CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controtempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BRUGNOLISABINA, nella qualità di ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA],cancellata dal registro delle imprese in data 2 febbraio 2021, e i primi treanche in quella di eredi dell’altro ex socio [OSCURATO:PERSONA], nelle moredeceduto, tutti quanti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-intervenienti ex art. 110 c.p.c.-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1785/2020 depositata il 22 giugno 2020 enotificata il giorno successivo;Numero registro generale 25421/2020Numero sezionale 5254/2026Numero di raccolta generale 23194/2026Data pubblicazione 14/07/2026udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mediante l’indicazione dei corrispondenti creditinei modelli 760 presentati all’[OSCURATO:PERSONA], chiedeva ilrimborso della maggior IRPEG versata per gli anni 1991, 1993 e 1994.2. Essendo la sua richiesta rimasta priva di riscontro, in data 19maggio 2016 la predetta società, nel frattempo posta in liquidazione,inoltrava istanza di sollecito alla [OSCURATO:PERSONA] II di Romadell’Agenzia delle Entrate.3. Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente impugnava il diniegotacito opposto dall’Ufficio dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA](CTP) di Roma, la quale, accogliendo il suo ricorso, riconosceva spettanteil diritto il rimborso per tutte e tre le annualità.4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, che con sentenzan. 1785/2020 del 22 giugno 2020 rigettava l’appello erariale.5. Contro questa sentenza, notificata il 23 giugno 2020, l’Agenzia delleEntrate ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a un unicomotivo.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.7. Con atto notificato alla controparte in data 11 giugno 2021 sonointervenuti nel processo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcoBrugnoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 2 febbraio 2021,facendo proprie le conclusioni rassegnate dalla società estinta.8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 25421/2020Numero sezionale 5254/2026Numero di raccolta generale 23194/2026Data pubblicazione 14/07/20269. Gli intervenienti hanno depositato memoria illustrativa, nella qualeJacqueline Deschamps, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dato attodel sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], manifestando la volontà diproseguire il giudizio anche nella qualità di eredi del sunnominato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In limine litis va rilevata l’ammissibilità dell’intervento spiegato daJacqueline Deschamps, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nellaqualità di ex soci e successori universali della [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 2 febbraio 2021(sull’argomento si vedano Cass. Sez. U. nn. 6070-6071-6072/2013,nonché Cass. n. 1354/2026).Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, poiché l’applicazionedella disciplina di cui all’art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per ilgiudizio di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dellostesso, il soggetto che intenda proseguire il procedimento di cassazionenella veste di successore a titolo universale di una delle parti già costituitedeve allegare e documentare tale sua qualità, avvalendosi delle produzioniconsentite dall’art. 372 c.p.c., attraverso un atto, avente la naturasostanziale di un intervento, che deve essere notificato alla controparte, alfine di assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazionesoggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parteoriginaria (cfr. Cass. Sez. U. n. 9692/2013, Cass. n. 19172/2019, Cass. n.8973/2020, Cass. n. 19703/2024).Tali incombenti sono stati puntualmente osservati nel caso di specie,avendo i predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DonatellaCatarci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEnnio Brugnoli (quest’ultimo nel frattempo deceduto) notificato l’atto diintervento all’Agenzia delle Entrate e documentato la propria qualità di exNumero registro generale 25421/2020Numero sezionale 5254/2026Numero di raccolta generale 23194/2026Data pubblicazione 14/07/2026soci della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione mediante il deposito di appositavisura camerale.Va, peraltro, notato che alla data della presente decisione - rilevante aifini della verifica della sussistenza della legittimazione delle parti,costituente una condizione dell’azione (cfr. Cass. n. 10443/2002, Cass. n.26769/2014, Cass. n. 5321/2016, Cass. n. 7709/2026) - è interamentedecorso il termine quinquennale di operatività della fictio iuris dipermanenza in vita della società cancellata dal registro delle imprese,sancita ai soli fini fiscali dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014.1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso è denunciata, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dell’impugnatasentenza per violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.2 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere inammissibiliper la loro novità le questioni dedotte dall’Agenzia delle Entrate con l’attod’appello.1.3 Il ricorso è inammissibile.1.4 La pronuncia adottata dalla CTR si fonda due distinte e autonomerationes decidendi.I giudici regionali hanno anzitutto rilevato che l’appello proposto dallaparte pubblica conteneva «[...] censure del tutto nuove rispetto a quelleavanzate in primo grado, tanto con riferimento al valore probatorio deldocumento allegato al n. 1 del fascicolo di primo grado della societàcontribuente, tanto con riferimento alla dedotta inottemperanza all’onereprobatorio gravante sull’odierna [...] appellata».Hanno sottolineato, sul punto, che nessuna osservazione era stataformulata in primo grado dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla nota del17 novembre 2009 proveniente dal proprio [OSCURATO:PERSONA] di Pescara edepositata in atti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nella quale «[...]ven[iva] posto in evidenza un credito Irpeg in favore della societàcontribuente per l’anno d’imposta 1994 pari a lire 84.520.000».Numero registro generale 25421/2020Numero sezionale 5254/2026Numero di raccolta generale 23194/2026Data pubblicazione 14/07/2026Sùbito dopo, però, essi hanno comunque esaminato nel merito ledoglianze dell’Amministrazione appellante, indicando le ragioni per le qualiqueste dovevano ritenersi infondate.Al riguardo hanno affermato che la nota summenzionata «[...]costitui[va] indubbiamente una ricognizione di debito per tutte leannualità oggetto del presente giudizio, tenuto conto che [... in essa]v[e]ni[va] testualmente richiesto dall’ufficio l’invio, da parte della società,dei dati indispensabili ”al fine di agevolare l’esecuzione dei rimborsirichiesti“».Il concetto è stato poi ripreso nella parte finale della motivazione, oveleggesi che «[...] l’unica censura avanzat[a] in primo grado dall’odiernaparte appellante», ovvero quella «[...] fondata esclusivamente sul fattoche la società in questione non avesse prodotto la necessaria istanza perottenere il rimborso», risultava «[...] smentita dal medesimo documentoallegato in primo grado al fascicolo di parte ricorrente al n. 1, ovel’Agenzia infatti riconosce[va] che vi e[ra] stata richiesta di rimborsi percrediti Irpeg anche con riferimento all’anno d’imposta 1994».1.5 Il percorso argomentativo seguìto dalla Commissione si concludecon un dispositivo di rigetto dell’appello.1.6 Ciò posto, giova rammentare che, per costante orientamentonomofilattico, qualora la sentenza si fondi su una pluralità di autonomerationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sostenere ildictum giudiziale, l’omessa impugnazione di una di tali rationes rendeinammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, poichéil loro eventuale accoglimento non potrebbe in alcun caso produrrel’annullamento della decisione, essendo ormai divenuta definitiva lamotivazione non specificamente investita da gravame (cfr. Cass. n.18641/2017, Cass. n. 17265/2022, Cass. n. 18403/2023, Cass. n.17227/2025).Con una recente pronuncia è stato, altresì, precisato che, quando laNumero registro generale 25421/2020Numero sezionale 5254/2026Numero di raccolta generale 23194/2026Data pubblicazione 14/07/2026sentenza di secondo grado sia sorretta da due distinte motivazioni - l’unain rito (inammissibilità dell’impugnazione), l’altra nel merito (infondatezzadel gravame), entrambe compiute, argomentate e non meramenteipotetiche né qualificabili come obiter dicta - e il dispositivo si traduca inun rigetto dell’appello, il ricorrente per cassazione deve censurareambedue le rationes decidendi, onde evitare che il ricorso sia dichiaratoinammissibile per difetto di interesse (cfr. Cass. n. 6968/2026, inparticolare il paragrafo 3.8).Nel richiamato precedente, il quale ripercorre l’evoluzionegiurisprudenziale successiva all’arresto delle Sezioni Unite n. 3840/2007,viene evidenziato che il dispositivo costituisce il primo elemento da tenerein considerazione per verificare se la statuizione finale si ponga in logicacontinuità con la motivazione e per valutare se il giudice abbiaeffettivamente inteso spogliarsi della sua potestas iudicandi con lapronuncia in rito, rendendo superflue, e quindi irrilevanti ai finidell’impugnazione, le successive argomentazioni attinenti al merito.1.7 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, ai quali deve esseredata continuità, il ricorso in esame non può trovare ingresso, avendol’Agenzia delle Entrate censurato la sentenza della CTR nella sola parte incui ha ritenuto inammissibili, in ragione della loro novità, le questioniprospettate con l’atto di appello, senza muovere alcuna criticaall’autonoma motivazione di merito incentrata sulla natura di ricognizionedi debito attribuita alla detta nota del [OSCURATO:PERSONA] di Pescara.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate afavore degli ex soci successori universali dell’estinta [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, nella misura di cui in dispositivo, anche per la parte relativaall’attività processuale svolta dal loro difensore nell’interesse della prefatasocietà (cfr. Cass. n. 3396/1997).3. Nonostante l’esito dell’impugnazione, non si fa luogo all’attestazionecontemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002Numero registro generale 25421/2020Numero sezionale 5254/2026Numero di raccolta generale 23194/2026Data pubblicazione 14/07/2026(Testo unico in materia di spese di giustizia), essendo l’Agenzia delleEntrate un ente pubblico ammesso ex lege alla prenotazione a debito delcontributo unificato (cfr. Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024,Cass. n. 4752/2025). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, inpersona del Direttore pro tempore, a rifondere agli intervenientiJacqueline Deschamps, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i primi tre anche nellaqualità di eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi 5.800 euro (di cui 200 per esborsi),oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessoridi legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro