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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08554/2026

Testo disponibile della fonte

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dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatorepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] n. 262/2022 depositata il21 dicembre 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

A sèguito di controllo mirato la [OSCURATO:PERSONA] di Udinedell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,esercente attività di commercio di carni di selvaggina e altri generialimentari, un avviso di accertamento relativo al periodo 2013-2014 con ilquale recuperava a tassazione ai fini dell’IRES e dell’IRAP la sopravvenutainsussistenza passiva di euro 1.907.016 non dichiarata dalla contribuente,Numero registro generale 12178/2024Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 8554/2026Data pubblicazione 06/04/2026costituita dalla differenza fra l’ammontare del suo debito verso la societàolandese [OSCURATO:PERSONA] BV (d’ora inpoi [OSCURATO:PERSONA]), pari a complessivi euro 2.307.015,95, e l’importo dieuro 400.000 già assoggettato a tassazione.1.1 La vicenda sottostante alla pretesa erariale veniva così ricostruitadall’Ufficio.Nel periodo suindicato la predetta [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] fatture inerenti alla fornitura di carni diselvaggina, rimaste impagate per euro 2.307.015,95.In realtà la merce fatturata proveniva in larga parte da un fornitorespagnolo, tale [OSCURATO:PERSONA], e da altri fornitori residenti in Statiextraunionali, essendosi la [OSCURATO:PERSONA] limitata a svolgere il ruolo disocietà ”cartiera“ fittiziamente interposta nelle transazioni commerciali.In data 9 gennaio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto allaneocostituita [OSCURATO:PERSONA]., con sede nell’isola di Nevis, territorio aregime fiscale privilegiato, il ramo d’azienda avente ad oggetto l’eserciziodel commercio di carni, comprendente anche il debito verso la GlobalBusiness.Il debito stralciato era stato contabilizzato dalla cedente con la causale«cessione atto notaio Girola 09/01/2014».Ritenevano i verificatori che la descritta operazione avesse naturasimulata, essendo stata posta in essere al solo scopo di consentire allaBertolini [OSCURATO:PERSONA] di stralciare la propria posizione debitoria nei confronti dellaGlobal Business senza far emergere il componente positivo di redditocostituito dalla sopravvenuta insussistenza passiva.2.

La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Udine, la quale dichiarava cessata lamateria del contendere limitatamente ai rilievi annullati in via di autotuteladall’[OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio e accoglieva, per ilresto, il ricorso della contribuente.Numero registro generale 12178/2024Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 8554/2026Data pubblicazione 06/04/20263.

La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], checon sentenza n. 262/2022 del 21 dicembre 2022 rigettava l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA].4.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo posta in liquidazione, ha resistitocon controricorso.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma,num. 4, dello stesso codice e dell’art. 118 delle relative disposizioni di1992.1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullitàper motivazione apparente.1.2 La censura, a differenza di quanto eccepito dalla controricorrente,non può ritenersi inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366,primo comma, num. 6, c.p.c., giacchè la motivazione della sentenzaimpugnata è stata integralmente trascritta nel corpo del ricorso percassazione e di essa viene qui sollecitato un controllo di legittimità cheprescinde dall’esame degli atti e documenti di causa, dovendo essereeffettuato -come di qui a breve si avrà modo di chiarire- con esclusivoriferimento al testo del provvedimento giudiziale.1.3 Sebbene ammissibile, essa è però priva di fondamento.1.4 Giova rammentare che, per consolidato orientamentonomofilattico, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 delNumero registro generale 12178/2024Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 8554/2026Data pubblicazione 06/04/20262012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione della sentenza è ormai ristretto alla verifica dell’osservanzadel cd.

«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, dellaCarta fondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanzaassoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa odincomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c.,norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez.

U. n. 19881/2014, Cass. Sez.

U.n. 17564/2019, Cass. Sez.

U. n. 23746/2020, Cass. Sez.

U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).1.5 Nessuna di queste è ravvisabile nel caso di specie.1.6 La CGT di secondo grado ha, infatti, così argomentato la decisioneassunta:- con l’avviso di accertamento era stata contestata la simulazioneassoluta dell’atto di cessione di ramo d’azienda concluso dalla BertoliniWild con la [OSCURATO:PERSONA];- sennonchè, «da tale simulazione […] l’Ufficio [aveva] tra[tto]conclusioni non corrette, in quanto, laddove la cessione [fosse stata]effettivamente simulata, il debito, apparentemente ceduto assieme alramo d’azienda, [sarebbe] rimasto in capo alla cessionaria (recte: allacedente - n.d.r.)»;- in grado d’appello «l’Ufficio, sulla scorta degli stessi elementi,[aveva] afferma[to] che il negozio e[ra] efficace, salvo il dissimulatoNumero registro generale 12178/2024Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 8554/2026Data pubblicazione 06/04/2026effetto di stralciare i debiti verso G.B. [id est [OSCURATO:PERSONA] – n.d.r.]»;- «tale prospettazione […] introduce[va] una diversa lettura degli atti edell’avviso di accertamento, del tutto infondata più che inammissibile,perché nuova; [e]d invero, a parte ogni considerazione sul fatto che ladedotta simulazione relativa in realtà [avrebbe] costitui[to] la finalità delnegozio posto in essere, pacifico essendo che l’utilità dello stralcio deldebito senza tassazione [avrebbe] giov[ato] ad una parte soltanto, ovveroB.W. [id est [OSCURATO:PERSONA] - n.d.r.], [tale …] simulazione [avrebbe]riguard[ato] un unico elemento del negozio, ovvero il trasferimento di queidebiti in capo alla cessionaria, trattandosi in realtà di un unico stralcio,fermi gli altri effetti»;- per giunta, essa «[…] pare[va] anche contraddittoria con quantocontenuto nell’avviso di accertamento impugnato, laddove si contesta[va]-alla luce degli elementi indiziari valorizzati- la simulazione assoluta dellacessione, avendo B.W. continuato a gestire il ramo d’aziendaapparentemente ceduto».1.7 Da quanto precede risulta evidente come la motivazionedell’impugnata sentenza non soltanto esista sotto il profilo materiale egrafico, ma sia anche perfettamente intelligibile nel suo contenuto escevra da palesi illogicità o insanabili contraddittorietà, sì da raggiungerepienamente la soglia del” minimo costituzionale“ di cui si è detto sopra.Il collegio di secondo grado ha, infatti, esplicitato il proprioconvincimento, rilevando che con l’atto impositivo era stata contestata lasimulazione assoluta dell’atto di cessione di ramo d’azienda e che soltantonel giudizio d’appello l’Agenzia delle Entrate aveva per la prima voltapropugnato la diversa tesi della simulazione relativa, peraltro contraddettadagli elementi da essa stessa valorizzati ai fini dell’accertamento.Il ragionamento seguìto dalla Corte regionale si rivela lineare, chiaro elogico; ed è bene ribadire che eventuali anomalie motivazionali suscettibilidi determinare la nullità della sentenza devono emergere dal testo stessoNumero registro generale 12178/2024Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 8554/2026Data pubblicazione 06/04/2026della decisione, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali,sicchè il sindacato di legittimità non può investire la valutazione delmateriale istruttorio riservata al giudice di merito.2.

Con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 deld.P.R. n. 917 del 1986, «sia in via autonoma che in relazione agli artt.1414 e ss. c.c. […] con riferimento all’omessa contabilizzazione etassazione delle sopravvenienze attive».2.1 Si contesta la gravata pronuncia per aver erroneamente ritenutoche il contratto di cessione di ramo d’azienda intercorso fra la BertoliniWild e la [OSCURATO:PERSONA] fosse affetto da simulazione assoluta e non relativa.Viene obiettato che, «nel caso di specie, […] le parti della cessione[aveva]no agito con un preciso scopo e per realizzare un preciso effetto:eliminare la posta debitoria senza alcuna ripercussione ai fini fiscali»,come evincibile da diverse e «concordanti criticità constatate (e maismentite)».Essendosi, pertanto, al cospetto di un’ipotesi di simulazione relativa, lacedente era tenuta, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del t.u.i.r., acontabilizzare una sopravvenienza attiva pari al debito stralciato, giacchéin questo modo «[…] il mancato pagamento delle fatture di acquisto[emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]] avrebbe avuto rilevanza non solopatrimoniale e finanziaria, ma anche reddituale, andando acontrobilanciare fiscalmente e contabilmente la deduzione di costi maisostenuti».2.2 Il motivo è inammissibile.2.3 Come si è avuto modo di evidenziare in occasione dello scrutiniodel precedente mezzo di gravame, la CGT di secondo grado ha spiegato leragioni per le quali la prospettazione erariale della natura relativamentesimulata dell’atto di cessione di ramo d’azienda andava ritenutaincompatibile con la motivazione dell’avviso di accertamento, introducendoNumero registro generale 12178/2024Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 8554/2026Data pubblicazione 06/04/2026una «diversa lettura dei fatti».Dietro il velo della denuncia di violazione delle norme di dirittoinvocate nella rubrica, la censura si risolve nel tentativo di ottenere unnon consentito riesame del merito della controversia e una revisionedell’apprezzamento delle emergenze istruttorie, preclusi a questa Corte.3.

Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.4.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93, primo comma,c.p.c. in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosiantistatario.5.

Nonostante l’esito del ricorso, non deve essere resa a caricodell’Agenzia delle Entrate l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese digiustizia), trattandosi di ente pubblico ammesso (ex artt. 12, comma 5,del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1,lett. a], del d.P.R. n. 115 del 2002) alla prenotazione a debito delcontributo unificato (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass.n. 27301/2016).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, inpersona del Direttore pro tempore, a rifondere alla controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 14.100 euro (dicui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 percento e agli accessori di legge, distraendole in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Picca, antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 19 marzo 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatorepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] n. 262/2022 depositata il21 dicembre 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. A sèguito di controllo mirato la [OSCURATO:PERSONA] di Udinedell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,esercente attività di commercio di carni di selvaggina e altri generialimentari, un avviso di accertamento relativo al periodo 2013-2014 con ilquale recuperava a tassazione ai fini dell’IRES e dell’IRAP la sopravvenutainsussistenza passiva di euro 1.907.016 non dichiarata dalla contribuente,Numero registro generale 12178/2024Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 8554/2026Data pubblicazione 06/04/2026costituita dalla differenza fra l’ammontare del suo debito verso la societàolandese [OSCURATO:PERSONA] BV (d’ora inpoi [OSCURATO:PERSONA]), pari a complessivi euro 2.307.015,95, e l’importo dieuro 400.000 già assoggettato a tassazione.1.1 La vicenda sottostante alla pretesa erariale veniva così ricostruitadall’Ufficio.Nel periodo suindicato la predetta [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] fatture inerenti alla fornitura di carni diselvaggina, rimaste impagate per euro 2.307.015,95.In realtà la merce fatturata proveniva in larga parte da un fornitorespagnolo, tale [OSCURATO:PERSONA], e da altri fornitori residenti in Statiextraunionali, essendosi la [OSCURATO:PERSONA] limitata a svolgere il ruolo disocietà ”cartiera“ fittiziamente interposta nelle transazioni commerciali.In data 9 gennaio 2014 la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto allaneocostituita [OSCURATO:PERSONA]., con sede nell’isola di Nevis, territorio aregime fiscale privilegiato, il ramo d’azienda avente ad oggetto l’eserciziodel commercio di carni, comprendente anche il debito verso la GlobalBusiness.Il debito stralciato era stato contabilizzato dalla cedente con la causale«cessione atto notaio Girola 09/01/2014».Ritenevano i verificatori che la descritta operazione avesse naturasimulata, essendo stata posta in essere al solo scopo di consentire allaBertolini [OSCURATO:PERSONA] di stralciare la propria posizione debitoria nei confronti dellaGlobal Business senza far emergere il componente positivo di redditocostituito dalla sopravvenuta insussistenza passiva.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Udine, la quale dichiarava cessata lamateria del contendere limitatamente ai rilievi annullati in via di autotuteladall’[OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio e accoglieva, per ilresto, il ricorso della contribuente.Numero registro generale 12178/2024Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 8554/2026Data pubblicazione 06/04/20263. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], checon sentenza n. 262/2022 del 21 dicembre 2022 rigettava l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA].4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo posta in liquidazione, ha resistitocon controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma,num. 4, dello stesso codice e dell’art. 118 delle relative disposizioni di1992.1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullitàper motivazione apparente.1.2 La censura, a differenza di quanto eccepito dalla controricorrente,non può ritenersi inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366,primo comma, num. 6, c.p.c., giacchè la motivazione della sentenzaimpugnata è stata integralmente trascritta nel corpo del ricorso percassazione e di essa viene qui sollecitato un controllo di legittimità cheprescinde dall’esame degli atti e documenti di causa, dovendo essereeffettuato -come di qui a breve si avrà modo di chiarire- con esclusivoriferimento al testo del provvedimento giudiziale.1.3 Sebbene ammissibile, essa è però priva di fondamento.1.4 Giova rammentare che, per consolidato orientamentonomofilattico, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 delNumero registro generale 12178/2024Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 8554/2026Data pubblicazione 06/04/20262012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione della sentenza è ormai ristretto alla verifica dell’osservanzadel cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, dellaCarta fondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanzaassoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa odincomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di «sufficienza» della stessa.Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione perdifetto del requisito di cui all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c.,norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36,comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sempre che i relativi viziemergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id., ex permultis, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U.n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n.32000/2022, Cass. n. 20598/2023).1.5 Nessuna di queste è ravvisabile nel caso di specie.1.6 La CGT di secondo grado ha, infatti, così argomentato la decisioneassunta:- con l’avviso di accertamento era stata contestata la simulazioneassoluta dell’atto di cessione di ramo d’azienda concluso dalla BertoliniWild con la [OSCURATO:PERSONA];- sennonchè, «da tale simulazione […] l’Ufficio [aveva] tra[tto]conclusioni non corrette, in quanto, laddove la cessione [fosse stata]effettivamente simulata, il debito, apparentemente ceduto assieme alramo d’azienda, [sarebbe] rimasto in capo alla cessionaria (recte: allacedente - n.d.r.)»;- in grado d’appello «l’Ufficio, sulla scorta degli stessi elementi,[aveva] afferma[to] che il negozio e[ra] efficace, salvo il dissimulatoNumero registro generale 12178/2024Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 8554/2026Data pubblicazione 06/04/2026effetto di stralciare i debiti verso G.B. [id est [OSCURATO:PERSONA] – n.d.r.]»;- «tale prospettazione […] introduce[va] una diversa lettura degli atti edell’avviso di accertamento, del tutto infondata più che inammissibile,perché nuova; [e]d invero, a parte ogni considerazione sul fatto che ladedotta simulazione relativa in realtà [avrebbe] costitui[to] la finalità delnegozio posto in essere, pacifico essendo che l’utilità dello stralcio deldebito senza tassazione [avrebbe] giov[ato] ad una parte soltanto, ovveroB.W. [id est [OSCURATO:PERSONA] - n.d.r.], [tale …] simulazione [avrebbe]riguard[ato] un unico elemento del negozio, ovvero il trasferimento di queidebiti in capo alla cessionaria, trattandosi in realtà di un unico stralcio,fermi gli altri effetti»;- per giunta, essa «[…] pare[va] anche contraddittoria con quantocontenuto nell’avviso di accertamento impugnato, laddove si contesta[va]-alla luce degli elementi indiziari valorizzati- la simulazione assoluta dellacessione, avendo B.W. continuato a gestire il ramo d’aziendaapparentemente ceduto».1.7 Da quanto precede risulta evidente come la motivazionedell’impugnata sentenza non soltanto esista sotto il profilo materiale egrafico, ma sia anche perfettamente intelligibile nel suo contenuto escevra da palesi illogicità o insanabili contraddittorietà, sì da raggiungerepienamente la soglia del” minimo costituzionale“ di cui si è detto sopra.Il collegio di secondo grado ha, infatti, esplicitato il proprioconvincimento, rilevando che con l’atto impositivo era stata contestata lasimulazione assoluta dell’atto di cessione di ramo d’azienda e che soltantonel giudizio d’appello l’Agenzia delle Entrate aveva per la prima voltapropugnato la diversa tesi della simulazione relativa, peraltro contraddettadagli elementi da essa stessa valorizzati ai fini dell’accertamento.Il ragionamento seguìto dalla Corte regionale si rivela lineare, chiaro elogico; ed è bene ribadire che eventuali anomalie motivazionali suscettibilidi determinare la nullità della sentenza devono emergere dal testo stessoNumero registro generale 12178/2024Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 8554/2026Data pubblicazione 06/04/2026della decisione, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali,sicchè il sindacato di legittimità non può investire la valutazione delmateriale istruttorio riservata al giudice di merito.2. Con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 deld.P.R. n. 917 del 1986, «sia in via autonoma che in relazione agli artt.1414 e ss. c.c. […] con riferimento all’omessa contabilizzazione etassazione delle sopravvenienze attive».2.1 Si contesta la gravata pronuncia per aver erroneamente ritenutoche il contratto di cessione di ramo d’azienda intercorso fra la BertoliniWild e la [OSCURATO:PERSONA] fosse affetto da simulazione assoluta e non relativa.Viene obiettato che, «nel caso di specie, […] le parti della cessione[aveva]no agito con un preciso scopo e per realizzare un preciso effetto:eliminare la posta debitoria senza alcuna ripercussione ai fini fiscali»,come evincibile da diverse e «concordanti criticità constatate (e maismentite)».Essendosi, pertanto, al cospetto di un’ipotesi di simulazione relativa, lacedente era tenuta, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del t.u.i.r., acontabilizzare una sopravvenienza attiva pari al debito stralciato, giacchéin questo modo «[…] il mancato pagamento delle fatture di acquisto[emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]] avrebbe avuto rilevanza non solopatrimoniale e finanziaria, ma anche reddituale, andando acontrobilanciare fiscalmente e contabilmente la deduzione di costi maisostenuti».2.2 Il motivo è inammissibile.2.3 Come si è avuto modo di evidenziare in occasione dello scrutiniodel precedente mezzo di gravame, la CGT di secondo grado ha spiegato leragioni per le quali la prospettazione erariale della natura relativamentesimulata dell’atto di cessione di ramo d’azienda andava ritenutaincompatibile con la motivazione dell’avviso di accertamento, introducendoNumero registro generale 12178/2024Numero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 8554/2026Data pubblicazione 06/04/2026una «diversa lettura dei fatti».Dietro il velo della denuncia di violazione delle norme di dirittoinvocate nella rubrica, la censura si risolve nel tentativo di ottenere unnon consentito riesame del merito della controversia e una revisionedell’apprezzamento delle emergenze istruttorie, preclusi a questa Corte.3. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93, primo comma,c.p.c. in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosiantistatario.5. Nonostante l’esito del ricorso, non deve essere resa a caricodell’Agenzia delle Entrate l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese digiustizia), trattandosi di ente pubblico ammesso (ex artt. 12, comma 5,del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1,lett. a], del d.P.R. n. 115 del 2002) alla prenotazione a debito delcontributo unificato (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass.n. 27301/2016). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, inpersona del Direttore pro tempore, a rifondere alla controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 14.100 euro (dicui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 percento e agli accessori di legge, distraendole in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Picca, antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 19 marzo 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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