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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13065/2026

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DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (GIA' [OSCURATO:PERSONA]);-intimati-avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n. 5518/2023 deposi-tata il 05/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica di due verbali perviolazioni del codice della strada e per uno di questi presentavaistanza di rateizzazione che le veniva accolta e notificata.Numero registro generale 13405/2024Numero sezionale 2569/2025Numero di raccolta generale 13065/2026Successivamente, le veniva notificata una cartella esattoriale perData pubblicazione 06/05/2026un importo superiore a € 18.000,00 senza alcuna rateizzazione.Ella proponeva quindi opposizione dinanzi al Giudice di Pace diPalermo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace accoglieva l'opposizione sulla base didue autonome ragioni: in via principale, il giudice rilevava chel'avviso di ricevimento prodotto dall'Amministrazione era del tuttogenerico e inidoneo a provare il tentativo di notifica dello specificoin via subordinata, aggiungeva che, anche a volere superare taleprimo rilievo, la procedura di notifica agli irreperibili ex art. 143c.p.c. era stata esperita illegittimamente.

Di conseguenza,dichiarava l'inefficacia della cartella per le somme eccedenti lasanzione originaria.

Il Ministero proponeva appello, concentrandole proprie censure sulla critica della seconda ratio decidendi dellasentenza di primo grado, relativa all’invalidità della notifica ex art.143 c.p.c. e all'efficacia di fede privilegiata della relata. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'appello, ha riformato la sentenza di primogrado e rigettato l'opposizione, facendo leva sull’efficacia di pienaprova, fino a querela di falso, dell’attestazione di irreperibilitàrilasciata dall'agente postale, argomentando inoltre che la querelaproposta dalla parte fosse priva dei requisiti legislativi e quindiinammissibile.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi diricorso, illustrati da memoria.

Il Ministero dell'Interno e l'Agenziadelle Entrate - Riscossione sono rimasti intimati.In data 08/10/2024 il consigliere delegato ha depositatoproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,nella versione vigente ratione temporis, che è stata ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, la ricorrente ha chiesto ladecisione del ricorso.2 di 6Numero registro generale 13405/2024Numero sezionale 2569/2025Numero di raccolta generale 13065/2026È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensiData pubblicazione 06/05/2026dell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c., 342 c.p.c. e 112 c.p.c.

Sisostiene che la sentenza di primo grado aveva accolto l'opposizioneprincipalmente perché l'avviso di ricevimento della notifica non erariconducibile né al provvedimento né alla ricorrente e che l'atto diappello non aveva mosso alcuna censura specifica contro questaautonoma ratio decidendi, determinando la formazione delgiudicato interno e l'inammissibilità del gravame.Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle medesimenorme (artt. 2909 c.c., 342 c.p.c. e 112 c.p.c.).

Si deduce che sisarebbe formato il giudicato interno anche su un altro capo dellasentenza di primo grado, parimenti non oggetto di specificaimpugnazione da parte del Ministero.

In particolare, il Giudice diPace aveva accertato, sulla base di prove documentali, che laricorrente risiedeva stabilmente all'indirizzo della tentata notifica.L'appello si sarebbe limitato a invocare l'efficacia probatoria dellarelata, senza contestare specificamente tale accertamento in fatto.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 143, 149, 156, 157 e 160 c.p.c.

Si contestaal Tribunale di aver ritenuto valida una notifica ai sensi dell'art. 143c.p.c. in assenza dei suoi presupposti.

Si afferma che il sempliceesito negativo di un tentativo di notifica a mezzo posta nonautorizza il ricorso al rito degli irreperibili, il quale richiede unaspecifica e documentata attività di ricerca da parte dell'ufficialegiudiziario, qui del tutto mancante.

La notifica sarebbe quindi nulla.Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 143, 156, 157 e 160 c.p.c.

Si deduce lanullità radicale della notifica a causa della genericità della relata.

Lacartolina di ricevimento, infatti, si limiterebbe a riportare una3 di 6Numero registro generale 13405/2024Numero sezionale 2569/2025Numero di raccolta generale 13065/2026spunta sulla casella irreperibilità del destinatario senza alcunaData pubblicazione 06/05/2026indicazione sul luogo e, soprattutto, sulle concrete attività di ricercasvolte dall'agente postale per giungere a tale conclusione, inviolazione dei requisiti prescritti dalla giurisprudenza di legittimità.Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 139, 140, 143 c.p.c. e degli artt. 2699 e2700 c.c.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui haaffermato che l'attestazione di irreperibilità del destinatario fa fedefino a querela di falso.

Si sostiene, al contrario, che la fedeprivilegiata copre solo i fatti positivi avvenuti in presenza delpubblico ufficiale e non le attestazioni negative o le valutazioni,quale è l'affermazione di irreperibilità.

Tale attestazione,configurando un'ipotesi di falso ideologico, può essere contestatacon ogni mezzo di prova (nella specie, attraverso il certificato diresidenza e le altre notifiche andate a buon fine allo stessoindirizzo) senza la necessità di proporre querela di falso.

Sievidenzia inoltre la contraddittorietà del giudice d'appello che, inuna precedente ordinanza, aveva ritenuto la querela inammissibile.Si citano numerose pronunce, tra cui Cass. n. 19012/2017 e Cass.n. 20971/2012.2. - I primi due motivi di rivorso vanno accolti.Dall'esame diretto degli atti processuali – consentito in questasede stante la natura di error in procedendo della censura - emergeche la sentenza di primo grado era sorretta da due distinte ragioni.La prima è la seguente: «l'avviso di ricevimento della spedizionepostale a mezzo plico raccomandato del detto provvedimento, percome versato in atti dall'opposto Prefetto [....] non vi è invece,coniugabile in alcun modo: non reca infatti alcunchépossa ragionevolmente condurre a ritenerne la riconducibilità,posto che tranne una data ed una inintellegibile vergaturanull'altro evidenzia.

Ciò malgrado, anche ove si volesse -scolasticamente - ritenere congiungibile all'atto al quale il4 di 6Numero registro generale 13405/2024Numero sezionale 2569/2025Numero di raccolta generale 13065/2026convenuto intenderebbe collegarlo, nel mentre non recaData pubblicazione 06/05/2026nemmeno l'indicazione del destinatario della notifica della qualesarebbe manifestazione, contiene la dizione 'mancata consegna delplico a domicilio per irreperibilità del destinatario' […]».La sentenza prosegue successivamente con la ragione relativaall’invalidità della notifica ex art. 143 c.p.c., censurata in appellodal Ministero.

Al di là della formulazione un poco involuta, si coglienettamente lo stacco tra la prima e la seconda ratio.

Viceversa,l'atto di appello proposto dalla pubblica amministrazione hatralasciato di censurare la prima e distinta ragione, relativaall’assenza di relazione tra la documentazione attestante la notificaversata in atti e il provvedimento di accoglimento dell’istanza dirateizzazione.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora unadecisione sia fondata su una pluralità di ragioni autonome, ciascunaidonea a sorreggerla, l’avere mancato di censurare una di esserende inammissibile l’impugnazione, in quanto la decisione ècomunque sorretta dalla statuizione non censurata, che passandoin giudicato non può più essere rimossa (cfr., tra le meno remote,Cass. n. 18403/2023).Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio,l'inammissibilità dell'appello senza procedere oltre nell’esame delmerito.3. – I restanti motivi di ricorso sono superati dall’accoglimentodei primi due motivi.4. – Rimane evidentemente fermo l’accertamento, nonimpugnato, della sentenza di primo grado quanto alla mancatanotificazione del provvedimento di rateizzazione alla ricorrentequanto agli esborsi dovuti per i due verbali di cui agli originari attisanzionatori, divenuti definitivi.5. - La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiarasuperati i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione5 di 6Numero registro generale 13405/2024Numero sezionale 2569/2025Numero di raccolta generale 13065/2026ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Palermo, in persona diData pubblicazione 06/05/2026diverso magistrato, perché accerti – alla luce della dispostarateizzazione – l’entità della somma pretesa e dovuta per gli attisanzionatori divenuti definitivi.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti irestanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia al Tribunale di Palermo, in persona di diversomagistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 28/10/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (GIA' [OSCURATO:PERSONA]);-intimati-avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n. 5518/2023 deposi-tata il 05/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica di due verbali perviolazioni del codice della strada e per uno di questi presentavaistanza di rateizzazione che le veniva accolta e notificata.Numero registro generale 13405/2024Numero sezionale 2569/2025Numero di raccolta generale 13065/2026Successivamente, le veniva notificata una cartella esattoriale perData pubblicazione 06/05/2026un importo superiore a € 18.000,00 senza alcuna rateizzazione.Ella proponeva quindi opposizione dinanzi al Giudice di Pace diPalermo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace accoglieva l'opposizione sulla base didue autonome ragioni: in via principale, il giudice rilevava chel'avviso di ricevimento prodotto dall'Amministrazione era del tuttogenerico e inidoneo a provare il tentativo di notifica dello specificoin via subordinata, aggiungeva che, anche a volere superare taleprimo rilievo, la procedura di notifica agli irreperibili ex art. 143c.p.c. era stata esperita illegittimamente. Di conseguenza,dichiarava l'inefficacia della cartella per le somme eccedenti lasanzione originaria. Il Ministero proponeva appello, concentrandole proprie censure sulla critica della seconda ratio decidendi dellasentenza di primo grado, relativa all’invalidità della notifica ex art.143 c.p.c. e all'efficacia di fede privilegiata della relata. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l'appello, ha riformato la sentenza di primogrado e rigettato l'opposizione, facendo leva sull’efficacia di pienaprova, fino a querela di falso, dell’attestazione di irreperibilitàrilasciata dall'agente postale, argomentando inoltre che la querelaproposta dalla parte fosse priva dei requisiti legislativi e quindiinammissibile.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi diricorso, illustrati da memoria. Il Ministero dell'Interno e l'Agenziadelle Entrate - Riscossione sono rimasti intimati.In data 08/10/2024 il consigliere delegato ha depositatoproposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,nella versione vigente ratione temporis, che è stata ritualmentecomunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, la ricorrente ha chiesto ladecisione del ricorso.2 di 6Numero registro generale 13405/2024Numero sezionale 2569/2025Numero di raccolta generale 13065/2026È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensiData pubblicazione 06/05/2026dell’art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2909 c.c., 342 c.p.c. e 112 c.p.c. Sisostiene che la sentenza di primo grado aveva accolto l'opposizioneprincipalmente perché l'avviso di ricevimento della notifica non erariconducibile né al provvedimento né alla ricorrente e che l'atto diappello non aveva mosso alcuna censura specifica contro questaautonoma ratio decidendi, determinando la formazione delgiudicato interno e l'inammissibilità del gravame.Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle medesimenorme (artt. 2909 c.c., 342 c.p.c. e 112 c.p.c.). Si deduce che sisarebbe formato il giudicato interno anche su un altro capo dellasentenza di primo grado, parimenti non oggetto di specificaimpugnazione da parte del Ministero. In particolare, il Giudice diPace aveva accertato, sulla base di prove documentali, che laricorrente risiedeva stabilmente all'indirizzo della tentata notifica.L'appello si sarebbe limitato a invocare l'efficacia probatoria dellarelata, senza contestare specificamente tale accertamento in fatto.