euro, che il collegio diseconda istanza ha ulteriormente escluso dall’imponibile sul dogmaticoassunto che esso sarebbe «[...] già [stato] considerato negli incassi»,senza nemmeno chiarire se gli «incassi» in questione fossero quelliderivanti dall’esercizio dell’attività professionale del contribuente o quelliconseguiti dalla società da lui partecipata (dalla narrativa della pronuncia,pag. 3, righi 5-8, si apprende che con la decisione di primo grado eranostati «[...] detratti € 33.144,00 [perché] già considerati all’internodell’accertamento del maggior reddito della società [...]»).7.4 Fermo quanto precede, pur nel contesto di una motivazionegravemente lacunosa la CTR è altresì incorsa nella lamentata violazionedelle testé richiamate norme in materia di accertamenti tributari basati suindagini finanziarie, le quali, secondo l’interpretazione costantementeseguìta dalla giurisprudenza di questa Corte, impongono al contribuente difornire una prova specifica e analitica con riferimento a ogni singolamovimentazione contestata e al giudice di verificare con rigore l’efficaciadimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e di dareespressamente conto in sentenza delle relative risultanze (cfr., ex multis,Cass. n. 12837/2022, Cass. n. 34876/2023, Cass. n. 22675/2024, Cass.n. 29499/2025).8.

Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giàNumero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026CTR) del Veneto, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovoesame della controversia fornendo congrua motivazione e uniformandosiai princìpi di diritto sopra espressi.8.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legalerappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] e BALDOTTOGIORGIO;-intimati-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 150-2-18 del 7 febbraio 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. La presente vicenda processuale viene ricostruita come seguenell’odierno ricorso per cassazione.1.1 All’esito di una verifica fiscale nel corso della quale erano stateNumero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026svolte indagini finanziarie, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delleEntrate di Treviso emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di MasonAntonia C. (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].), esercente attività di locazione diimmobili, un avviso di accertamento con il quale contestava:(a)ai fini delle imposte dirette, l’omessa dichiarazione di ricavi per unimporto di 33.218,78 euro, corrispondente al totale dei versamenti privi digiustificazione effettuati sui conti correnti bancari intestati alla dettasocietà, nonchè l’indebita deduzione dei costi dalla stessa sostenuti per ilpagamento degli interessi passivi relativi a un mutuo contratto per scopireputati non inerenti all’attività d’impresa;(b)ai fini dell’IVA, la mancata fatturazione della somma di 10.000 euroversata dalla socia [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo del concessogodimento di un immobile appartenente alla società.1.2 Lo stesso Ufficio notificava, inoltre, ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] eGiorgio Baldotto, soci titolari di quote di partecipazione paritarie, duedistinti atti impositivi riguardanti il medesimo periodo d’imposta:- con il primo imputava per trasparenza alla Mason, ai sensi dell’art. 5del t.u.i.r., il 50 per cento del maggior reddito accertato in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e disconosceva, per difetto di idonea documentazione, i costi dalei indebitamente dedotti dal reddito derivante dal subaffitto a terzidell’immobile concessole in uso dalla società, ammontanti a 7.000 euro; iltutto con le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF;- con il secondo recuperava a tassazione nei confronti del Baldotto:(i)ai fini dell’IRPEF, il restante 50 per cento del maggior reddito societario,imputato per trasparenza; (ii)ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP, presunti ricavinon dichiarati derivanti dall’esercizio della professione di ragionierecommercialista, per un importo complessivo di 212.656,88 euro, pari altotale delle movimentazioni prive di giustificazione afferenti ai conticorrenti bancari intestati al contribuente e alla moglie, nonché unasopravvenienza passiva di 29.797 euro indebitamente portata inNumero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026deduzione, rappresentata dall’asserita perdita del credito professionalevantato nei confronti di una società fallita; (iii)ai fini dell’IVA, corrispettivievasi per un totale di 108.936 euro, pari all’ammontare dei soliversamenti bancari ritenuti ingiustificati.1.3 Successivamente l’[OSCURATO:PERSONA], in via diautotutela, riduceva i redditi accertati.2. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i suddetti avvisi di accertamento proponendo separati ricorsidinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Treviso, la quale,riuniti i procedimenti e accogliendo per quanto di ragione le richieste daloro formulate, annullava integralmente gli atti impositivi emessi a caricodella società e della Mason e rideterminava in 66.219 euro, ai fini delleimposte dirette e dell’IVA, l’ammontare del reddito di lavoro autonomo edei corrispettivi evasi dal Baldotto.3. La decisione di primo grado veniva in sèguito riformata dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto, che con sentenza n.150-2-18 del 7 febbraio 2018, accogliendo per quanto di ragione gliappelli separatamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dall’Agenzia delleEntrate, riuniti in simultaneo processo, statuiva che:(i)la sopravvenienza passiva di 29.797 euro dichiarata dal Baldottonon doveva essere assoggettata a IVA;(ii)andava esclusa la deducibilità degli interessi passivi corrisposti inrelazione al mutuo contratto dalla società, quantificati in 2.986,97 euro.4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Numero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 112 del medesimo codice e dell’art. 36 del d.lgs. n.546 del 1992.1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullitàper aver omesso di pronunciare sui motivi di appello con i quali l’Agenziadelle Entrate si era doluta del mancato esame da parte della CTP dellededuzioni difensive svolte dalla medesima Agenzia in ordine alla ripresa atassazione, rispettivamente ai fini dell’IVA e dell’IRPEF:(i)della somma di 10.000 euro, non fatturata, che la [OSCURATO:SOCIETA]aveva percepito nell’anno 2008 a titolo di corrispettivo del godimento diun immobile di sua proprietà concesso in uso alla socia Mason;(ii)dei costi indebitamente dedotti dalla stessa Mason, per un importocomplessivo di 7.000 euro, dal reddito a lei derivato dal subaffitto a terzidel medesimo immobile.1.2 In alternativa, viene fatto valere il vizio di nullità della sentenzaper omessa motivazione, avendo la CTP implicitamente respinto leanzidette censure senza dare conto delle ragioni della loro ritenutainfondatezza.2. Con il terzo e il quinto motivo sono lamentate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.36 del d.lgs. n. 546 del 1992.2.1 Si assume che la gravata decisione sarebbe affetta da nullità permotivazione apparente nelle parti in cui:(i)ha disatteso, senza spiegare il perchè, il motivo di appello con ilquale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito la legittimità dellaripresa a tassazione, come ricavi non contabilizzati né dichiarati, deiversamenti effettuati sui conti correnti intestati alla società;(ii)ha apoditticamente affermato che con l’avviso di accertamentoNumero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026emesso nei confronti del Baldotto era stata assoggettata a IVA lasopravvenienza passiva di 29.797 euro dichiarata dal contribuente, senzaminimamente prendere in esame le contrarie deduzioni svolte sul puntodalla parte pubblica.3. Con il quarto motivo sono contestate:(i)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione ela falsa applicazione degli artt. 112 e 115 del medesimo codice e dell’art.36 del d.lgs. n. 546 del 1992;(ii)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione ela falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51 deld.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c..3.1 Sotto il primo profilo si denuncia la nullità dell’impugnatasentenza:- per aver omesso di pronunciare sul motivo di appello dell’Agenziadelle Entrate volto a criticare la decisione della CTP per aver erroneamentedisposto che dal reddito imponibile accertato in capo al Baldotto dovesseroessere espunti la somma di 28.379,63 euro, asseritamente rappresentatada prelevamenti, e l’ulteriore importo di 33.144 euro, costituito daversamenti che sarebbero già stati considerati «all’interno degli incassi»;- in alternativa, per aver respinto la surriferita doglianza conmotivazione meramente apparente;- in ogni caso, per non aver tenuto conto del fatto che le circostanzeaddotte dall’Ufficio a sostegno del proprio assunto difensivo non erano maistate contestate dalle parti private.3.2 Sotto il secondo aspetto si rimprovera alla Commissione regionaledi aver a torto ritenuto giustificati i predetti versamenti, sebbene nonfosse stata offerta dal contribuente la prova analitica necessaria persuperare la presunzione legale stabilita in favore dell’Amministrazione1973 e 51, secondo comma, num. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.Numero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/20264. Tutti i motivi innanzi riassunti prospettano pretesi errores inprocedendo commessi dalla CTR, sicché la Corte è investita del potere diesaminare direttamente gli atti di causa, avendo la parte ricorrenteassolto l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6,c.p.c., che anche in tal caso deve essere osservato (cfr. Cass. n.2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n. 28072/2021).4.1 Tanto premesso, il primo e il secondo motivo, e così pure il terzo eil quinto, possono essere esaminati insieme, in quanto accomunati dallaprospettazione del medesimo vizio processuale.4.2 Essi si appalesano fondati.5. Dalla disamina dell’incarto processuale si evince che effettivamentel’Agenzia delle Entrate aveva formulato in appello specifiche censureconcernenti la ripresa a tassazione, rispettivamente ai fini dell’IVA edell’IRPEF, del corrispettivo di 10.000 euro non fatturato dalla Bal-gios.n.c. e dei costi indebitamente dedotti dalla Mason per un importocomplessivo di 7.000 euro.5.1 Su tali censure, autonomamente apprezzabili, nulla è stato statuitodalla CTR, che ad esse nemmeno ha fatto cenno nel corpo della sentenza.5.2 Sussiste, pertanto, la violazione del principio di corrispondenza frail chiesto e il pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c. lamentata con i primidue motivi.6. Per quanto, invece, concerne la ripresa a tassazione dei versamentieffettuati sui conti correnti della società e l’assoggettamento a IVA dellasopravvenienza passiva dichiarata dal Baldotto, la Commissione regionaleha apoditticamente affermato che «[...] nella sostanza tutte lemovimentazioni [era]no risultate giustificate e plausibili [...]» e che nonpoteva essere «[...] assoggettat[a] ad Iva (sanzioni ed interessi) lasomma di € 29.797,00, individuata come perdita di un credito, che cometale non e[ra] un ricavo».6.1 In queste parti la motivazione della sentenza va ritenutaNumero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026meramente apparente, in quanto, per un verso, si risolve nella pura esemplice enunciazione del contenuto ”statico“ della complessadichiarazione motivazionale, non accompagnata dalla descrizione delprocesso cognitivo attraverso il quale il collegio di seconde cure è passatodalla situazione di iniziale ignoranza dei fatti a quella finale costituita dalgiudizio, che rappresenta il necessario contenuto ”dinamico“ delladichiarazione stessa (cfr. Cass. n. 1974/2022, Cass. n. 30552/2025, Cass.n. 5748/2026); per altro verso, a fronte delle contrastanti posizioniassunte al riguardo dalle parti, non spiega affatto donde si ricaverebbeche con l’atto impositivo emesso nei confronti del Baldotto fosse stataassoggettata a IVA la sopravvenienza passiva da lui dichiarata a sèguitodell’asserita perdita di un credito professionale.Essa non consente, quindi, di ricostruire il percorso logico seguìto dallaCommissione per la formazione del proprio convincimento in ordine allesuesposte questioni, lasciando all’interprete il còmpito di integrarlo con lepiù varie, ipotetiche, congetture (sulla nozione di motivazione apparente sivedano, ex ceteris, Cass. Sez. U. n. 22232/2016, Cass. n. 19924/2024,Cass. n. 32104/2025, Cass. n. 4405/2026).6.2 Ciò determina, in accoglimento del terzo e del quinto motivo, laparziale nullità della decisione per inosservanza del cd. «minimocostituzionale» di cui all’art. 111, sesto comma, della Carta fondamentale(cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014 e le numerose successivepronunce conformi).7. Parimenti fondato, nei termini che seguono, è il quarto motivo.7.1 Nonostante l’Agenzia delle Entrate avesse espressamente dedottoche, sulla scorta delle indagini bancarie effettuate sui conti correnti dellasocietà e dei soci, erano stati recuperati a tassazione a carico del Baldottoi soli versamenti ritenuti ingiustificati, la CTR ha disposto che dal redditoprofessionale accertato dall’Ufficio in capo al prefato contribuentedovessero essere scomputati «prelevamenti» per un importo di 28.379,63Numero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026euro, rispetto ai quali, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.228 del 2014, non poteva operare in favore dell’Erario la presunzionelegale di ricavi non dichiarati sancita dagli artt. 32, primo comma, num. 2,del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, num. 2, del d.P.R. n.633 del 1972.7.2 Anche in parte qua la motivazione della sentenza è meramenteapparente, poiché non consente di individuare le fonti del convincimentogiudiziale.7.3 Altrettanto dicasi dell’importo di 33.144 euro, che il collegio diseconda istanza ha ulteriormente escluso dall’imponibile sul dogmaticoassunto che esso sarebbe «[...] già [stato] considerato negli incassi»,senza nemmeno chiarire se gli «incassi» in questione fossero quelliderivanti dall’esercizio dell’attività professionale del contribuente o quelliconseguiti dalla società da lui partecipata (dalla narrativa della pronuncia,pag. 3, righi 5-8, si apprende che con la decisione di primo grado eranostati «[...] detratti € 33.144,00 [perché] già considerati all’internodell’accertamento del maggior reddito della società [...]»).7.4 Fermo quanto precede, pur nel contesto di una motivazionegravemente lacunosa la CTR è altresì incorsa nella lamentata violazionedelle testé richiamate norme in materia di accertamenti tributari basati suindagini finanziarie, le quali, secondo l’interpretazione costantementeseguìta dalla giurisprudenza di questa Corte, impongono al contribuente difornire una prova specifica e analitica con riferimento a ogni singolamovimentazione contestata e al giudice di verificare con rigore l’efficaciadimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e di dareespressamente conto in sentenza delle relative risultanze (cfr., ex multis,Cass. n. 12837/2022, Cass. n. 34876/2023, Cass. n. 22675/2024, Cass.n. 29499/2025).8. Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giàNumero registro generale 26318/2018Numero sezionale 3822/2026Numero di raccolta generale 17500/2026Data pubblicazione 02/06/2026CTR) del Veneto, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovoesame della controversia fornendo congrua motivazione e uniformandosiai princìpi di diritto sopra espressi.8.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano