CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 28204/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11868/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. SIACCI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.SALERNO n. 10906/2016 depositata il 05/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In controversia afferente alla impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento per l’anno 2009, con il quale l’Ufficio contestava un maggior reddito di capitale, derivante dalla partecipazione a società di capitali a ristretta base societaria, nei cui confronti erano stati accertati maggiori utili, per aver acquistato (per rivenderle) merci da operatori unionali omettendo di dichiarare i redditi corrispondenti, l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi e resiste il contribuente, che, in prossimità dell’adunanza, ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1. nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la «violazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 e dell’art. 295 c.p.c.». 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. la «Violazione dell’art.2279 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115, comma 1, c.p.c.» 3. Preliminarmente, si rileva che, con la memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ., depositata in prossimità della presente adunanza, [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto l’ordinanza n. 8020 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 10903/2016 del 5 dicembre 2016, che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento societario presupposto in quanto infondato nel merito. 4. Tanto premesso, va richiamato il principio di diritto formulato da questa Corte secondo cui «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (nella specie per inesistenza della notifica e per errata intestazione dell’avviso), le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale» ( Cass. sez. V, n. 752 del 19/01/2021, richiamata di recente da Cass., Sez. T, n. 7756 del 22/03/2024). 4.1. Nel caso di specie il rilevato vizio dell’accertamento tributario emesso nei confronti della società, che investe la fondatezza, nel merito, della pretesa erariale, e su cui è caduto il giudicato, fa sì che nessuna rilevanza possa essere attribuita allo stesso, con la conseguenza che pure l’accertamento del reddito di partecipazione emesso nei confronti del socio non può che essere annullato. 5. In conclusione, i l ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ag