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 143, 149, 156, 157 e 160 c.p.c. Si contestaal Tribunale di aver ritenuto valida una notifica ai sensi dell'art. 143c.p.c. in assenza dei suoi presupposti. Si afferma che il sempliceesito negativo di un tentativo di notifica a mezzo posta nonautorizza il ricorso al rito degli irreperibili, il quale richiede unaspecifica e documentata attività di ricerca da parte dell'ufficialegiudiziario, qui del tutto mancante. La notifica sarebbe quindi nulla.Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 143, 156, 157 e 160 c.p.c. Si deduce lanullità radicale della notifica a causa della genericità della relata. Lacartolina di ricevimento, infatti, si limiterebbe a riportare una3 di 6Numero registro generale 13405/2024Numero sezionale 2569/2025Numero di raccolta generale 13065/2026spunta sulla casella irreperibilità del destinatario senza alcunaData pubblicazione 06/05/2026indicazione sul luogo e, soprattutto, sulle concrete attività di ricercasvolte dall'agente postale per giungere a tale conclusione, inviolazione dei requisiti prescritti dalla giurisprudenza di legittimità.Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 139, 140, 143 c.p.c. e degli artt. 2699 e2700 c.c. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui haaffermato che l'attestazione di irreperibilità del destinatario fa fedefino a querela di falso. Si sostiene, al contrario, che la fedeprivilegiata copre solo i fatti positivi avvenuti in presenza delpubblico ufficiale e non le attestazioni negative o le valutazioni,quale è l'affermazione di irreperibilità. Tale attestazione,configurando un'ipotesi di falso ideologico, può essere contestatacon ogni mezzo di prova (nella specie, attraverso il certificato diresidenza e le altre notifiche andate a buon fine allo stessoindirizzo) senza la necessità di proporre querela di falso. Sievidenzia inoltre la contraddittorietà del giudice d'appello che, inuna precedente ordinanza, aveva ritenuto la querela inammissibile.Si citano numerose pronunce, tra cui Cass. n. 19012/2017 e Cass.n. 20971/2012.2. - I primi due motivi di rivorso vanno accolti.Dall'esame diretto degli atti processuali – consentito in questasede stante la natura di error in procedendo della censura - emergeche la sentenza di primo grado era sorretta da due distinte ragioni.La prima è la seguente: «l'avviso di ricevimento della spedizionepostale a mezzo plico raccomandato del detto provvedimento, percome versato in atti dall'opposto Prefetto [....] non vi è invece,coniugabile in alcun modo: non reca infatti alcunchépossa ragionevolmente condurre a ritenerne la riconducibilità,posto che tranne una data ed una inintellegibile vergaturanull'altro evidenzia. Ciò malgrado, anche ove si volesse -scolasticamente - ritenere congiungibile all'atto al quale il4 di 6Numero registro generale 13405/2024Numero sezionale 2569/2025Numero di raccolta generale 13065/2026convenuto intenderebbe collegarlo, nel mentre non recaData pubblicazione 06/05/2026nemmeno l'indicazione del destinatario della notifica della qualesarebbe manifestazione, contiene la dizione 'mancata consegna delplico a domicilio per irreperibilità del destinatario' […]».La sentenza prosegue successivamente con la ragione relativaall’invalidità della notifica ex art. 143 c.p.c., censurata in appellodal Ministero. Al di là della formulazione un poco involuta, si coglienettamente lo stacco tra la prima e la seconda ratio. Viceversa,l'atto di appello proposto dalla pubblica amministrazione hatralasciato di censurare la prima e distinta ragione, relativaall’assenza di relazione tra la documentazione attestante la notificaversata in atti e il provvedimento di accoglimento dell’istanza dirateizzazione.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora unadecisione sia fondata su una pluralità di ragioni autonome, ciascunaidonea a sorreggerla, l’avere mancato di censurare una di esserende inammissibile l’impugnazione, in quanto la decisione ècomunque sorretta dalla statuizione non censurata, che passandoin giudicato non può più essere rimossa (cfr., tra le meno remote,Cass. n. 18403/2023).Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio,l'inammissibilità dell'appello senza procedere oltre nell’esame delmerito.3. – I restanti motivi di ricorso sono superati dall’accoglimentodei primi due motivi.4. – Rimane evidentemente fermo l’accertamento, nonimpugnato, della sentenza di primo grado quanto alla mancatanotificazione del provvedimento di rateizzazione alla ricorrentequanto agli esborsi dovuti per i due verbali di cui agli originari attisanzionatori, divenuti definitivi.5. - La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiarasuperati i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione5 di 6Numero registro generale 13405/2024Numero sezionale 2569/2025Numero di raccolta generale 13065/2026ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Palermo, in persona diData pubblicazione 06/05/2026diverso magistrato, perché accerti – alla luce della dispostarateizzazione – l’entità della somma pretesa e dovuta per gli attisanzionatori divenuti definitivi.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti irestanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia al Tribunale di Palermo, in persona di diversomagistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 28/10/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI6 di 6
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