CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 12504/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nizza n. 45 e all’indirizzo di PEC [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Puglian. 2726/03/2019, depositata il 10.10.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Bari rigettava il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] , esercente la professione di notaio, Oggetto: Tributi, Accertamento, imposte dirette e IVA avverso un avviso di accertamento, per [OSCURATO:PERSONA] , IVA e IRAP , emesso a seguito di ripresa a tassazione di maggiori compens i derivanti dall’attività professionale per l’anno 2009; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieval’appello proposto da l la contribuente , rilevando, per quanto interessa in questa sede,che: - l’avviso di accertamento impugnato era illegittimo, in quanto l’Ufficio competente ad emettere l’atto impositivo era quello di Gioia del Colle e non quello di Bari, avendo la contribuente iniziato la propria attività di notaio nel 2004 ad Altamura e poi trasferito la stessa a Santeramo in Colle; - l’avviso di accertamento impugnato era stato notificato alla contribuente a mezzo di servizio postale, con raccomandata AG 765011322226, consegnata e accettata dall’Ufficio postale solo in data 5.01.2015, oltre iltermine di decadenza previsto per l’attività di accertamento in relazione all’anno d’imposta oggetto di verifica, avendo l’Agenzia delle Entrate fornito,come prova della notifica , solo un “foglio interno”, privo di valore probatorio, stampato dal servizio di consultazione on line di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sul quale non risultava apposta la sottoscrizione per ricevuta; - l’atto impugnato era ad ogni modo nullo e giuridicamente inesistente, in quanto non firmato dal direttore della Direzione provinciale di Bari dell’Agenzia delle Entrate, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], bensì dal capo [OSCURATO:PERSONA] n. 7 , [OSCURATO:PERSONA], mancando “il requisito della firma apposta da chi è titolato a farlo”; - ulteriore profilo di nullità dell’avviso di accertamento rig uarda va la mancata osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; -nel merito, l’avviso di accertamento era i llegittimo per mancanza di motivazione; l’Agenzia non aveva fornito alcuna prova d el mancato ribaltamento dei costi per le visure e non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva disconosciuto la documentazione esibita dalla contribuente; ogni singola spesa andava collegata alla prestazione eseguita (atto rogato), al fine di verificare l’esatto ammontare dell’addebito per ottenere l’esclusione delle somme incassate ai fini impositivi; -l ’Agenzia delle Entrate impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi ; -[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente Agenzia denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in quanto la stessa si limita a trascrivere, anche in modo disorganico, alcune parti dell’atto di appello della contribuente, senza spiegare le ragioni della riforma della sentenza di primo grado e dell’infondatezza delle deduzioni svolte dall’Ufficioin ordine ai motivi dell’appello; - il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte affermato che “Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazionesi limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”(Cass. Sez. U. n. 642 del 16.01.2015);-la motivazione de lla se ntenza impugnata, nonostante la trascrizione di parti dell’atto di appello (circostanza non contestata dalla controricorrente), non rientra nei paradigmi invalidanti indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, atteso che le sue argomentazioni risultano comunque idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 1, comma 360, l. n. 244 del 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistente un difetto di competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha adottato l’atto impositivo, benchè il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, modificato con delibera del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate n. 55 del 31.010.2008, in esecuzione dell’art. 1, comma 360, della l. n. 244 del 2007, avesse individuato nella [OSCURATO:PERSONA] di Bari l’Ufficio competente a svolgere l’attività di accertamento e di controllo in relazione a tutti i Comuni della Provincia di Bari, ivi compreso, quindi, il Comun e dove aveva il proprio domicilio fiscale la contribuente; - con il terzo motivo, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Ufficio non avesse fornito la prova della tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento, sostenendo che era stato prodotto solo un foglio a “rilevanza interna”, mentre era stata documentata, fin dal primo grado del giudizio, la tempestiva notificazione dell’atto impositivo, avvenuta in data 31.12.2014, mediante la produzione dell’elenco dei pieghi raccomandati e assicurati all’agenzia postale, presi in carico dall’agente postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha firmato detto elenco, fra i quali risulta anche la raccomandata AG765011322226; - con il quarto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’invalidità dell’atto impositivo perché non sottoscritto dal direttore della Direzione provinciale di Bari, benchèl’Ufficio avesse prodotto in primo grado la documentazione da cui si poteva evincere il conferimento della delega al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato; - con il quinto motivo , denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.12 della l. n. 212 del 2000 , per avere la CTR erroneamente ritenuto che fosse necessaria la redazione di un processo verbale di constatazione, nonostante si trattasse di verifica svolta presso i locali dell’Agenzia delle Entrate, per cui non si applicava il termine dilatorio previsto solo in caso di accesso, ispezione everifica fiscale effettuate presso la sede dell’impresa o l’ufficio del professionista; - gli ulteriori motivi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, sebbene la controricorrente non abbia contestatoil secondo e il quinto motivo; - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando la sentenza di merito impugnata si fonda – come nel caso in esame - su più “ rationes decidendi ” autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile c he il soccombente censuri tutte le “rationes”; l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. 27.07.2017, n. 18641 ; Cass.14.02.2012, n. 2108; Cass. 3.11.2011,n. 22753); -la CTR non si è limitata ad accogliere i motivi di appello, riguardanti la competenza territoriale dell’Ufficio che ha emesso l’avviso impugnato, la decadenza dal potere accertativo per tardiva notificazione dell’atto impositivo, la carenza di potere del soggetto che ha sottoscritto l’avviso di accertamento e il mancato rispetto del termine dilatorio, ma ha esaminato la pretesa anche nel merito, ritenendola infondata; -la ricorrente non ha contestato questa ulteriore ratio decidendi , per cui gli altrimotivi sono inammissibili. - in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.100,00 per compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfet